Nuovi investimenti, partita la corsa al credito di imposta

Agevolati i soli investimenti iniziali

*

È ufficialmente partita, lo scorso 13 giugno, la nuova stagione del bonus investimenti previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/06). Da tale data, infatti, è stato possibile provvedere all'invio dei formulari riepilogativi sugli investimenti ammessi alle agevolazioni.

Tale adempimento è stato fortemente caratterizzato dal contenuto del Dl 97/08, in base al quale l'incentivo ha perso la sua veste di automaticità e, soprattutto, adottato una sorta di spartiacque fra gli investimenti "avviati" sino al 2 giugno 2008 (data di entrata in vigore del Dl 97/08) e quelli successivi a tale data. Il formulario è stato inviato attraverso il modello telematico Fas, all'interno del quale è stato possibile riassumere gli elementi essenziali dei programmi di spesa candidati all'ottenimento dell'agevolazione.

Prima di approfondire, quindi, le caratteristiche del modello, è opportuno soffermarsi sulle connotazioni della nuova versione dell'agevolazione.

Il credito d'imposta in argomento spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ce.

Il concetto di investimento iniziale è stato chiarito dalla circolare 38/E, che ha ricordato che, in conformità a quanto stabilito dagli orientamenti comunitari, lo stesso consiste in "un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente".

Il regime di aiuto agevola esclusivamente l'acquisto di beni, materiali e immateriali, ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. Si tratta di:

macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del Codice civile;

programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Quanto agli impianti, la circolare 38/E ha chiarito che, sebbene sia espressamente prevista l'ammissibilità solo per quelli non infissi al suolo, in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, emanata in relazione agli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici, gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità sono certamente agevolati. Ciò vale, quindi, anche per i beni "stabilmente" e "definitivamente" incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza "antieconomici" interventi di adattamento.

Diversamente, per i beni parzialmente incorporati in un bene immobile e, quindi, non interamente separabili dall'immobile stesso, questi saranno agevolabili limitatamente alla quota di costo relativa alla sola parte di essi separabile dall'immobile, determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri proporzionali. Per intenderci, nel caso di un impianto elettrico o di un impianto di aria condizionata, saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili, senza che si renda necessario procedere ad alcun intervento sull'immobile.

Come detto, sono ammessi all'agevolazione anche i beni immateriali. Tuttavia, la loro agevolabilità è condizionata al fatto che siano utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti e risultino ammortizzabili ai sensi dell'art. 103 del Tuir. Per evitare qualsiasi manovra elusiva, poi, è espressamente richiesto che gli stessi siano acquistati da terzi a prezzi di mercato, siano iscritti nell'attivo dell'impresa e permangano nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.

Sempre con riferimento ai beni immateriali, la norma, seppure con espresso riferimento alle sole Pmi e segnatamente alle reali esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ammette anche le acquisizioni di programmi informatici riferibili a "trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche".


Autore: Alessandro Sacrestano - Progetto Arcadia S.r.l.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 7, 25 Luglio 2008

Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Ci trovi anche su Facebook e Twitter.


In partnership con Novecento
**
In questo articolo
**
**
**

Finanziamenti & credito

Le notizie

Iva, cessioni gratuite

Ravvedimento per omessi versamenti IVA

Studi di settore, cause di esclusione

Uscita socio da Snc


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia

Risorse
Chiudi



Condividi
Chiudi