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Trovi articoli sullo stesso argomento in: Fisco » Imposte indirette C'è l'indetraibilità dell'imposta sui beni non ammortizzabiliUn'interessante opportunità, ma non priva di controindicazioni. Può sintetizzarsi così la facoltà accordata ai contribuenti che esercitano più attività di gestirle distintamente agli effetti dell'Iva, optando per l'applicazione separata dell'imposta. Il principale vantaggio è quello di circoscrivere gli effetti dell'eventuale attività esente, mentre la penalizzazione più rilevante (e forse non del tutto giustificata) è il divieto di detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente per le varie attività, se qualcuna di queste è soggetta a detrazione ridotta o forfetaria Il principio generale e la separazione obbligatoriaIl primo comma dell'art. 36 del dpr 633/72 enuncia il principio dell'unitarietà della gestione del tributo (e del volume d'affari), per ciascun soggetto passivo, in relazione a tutte le attività esercitate: ciascun contribuente ha dunque un unico numero di partita Iva, un'unica contabilità e un unico volume d'affari, anche se svolge più attività. A fronte di questo principio, però, i commi successivi del medesimo articolo prevedono le ipotesi dell'applicazione separata dell'imposta per le diverse attività, per obbligo di legge (secondo e quarto comma) ovvero per scelta del contribuente (terzo comma, si veda servizio nella pagina accanto). È da precisare, comunque, che anche in tali ipotesi il soggetto è comunque titolare di un unico numero di partita Iva e deve presentare un'unica dichiarazione annuale. In deroga al principio generale, il secondo comma impone ai contribuenti che esercitano congiuntamente un'attività d'impresa, come definita dall'art. 4 del dpr 633/72, e un'attività artistica o professionale di cui all'art. 5, l'applicazione separata dell'imposta, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. È il caso, per esempio, della persona fisica che svolge l'attività di geometra ed è anche titolare di un'impresa di costruzione. Si deve osservare che l'obbligo di applicare separatamente l'Iva nell'ipotesi in esame non trova riscontro nella normativa comunitaria, né appare giustificabile alla luce dei meccanismi dell'imposta (salvo quanto si dirà appresso); tale obbligo sembra quindi trovare spiegazione, in un'ottica di simmetria fiscale, in considerazione delle diverse categorie di reddito prodotte dalla persona fisica che esercita contemporaneamente attività d'impresa e di lavoro autonomo, ma la circostanza non dovrebbe avere nessuna rilevanza per l'Iva, ai cui fini l'obbligo non parrebbe pertanto necessario. Altre ipotesi di applicazione separata dell'imposta obbligatoria sono delineate nel quarto comma dell'art. 36, relativamente alle:
In relazione alle ipotesi di cui sopra, diversamente dal caso dell'esercizio congiunto di attività d'impresa e di lavoro autonomo, l'obbligo di applicazione separata dell'Iva si giustifica in considerazione delle particolari modalità connesse ai regimi speciali richiamati, che rendono necessaria la tenuta di una distinta contabilità Iva. Si deve aggiungere, infine, che l'obbligo di applicazione separata dell'imposta risulta di fatto esteso, pur in mancanza di espresse disposizioni, anche alle attività soggette al regime del margine (agenzie di viaggio, commercio di beni d'occasione), alle attività di agriturismo e alle associazioni di assistenza operanti nel settore agricolo, nonché alle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 34-bis. Secondo le istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale Iva, infatti, per ciascuna delle attività ora elencate il contribuente deve compilare un distinto quadro VG, relativo alla determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, donde l'implicita necessità di separazione contabile. Occorre evidenziare che, nei casi di applicazione separata per obbligo di legge, l'imposta si applica distintamente per ciascuna attività secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. Questo significa che, per esempio, al fine di stabilire se sia possibile avvalersi delle semplificazioni previste per i contribuenti minori, non si tiene conto del volume d'affari complessivamente realizzato dal contribuente, ma del volume d'affari relativo alla specifica attività: così se il contribuente che esercita un'attività d'impresa e un'attività professionale ha conseguito, nella seconda attività, un volume d'affari annuo non superiore a 309.874 euro, potrà optare per le liquidazioni e i versamenti trimestrali, indipendentemente dal volume d'affari realizzato dall'attività d'impresa. Questo principio ha trovato conferma, da ultimo, nella risoluzione n. 27 dell'1/3/2004, in relazione al limite di volume d'affari stabilito per avvalersi della facoltà di non installare il misuratore fiscale per l'attività di intrattenimento e/o di spettacolo, ai sensi degli artt. 4 e 8 del dpr n. 544/99.
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