Minimi alla cassa senza proroga

Al debutto il nuovo quadro CM di Unico 2009

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Il quadro CM di Unico 2009 accoglie l'esordio dei minimi. Per la determinazione dell'imposta sostitutiva richiesta ai contribuenti semplificati è stata creata un'apposita sezione nella dichiarazione dei redditi. In quella sede spiccano le peculiari modalità di determinazione del reddito di pertinenza. Tutto ciò si è reso necessario dopo che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto, a partire dal 1° gennaio del 2008, una nuova disciplina fiscale agevolata rivolta alle attività imprenditoriali e professionali di ridotte dimensioni, alla quale si collega un nuovo regime contabile.

I requisiti. Il regime agevolato per i «contribuenti minimi» è riservato alle persone fisiche residenti in Italia che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30 mila euro e, contestualmente, non abbiano: effettuato cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, ovvero operazioni con lo stato di San Marino o con la Città del Vaticano; sostenuto spese per lavoro dipendente, né erogato somme, sotto forma di utili di partecipazione, ad associati in partecipazione; effettuato, nei tre anni precedenti, acquisti, anche in leasing, di beni strumentali di valore superiore a 15 mila euro.

Accesso. Il regime in esame deve essere considerato «naturale» per i soggetti in possesso dei requisiti dinanzi richiamati nonché per coloro che, al 31 dicembre 2007, rientravano nell'abrogato regime della franchigia, di cui all'art. 32-bis del dpr n. 633/72, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione in tal senso all'Amministrazione finanziaria.

Di contro, i contribuenti che, dal 1° gennaio del 2008, hanno avviato o avvieranno nuove attività imprenditoriali o professionali e che prevedono di poter rientrare nei parametri fissati dalla legge per l'applicazione del regime, dovranno rendere nota all'amministrazione finanziaria, espressamente, la volontà di optare per il regime dei «minimi», in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 35 del dpr n. 633/72.

Conseguenze. L'accesso al regime dei minimi comporta, per i contribuenti in possesso dei necessari requisiti, una serie di semplificazioni e agevolazioni, tanto dal punto di vista degli adempimenti contabili quanto sotto il profilo dell'entità del prelievo. In questa sede, è utile sottolineare, innanzitutto, che gli imprenditori e professionisti in rassegna sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri e, in questo senso, sono anche esonerati dalla comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati rilevanti a tali fini; gli stessi soggetti, inoltre, sono esenti dall'Irap e, conseguentemente, non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione prevista per tale imposta, ai sensi dell'art. 19 del dlgs n. 446/97.

Adempimenti. Sul versante dell'Iva, i «minimi» sono sollevati dall'obbligo di liquidazione e versamento del tributo e da tutti gli altri adempimenti previsti dal dpr n. 633/72 in materia di registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti e di tenuta e conservazione dei registri e documenti, dichiarazione e comunicazione annuale.

Di contro, continuano a sussistere in capo ai medesimi contribuenti gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi a mezzo delle ricevute e degli scontrini fiscali, integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni soggette al regime del reverse charge, presentazione degli elenchi intrastat agli uffici doganali. A fronte di tale quadro fortemente agevolativo, tuttavia, risulta preclusa la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa e la detrazione dell'imposta assolta, per salvaguardare la neutralità dell'Iva rispetto al regime in commento.

Imposte dirette. Relativamente alle imposte dirette, si evidenzia che analoghe semplificazioni riguardano gli adempimenti in materia di tenuta e registrazione delle scritture contabili, con l'esclusione dell'obbligo relativo alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del dpr n. 600/73.

A differenza di quanto avviene per l'Iva, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Irpef, per cui anche i soggetti ammessi al particolare regime devono provvedere alla determinazione del reddito d'esercizio secondo le specifiche regole dettate dal decreto ministeriale di attuazione; in questa sede, si evidenzia che la differenza principale rispetto alle regole ordinarie è che tanto gli esercenti attività d'impresa quanto i lavoratori autonomi, devono determinare il risultato di esercizio in base al criterio di cassa. Al reddito in tal modo determinato, si applica la tassazione forfetaria del 20%, sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali. Al più volte menzionato regime dei minimi non possono, peraltro, accedere i contribuenti sottoposti a taluni regimi speciali Iva.


Autore: Andrea Seperso
Fonte: ItaliaOggi Sette - 22 Giugno 2009

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