Servizi promozionali soggetti a Iva ordinaria. Lo specifica la risoluzione n. 36 dell'8 febbraio 2008 nella quale si affronta la questione della corretta qualificazione delle spese per attività promozionali poste in essere dalle imprese della grande distribuzione nei confronti delle imprese fornitrici dei beni di largo consumo.
Secondo l'istante si deve in primo luogo distinguere tra: (I) i servizi promozionali, operazioni normalmente poste in essere dall'impresa distributrice (es. supermercato) a favore dell'impresa produttrice (es. società X alimentare) per sostenere le vendite e
Tra i servizi promozionali o tra gli sconti/premi l'istante ritiene che la distinzione possa essere fatta includendo tra i servizi promozionali attività quali:
Rientrerebbero invece tra gli sconti commerciali gli sconti incondizionati (indipendenti dal raggiungimento di uno specifico obiettivo) gli sconti condizionati (di fine periodo o anno), nei quali è previsto un obiettivo di fatturato o volume di vendita, quelli logistici, legati a consegne a depositi centralizzati quelli finanziari, legati a determinate condizioni o modalità di pagamento. Un tertium genus sarebbe poi costituito dai cosiddetti servizi di centrale resi, al di fuori del rapporto esistente tra impresa produttrice e impresa distributrice, dalle centrali/gruppi d'acquisto alle imprese produttrici di beni e a quelle distributrici dei medesimi beni, relativamente all'attività commerciale, organizzativa e amministrativa. Il principio generale per la corretta qualificazione come sconto o prestazione di servizi è stato fissato con la risoluzione 17 settembre 2004, n. 120. Più precisamente, con la risoluzione in oggetto, si è chiarito che il «bonus» che la società riconosce contrattualmente ai venditori, può essere: (I) «quantitativo» se è legato al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite Ora mentre i bonus quantitativi, corrisposti a seguito dell'incremento del numero delle vendite, sono sostanzialmente uno sconto sui prezzi originariamente praticati dalla società all'atto della cessione dei prodotti e sono dunque equiparati ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente ai sensi dell'art. 26, comma 2, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, i bonus qualitativi, erogati per lo svolgimento di obbligazioni che hanno origine nell'accordo contrattuale, si qualificano come corrispettivo per prestazioni di servizi ex art. 3 del dpr 633/72. I dubbi sulla corretta qualificazione fiscale nascono generalmente dalla mancanza di accordi contrattuali precisi. Le linee guida fornite dall'Agenzia sono quindi finalizzate a facilitare il corretto inquadramento di tali attività tra le prestazioni di servizi ovvero tra gli sconti. Con riguardo al compenso per i servizi promozionali che l'impresa fornitrice dovrà corrispondere all'impresa cliente la risoluzione precisa come questo debba essere congruo vale a dire «determinato opportunamente rispetto alla prassi commerciale e fatturato adeguatamente in relazione ai servizi resi». In caso contrario il compenso potrebbe configurarsi come contributo o liberalità che l'impresa produttrice corrisponde a quella distributrice con conseguente indeducibilità per l'impresa produttrice. Tale compenso può essere determinato anche in misura percentuale sull'ammontare dei beni acquistati rendendosi in tal caso «opportuno specificare nell'accordo commerciale l'impegno ad acquistare/erogare servizi promozionali per un importo complessivo che, dovendosi commisurare a un importo (percentuale del fatturato) non ancora noto, potrà essere indicato facendo riferimento a un numero minimo di eventi/attività da realizzare, rimandando, per ulteriori dettagli, a quanto contenuto nel calendario promozionale o in eventuali accordi integrativi periferici». I corrispettivi pagati sono soggetti ad Iva ordinaria. Per quanto riguarda gli sconto/premio di fine periodo che si caratterizzano per l'assenza di un'ulteriore obbligazione del cliente rispetto a quella legata al contratto di compravendita, ai fini fiscali costituiscono delle riduzioni di prezzo da cui deriva la variazione dell'importo fatturato dal cedente del bene. Si dovranno quindi esporre direttamente in fattura gli sconti immediatamente applicabili (cosiddetti sconti logistici) mentre qualora le condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di sconti/abbuoni, si verifichino successivamente all'emissione della fattura, l'Agenzia ha chiarito che il cedente deve emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del «cliente fattura». La nota di credito può essere emessa anche dal cliente (cessionario o committente) su incarico del cedente o prestatore per suo conto.
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