Nuovi investimenti, partita la corsa al credito di imposta

L'agevolazione

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L'agevolazione è riconosciuta in funzione dell'investimento netto realizzato, per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva, attraverso l'acquisizione di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma.

Deve trattarsi, in ogni caso, di beni nuovi, assunti al costo di acquisto o di costruzione. Per quanto concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e contemplare l'acquisto obbligatorio dell'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Sono, in ogni caso, esclusi dal regime gli investimenti di mera sostituzione.

L'investimento è assunto al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti nell'esercizio e relativi alle medesime tipologie di beni oggetto dell'investimento agevolato. Ne deriva che, se il progetto d'investimento ha previsto l'acquisizione nel periodo d'imposta esclusivamente di nuovi impianti, lo stesso dovrà essere decurtato solamente degli ammortamenti degli impianti già esistenti nella struttura produttiva, senza conteggiare gli ammortamenti dei beni appartenenti alle restanti categorie agevolabili.

Vanno, invece, esclusi dal calcolo dell'investimento ammissibile gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Le imprese che fruiscono del credito di imposta, entro la data della presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun esercizio sociale, dovranno apporre su ciascun titolo di spesa, relativo ai beni oggetto di agevolazione acquisiti nel medesimo esercizio, un timbro recante la seguente dicitura: "spesa agevolata con credito di imposta previsto all'art. 1, commi 271-279, della legge 296/06, dichiarazione dei redditi presentata nell'anno …".

Un'ulteriore formalità prescrive, ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 296/06, che i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato Ce possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico di cui al Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Va ricordato, infine, che la norma istitutrice del bonus sancisce l'incumulabilità dell'incentivo con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, tant'è che nel formulario dovrà rendersi un'attestazione, sottoscritta dal contribuente (o dal legale rappresentante), in cui lo stesso dichiara che l'agevolazione fiscale concessa nell'ambito del regime in oggetto non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale, nemmeno se riconosciuti nell'ambito del regime del de minimis.


Autore: Alessandro Sacrestano - Progetto Arcadia S.r.l.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 7, 25 Luglio 2008

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