Nuovo regime dei contribuenti minimi: determinazione del reddito

Passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario (e viceversa)

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Nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti l'opzione per il regime ordinario, ovvero fuoriesca dal regime dei minimi, i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso a formare il reddito secondo le regole proprie del regime dei contribuenti minimi, non rilevano nella determinazione del reddito di periodi d'imposta successivi, anche se di competenza di tali periodi.

L'art. 1 comma 112 della L. n. 244/2007 disciplina il trattamento dei componenti reddituali nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti l'opzione per il regime ordinario.

I ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso a formare il reddito secondo le regole proprie del regime dei contribuenti minimi, non rilevano nella determinazione del reddito di periodi d'imposta successivi, anche se di competenza di tali periodi. Viceversa, i componenti che, seppur di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non hanno formato il reddito imponibile del periodo, rilevano nei periodi successivi (per i quali sarà applicato il regime ordinario) nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime dei minimi medesimo.

I medesimi criteri sono applicati al caso inverso, di passaggio, dal regime ordinario a quello in esame.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73 (§ 4.4) chiarisce che se i componenti:

hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, non devono essere computati nella determinazione del reddito secondo le regole del regime dei minimi;

al contrario, hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole del regime dei minimi, gli stessi non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dal regime.

Si considerino, ad esempio, i costi relativi a merci che sono state consegnate ed utilizzate in un periodo d'imposta in cui la determinazione del reddito è stata effettuata con le regole ordinarie e sono state pagate in un periodo d'imposta soggetto al regime dei contribuenti minimi. In tal caso, poiché il costo sostenuto per l'acquisto delle merci è già stato imputato, secondo il criterio di competenza, all'esercizio in cui le merci sono state consegnate, la successiva manifestazione monetaria di tale operazione non avrà rilievo dal profilo reddituale, nonostante sia ricadente in un regime in cui risulta applicabile il criterio di cassa.


Autori: Luca Fornero e Paola Rivetti - Gruppo di Studio Eutekne
Fonte: Azienda & Fisco - Ipsoa Editore, n. 8, Aprile 2008

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