La manovra d'estate premia i virtuosi

Un'analisi delle agevolazioni nella versione 2009 della detassazione degli utili reinvestiti

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Dalla sicurezza al vincolo sui beni: per i fondi requisiti rigorosi

Le aziende non in sicurezza non possono utilizzare la detassazione degli utili per investimenti da effettuare. La misura consentirà di portare in detrazione il 50% dell'importo degli investimenti da effettuare fino al 30 giugno 2010, ma chi non rispetta le norme sulla sicurezza sarà escluso. L'entrata in vigore del decreto legge darà la possibilità di avviare l'acquisizione dei beni per poter usufruire dell'agevolazione.

Saranno agevolabili solo particolari categorie di macchinari e attrezzature, a meno di ampliamenti della misura in fase di conversione in legge. Sono esclusi dalla prima formulazione sia i capannoni e gli investimenti in opere murarie, ma anche l'acquisto di mezzi di trasporto, le apparecchiature elettriche e le strumentazioni informatiche quali pc e server.

L'esclusione varrà a decorrere dal periodo di imposta 2010, pertanto il beneficio sarà posticipato di molti mesi rispetto all'effettuazione dell'investimento. Le imprese che hanno già ordinato i beni, pagando magari anche un acconto, rischiano di non poter usufruire dell'agevolazione sugli investimenti già avviati. La norma restringe infatti il campo degli investimenti ammissibili a quelli «fatti» a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge.

Si dovrà capire nelle successive fasi di conversione o attraverso un'apposita circolare esplicativa come sarà interpretato questo aspetto. La detassazione si sommerà ai benefici derivanti dal normale ammortamento previsto, per il quale, fra l'altro, il dl stabilisce interessanti novità. Entro il prossimo 31 dicembre, infatti, saranno revisionati i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali di impresa. In particolare, la revisione riguarderà i beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico e sarà compensata attraverso una modifica dei coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

ALCUNI ESEMPI DI DETASSAZIONE

Esempio 1
Acquisto di macchinario per Euro 1.000.000,00
Utile 2010 pari a Euro 600.000,00
Detassazione pari al 50% dell’investimento = Euro 500.000,00
Utile tassabile dato dalla differenza tra utile e detassazione = Euro 100.000,00

Esempio 2
Acquisto di macchinario per Euro 200.000,00
Perdita 2010 pari a Euro 50.000,00
Detassazione pari al 50% dell’investimento = Euro 100.000,00
Perdita riportabile agli esercizi successivi = Euro 150.000,00

GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

Apparecchiature fluidodinamiche

Altre pompe e compressori

Altri rubinetti e valvole

Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

Cuscinetti a sfere

Forni, fornaci e bruciatori

Caldaie per riscaldamento

Altri sistemi per riscaldamento

Ascensori, montacarichi e scale mobili

Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

Carriole

Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Cartucce toner

Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) • Utensili portatili a motore

Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

Condizionatori domestici fissi

Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)

Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

Trattori agricoli

Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

Macchine per la galvanostegia

Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

Macchine per la metallurgia(incluse parti e accessori)

Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Macchine tessili, macchine e impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Apparecchiature e macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

Macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

• Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

Apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Beneficiarie tutte le imprese

Il beneficio opera sul reddito di impresa, escludendo quello da lavoro autonomo. Saranno quindi beneficiarie tutte le società di qualsiasi settore produttivo e dimensione, compreso quello agricolo (si veda in proposito ItaliaOggi del 4 luglio). In questa prima stesura del provvedimento, la selezione della platea delle imprese beneficiarie sarà quindi dettata esclusivamente dal ristretto ventaglio dei beni ammissibili, che attualmente risulta molto orientato all'industria in genere.

Ammissibili macchinari, turbine e motori. La Tremonti-ter restringe il campo dei beni ammissibili, rispetto alle precedenti versioni. L'agevolazione sarà applicata solo all'acquisizione di macchinari, motori e turbine, meglio dettagliati nella tabella di supporto. A meno di modifiche in sede di conversione, non sarà quindi finanziabile l'acquisto di capannoni e la ristrutturazione di quelli già in possesso dell'impresa.

Penalizzati anche i settori dell'industria dei trasporti e dell'industria informatica: non saranno infatti agevolati gli acquisti di mezzi di trasporto e nemmeno gli acquisti di pc, server ed elaboratori elettronici in genere. Sono stati esclusi dal beneficio anche i generatori elettrici e le strumentazioni ottiche. Non farà differenza, ai fini del beneficio, acquisire il bene nel corso del 2009 o attendere il 2010. Si può quindi pensare che, qualora non intervengano modifiche in sede di conversione, le imprese tenderanno, se possibile, a ritardare l'investimento, e quindi il relativo esborso, quanto più a ridosso del 30 giugno 2010.

Oltre due anni di vincolo sui beni

I beni acquisiti sfruttando il beneficio della Tremonti-ter non potranno essere ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa per oltre due anni dall'acquisizione. Il vincolo sull'impiego dei beni opererà infatti fino a tutto il secondo periodo d'imposta successivo alla loro acquisizione. Si tratta di una norma antielusiva che obbliga le imprese a una prima riflessione sulle prospettive di lungo periodo dell'investimento. In caso infatti di cessione del bene prima dell'esaurimento del vincolo, il diritto a godere del beneficio della detassazione decade.

Possibile il cumulo con altre agevolazioni

A meno di introduzione di norme contrarie, sarà possibile cumulare la detassazione della Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche, quali, per esempio, i contributi comunitari. L'agevolazione non dovrebbe infatti configurarsi come aiuto di stato e non sarà quindi soggetta, in questo caso, ai vincoli di cumulo imposti all'interno delle percentuali di aiuto stabilite.

Più sicurezza per i lavoratori

L'applicazione della Tremonti-ter cerca di spingere a una maggior sicurezza per i lavoratori. Un'apposita norma prevede infatti che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possano usufruire dell'agevolazione soltanto se sarà documentato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza. Si tratta in particolare delle industrie a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 334/1999 e successive modifiche.

Tempi stretti per i beni complessi

Meno di 12 mesi a disposizione delle imprese per ordinare i beni e farseli consegnare. La norma si applica infatti solo per gli acquisti da effettuare entro il 30 giugno 2010. Il momento rilevante ai fini dell'effettuazione dell'investimento, nelle precedenti edizioni della Tremonti, era identificato con il momento della consegna o della spedizione, parlando di beni mobili.

Questo in quanto, ai fini della determinazione del reddito, infatti, i beni strumentali in genere non rilevano secondo il principio di cassa.

Nel caso delle commesse ad alto grado di complessità, dovranno quindi essere fissate tappe ristrette che consentano di concludere le operazioni entro la data di esaurimento dell'agevolazione.


Autore: Roberto Lenzi
Fonte: ItaliaOggi Sette – 06 Luglio 2009

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