Il reddito minimo IRES delle società non operative, come sopra determinato, costituisce altresì l'aggregato di partenza per determinare, in capo a tali soggetti, la base imponibile ai fini IRAP. L'art. 30, comma 3-bis della L. n. 724/94 stabilisce che, fermo restando l'ordinario potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, la base imponibile IRAP deve risultare non inferiore al predetto reddito minimo, aumentato:
In pratica, il sistema adottato è analogo a quello già previsto dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 per la quantificazione del valore della produzione netta in capo ai soggetti che si avvalgono di sistemi forfetari per la determinazione del reddito imponibile IRES. Decorrenza La citata disposizione è entrata in vigore l'1 gennaio 2007. Posto che soltanto le prime bozze delle istruzioni ai quadri IQ del modello UNICO 2007 SC (e non anche quelle dei modelli UNICO 2007 SP e PF) contemplano un'apposita sezione per la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti in esame, sembra ragionevole ritenere che la rilevanza del reddito minimo ai fini IRAP operi:
Sulla questione è tuttavia necessaria una conferma espressa.
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