Versamenti e acconti, i minimi vanno alla cassa. Ma senza proroga. Sono stati varati a stretto giro di posta i codici tributo per il versamento del saldo e degli acconti di imposta per i contribuenti semplificati. La natura stessa del regime e l'esclusione ope legis dagli studi di settore li estromette, tuttavia, dalla proroga dei versamenti prevista dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4/6/2009. In effetti, l'art. 1, del decreto richiamato, dispone che la proroga al 6 luglio prossimo senza maggiorazione e al 5/8/2009 con l'aggiunta della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo è possibile per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi ai contribuenti che esercitano attività economiche «per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, di cui all'art. 62-bis del decreto 30/8/1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427 e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore». Risultano, tuttavia, escluse dalla proroga quelle categorie non assoggettate al ricalcolo di congruità dei ricavi come gli agricoltori che determinano il reddito in maniera forfetaria o i minimi appunto.
Versamento dell'imposta sostitutiva. Con la risoluzione n. 127 del 25/5/2009 l'agenzia delle entrate ha lanciato il codice tributo da utilizzare tramite modello F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi. Come è noto l'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24/12/2007, n. 244 disciplina un regime fiscale semplificato e agevolato per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di attività minima. In particolare, il comma 105 del suddetto articolo 1, prevede che sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. In attuazione di tale disposto normativo, l'articolo 6 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 2/1/2008 prevede che le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del dlgs 9/7/1997, n. 241. Al fine di consentire il versamento dell'imposta sostitutiva in parola, o la compensazione delle eccedenze, è stato quindi istituito il codice tributo «1800» denominato «Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi» di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007. Versamento degli acconti. Con la recente risoluzione n. 143 risalente allo scorso 8 giugno 2009 è stato, invece, istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, degli acconti dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Relativamente alle modalità di pagamento, il comma 105 del suddetto articolo 1, prevede che si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Proprio per questo motivo e al solo fine di consentire il versamento degli acconti dell'imposta, tramite modello F24, sono stati istituiti i codici tributo: «1798» denominato «Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto prima rata» e «1799» denominato «Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto seconda rata o in unica soluzione». In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna «Importi a debito versati», con indicazione, quale «Anno di riferimento» dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato «AAAA». Esclusivamente per il codice tributo «1798», in caso di versamento rateale, nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» è riportato il numero della rata nel formato «NNRR» dove «NN» rappresenta il numero della rata in pagamento e «RR» indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con «0101».
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