Nuovo regime dei contribuenti minimi: determinazione del reddito

Determinazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di adozione del regime dei minimi

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Importo eccedente la franchigiaImporto eccedente la franchigia
Importo non eccedente la franchigiaImporto non eccedente la franchigia
Importo negativoImporto negativo
Riporto delle perditeRiporto delle perdite

È prevista una disciplina specifica per il trattamento dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime in esame, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR (quali, ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di rappresentanza).

L'art. 1 comma 106 della L. n. 244/2007 disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR (quali, ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di rappresentanza).

La norma esclude dalla partecipazione al reddito del periodo d'imposta precedente all'adesione al regime l'importo corrispondente ad una franchigia pari ad euro 5.000,00.

Importo eccedente la franchigia

I componenti positivi e negativi di reddito partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di adozione del presente regime per l'importo rappresentato dalla somma algebrica delle predette quote residue eccedente l'ammontare di 5.000,00 euro.

Si consideri, ad esempio, un contribuente, entrato nel regime dei minimi nel 2008, che abbia due quote residue di plusvalenze da tassare realizzate in anni precedenti, pari a 6.500,00 euro ciascuna, e una quota di spese di rappresentanza ancora da dedurre pari a 2.000,00 euro. In tale ipotesi, la somma algebrica è pari a 11.000,00 euro [(6.500,00 + 6.500,00) - 2.000,00]; pertanto, l'importo di tale sommatoria eccedente 5.000,00 euro, vale a dire 6.000,00 euro (11.000,00 - 5.000,00), è tassato nel 2007 (si veda la relazione governativa di accompagnamento al Ddl Finanziaria 2008).

Importo non eccedente la franchigia

Qualora l'importo non ecceda 5.000,00 euro, le quote sono azzerate e non partecipano alla formazione del reddito di detto esercizio.

Con riferimento all'esempio precedente, nel caso in cui le due quote residue di plusvalenza fossero pari a 2.500,00 euro ciascuna, la somma algebrica delle quote residue di componenti positivi e negativi sarebbe pari a 3.000,00 euro [(2.500,00 + 2.500,00) - 2.000,00]. Tale importo non concorre alla formazione del reddito del 2007 in quanto «assorbito» dalla franchigia di 5.000,00 euro (si veda la relazione governativa di accompagnamento al Ddl. Finanziaria 2008).

Importo negativo

Nel caso in cui l'importo sia negativo, lo stesso concorre integralmente alla formazione del reddito dell'ultimo esercizio anteriore all'adozione al regime.

Continuando con l'esempio che precede, qualora le quote residue di plusvalenze siano pari complessivamente a euro 5.000,00 e le quote residue di spese di rappresentanza siano pari a 6.000,00, la differenza negativa pari a 1.000,00 euro (5.000,00 - 6.000,00) è integralmente deducibile nell'esercizio 2007 (si veda la relazione governativa di accompagnamento al Ddl Finanziaria 2008).

Riporto delle perdite

Le perdite fiscali relative a periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime in esame possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 comma 107 della L. n. 244/2007).

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73 (§ 4.3) precisa che l'art. 8 comma 3 del TUIR, nella formulazione previgente l'entrata in vigore della L. n. 244/2007, stabilisce che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti o professioni (limitatamente a quelle prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che negli stessi trova capienza.

Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo trova, inoltre, applicazione, per espresso rinvio del citato art. 8 comma 3, l'art. 84 comma 2 del TUIR (riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi 3 esercizi di attività ). Pertanto, se le perdite riferite ai periodi d'imposta precedenti l'entrata nel regime dei contribuenti minimi (relative al 2006 e al 2007) sono state realizzate nei primi tre periodi di imposta di esercizio dell'attività, le stesse potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime per l'importo che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto.


Autori: Luca Fornero e Paola Rivetti - Gruppo di Studio Eutekne
Fonte: Azienda & Fisco - Ipsoa Editore, n. 8, Aprile 2008

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