Le scissioni con l'indipendenza

Operazioni di aggregazione aziendale

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Scissioni, nessuna agevolazione senza indipendenza. Costituisce causa ostativa al riconoscimento gratuito del disavanzo di concambio nelle scissioni la sostanziale riconducibilità agli stessi soggetti del pacchetto azionario di controllo delle società scisse. Cosi l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 360 del 10 dicembre 2007 si è pronunciata in relazione alla concessione di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 242-249 (Finanziaria 2007).

Nel caso di specie si chiedeva il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio emergente da un'operazione di scissione. Uno dei soci riveste inoltre la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione di entrambe le società. Il progetto prevede la scissione delle due srl a favore di una beneficiaria di nuova costituzione (newco) con successiva liquidazione delle scisse.

La scissione è motivata nell'istanza dal perseguimento di finalità strategiche ed economico-finanziarie derivanti dallo svolgimento dell'attività aziendale da parte di un unico soggetto, essendo il prodotto di una principalmente utilizzato dall'altra società come semilavorato nel proprio processo produttivo.

A seguito della scissione emergerà un disavanzo da concambio che verrà imputato su beni immobili e avviamento. Il riconoscimento gratuito del disavanzo fiscale da scissione costituisce una deroga al principio di neutralità di cui all'articolo 173 del dpr 22 dicembre 1986 (Tuir) permettendosi il riconoscimento ai fini fiscali del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio secondo corretti principi contabili.

Alla rilevanza fiscale del disavanzo consegue quindi la deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti e il riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta. La concessione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'interpello.

Con riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi dovrà aversi riguardo alla natura giuridica del soggetto giuridico risultante dall'operazione di aggregazione aziendale dovendo questo assumere la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato.

Il requisito soggettivo non può, si legge nella risoluzione, ritenersi dimostrato, non avendo l'istante chiarito la natura del soggetto risultante dalla descritta operazione di aggregazione aziendale. Per quanto concerne invece i requisiti oggettivi di «operatività» e «indipendenza» la legge, se da un lato dispone che alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni, condizione questa soddisfatta dalle società istanti, dall'altro esclude dal beneficio i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 c.c. È proprio il requisito dell'indipendenza che fa difetto al caso rappresentato nell'istanza in virtù della parziale coincidenza delle due compagini sociali.

La finalità dell'agevolazione, rileva infatti l'Agenzia, è quella di incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti autonomi e non, quindi, le mere riorganizzazioni operate nell'ambito dei gruppi societari, ovvero effettuate tra soggetti non effettivamente «indipendenti», finalità questa che non risulterebbe evidente nel caso di specie ove «la gestione di entrambe le società scisse risulta accentrata in capo alle medesime due persone, sostanziando, di fatto, una direzione unitaria delle società coinvolte nell'operazione». Se infatti soci di una delle due scisse sono due persone fisiche, le stesse persone fisiche sono nel contempo insieme alle mogli soci dell'altra scissa con il risultato di avere due assetti societari pressoché identici e riconducibili sostanzialmente a due sole persone fisiche.

Come già chiarito dalla circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, essendo la volontà del legislatore quella di favorire l'aggregazione tra imprese effettivamente «indipendenti», risultano esclusi dall'agevolazione quelle società in cui il controllo sia assicurato dalla medesima persona fisica oppure da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado ex articolo 5, comma 5, del Tuir.

Risulta quindi preclusa nel caso in oggetto la possibilità di beneficiare dell'agevolazione essendo riconducibile il controllo delle società coinvolte riconducibili agli stessi soggetti. La possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista per le aggregazioni aziendali è subordinata alla preventiva presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza di interpello ex articolo 11 della legge n. 212/00.

I passi da seguire


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette - 17 Dicembre 2007

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