Nuovo regime dei contribuenti minimi: determinazione del reddito

Dichiarazione e versamenti

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Modalità e termini di presentazione della dichiarazioneModalità e termini di presentazione della dichiarazione
Modalità e termini di versamento dell'imposta sostitutivaModalità e termini di versamento dell'imposta sostitutiva
Acconto IRPEFAcconto IRPEF

La dichiarazione ai fini IRPEF è presentata con le modalità ed entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998. Per il pagamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento delle imposte dirette.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione ai fini IRPEF è presentata con le modalità ed entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998 (art. 1 comma 109 della L. n. 244/2007). Pertanto, i contribuenti minimi presentano la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (si vedano gli artt. 2 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 322/1998 e l'art. 1 comma 218 della L. n. 244/2007).

Modalità e termini di versamento dell'imposta sostitutiva

Per il pagamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento delle imposte dirette (art. 1 comma 105 della L. n. 244/2007).

Pertanto, i contribuenti minimi provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta e applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione (si veda la relazione governativa di accompagnamento al Ddl. Finanziaria 2008).

I contribuenti minimi sono tenuti al versamento telematico di cui all'art. 37 co. 49 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. L. 4 agosto 2006 n. 248 (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73, § 5).

Acconto IRPEF

Nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello presente, l'acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime dei contribuenti minimi (art. 1 comma 117 della L. n. 244/2007).

Determinazione dell'acconto

Il metodo di determinazione dell'acconto è quello storico, con esclusione del metodo previsionale (circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.7).

Ad esempio, il soggetto che si avvale del regime dei contribuenti minimi a decorrere dal periodo d'imposta 2008 calcolerà l'acconto IRPEF da versare nel corso dello stesso anno 2008, avendo riguardo all'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 5).

Impresa familiare

Nel caso di impresa familiare, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa stessa. Al tal fine, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento, limitatamente alla parte riferibile al reddito derivante dalla partecipazione all'impresa familiare (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2008, § 6.11).

Per quanto sopra, la determinazione degli acconti dovuti per l'anno di accesso al regime dei minimi è correttamente operata nei termini riportati dalla circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.7. Si evidenzia che il testo della circolare, sembrando incorrere in un evidente refuso, fa riferimento alla misura dell'acconto IRPEF (98%) previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 comma 301 della L. n. 311/2004, a seguito delle quali la misura dello stesso è stata portata al 99%.

L'imprenditore, titolare dell'impresa familiare, deve sommare al proprio acconto (determinato con il metodo storico), pari al 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente all'accesso al regime, anche il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei propri collaboratori, per la quota riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare, determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore.

I collaboratori, invece, potranno versare il proprio acconto sia utilizzando il metodo storico, ossia commisurando l'acconto al 99% della quota di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare, sia utilizzando il metodo previsionale, sempre con riguardo all'imposta relativa ad eventuali altri redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare.


Autori: Luca Fornero e Paola Rivetti - Gruppo di Studio Eutekne
Fonte: Azienda & Fisco - Ipsoa Editore, n. 8, Aprile 2008

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