Promozioni, l'Iva resta ordinaria

La corretta qualificazione della spesa

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Servizi promozionali soggetti a Iva ordinaria. Lo specifica la risoluzione n. 36 dell'8 febbraio 2008 nella quale si affronta la questione della corretta qualificazione delle spese per attività promozionali poste in essere dalle imprese della grande distribuzione nei confronti delle imprese fornitrici dei beni di largo consumo.

La risoluzione in pillole

Gli accordi commerciali

"I rapporti commerciali tra le imprese produttrici e le imprese distributrici, generalmente sono stipulati dall'impresa produttrice e da quella distributrice ovvero dalla Centrale/Gruppo d'acquisto, vale a dire una struttura che nasce per volontà di imprese di distribuzione operanti in un medesimo settore e che rappresenta le medesime società associate nei confronti delle imprese produttrici (industria).
Ai fini fiscali gli accordi in esame assumono rilevanza perché consentono, laddove gli stessi siano analitici, di documentare i costi e detrarre l'IVA corrisposta dalle società produttrici, in relazione alle prestazioni di servizi ricevute per attività promozionali. E' dunque opportuno che detti accordi siano predisposti in modo tale da:

non generare dubbi circa le operazioni promozionali che s'intende

porre in essere nel periodo di vigenza dell'accordo;

disciplinare anche fattispecie particolari, come quella in cui l'attività Ë promozionale venga svolta nel periodo che intercorre tra la fine del periodo coperto dall'accordo per l'anno precedente e la sigla del nuovo accordo per l'anno corrente".

Secondo l'istante si deve in primo luogo distinguere tra:

(I) i servizi promozionali, operazioni normalmente poste in essere dall'impresa distributrice (es. supermercato) a favore dell'impresa produttrice (es. società X alimentare) per sostenere le vendite e
(II) gli sconti/premi, vantaggi di natura finanziaria che l'impresa produttrice riconosce a quella distributrice.

I chiarimenti

I servizi promozionali

Si è in presenza di servizi promozionali quando l'impresa acquirente dei beni (ovvero impresa distributrice) si obbliga, su richiesta e a favore dell'impresa venditrice dei beni medesimi (ovvero impresa produttrice), ad incentivare la vendita dei beni acquistati. Il corrispettivo pattuito per tali servizi rappresenta dunque un compenso condizionato al realizzarsi di un'obbligazione di fare da parte del cliente nei confronti del fornitore.(…) Il compenso per i servizi promozionali che l'impresa fornitrice dovrà corrispondere all'impresa cliente deve essere congruo, nel senso che deve essere determinato opportunamente rispetto alla prassi commerciale e fatturato adeguatamente in relazione ai servizi resi onde evitare che lo stesso possa configurarsi come contributo o liberalità che l'impresa produttrice corrisponde a quella distributrice. Qualora il compenso si configurasse come contributo o liberalità, il soggetto erogante non potrebbe dedurlo nella determinazione del reddito d'impresa.

Gli sconti

Costituisce presupposto per il riconoscimento di uno sconto/premio di fine periodo l'assenza di un'ulteriore obbligazione del cliente rispetto a quella legata al contratto di compravendita. Si tratta quindi di uno sconto/premio condizionato al realizzarsi di una normale condizione commerciale di vendita, oppure di uno sconto/premio incondizionato concesso al termine di un periodo concordato.(…) Gli sconti/abbuoni ai fini fiscali costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell'importo fatturato dal cedente del bene. Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili (sconti logistici) sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l'importo che ne risulta rappresenta l'effettivo corrispettivo. Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all'emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del "cliente fattura". La nota di credito può essere emessa anche dal cliente (cessionario o committente) su incarico del cedente o prestatore per suo conto.

Tra i servizi promozionali o tra gli sconti/premi l'istante ritiene che la distinzione possa essere fatta includendo tra i servizi promozionali attività quali:

l'esposizione preferenziale dei prodotti;

il presidio e il mantenimento dell'assortimento dei prodotti nei punti vendita;

le promozioni sulle aperture (o ampliamenti di rinnovo) di nuovi punti vendita;

l'inserimento di prodotti (listing fast listing) con l'obbligo di vincolare determinati spazi a nuovi prodotti di lancio per un periodo di tempo concordato;

le operazioni cosiddette volantino, cioè di volantinaggio promozionale;

l'esclusiva di prodotti esposti nelle attrezzature fornite in comodato d'uso.

Rientrerebbero invece tra gli sconti commerciali gli sconti incondizionati (indipendenti dal raggiungimento di uno specifico obiettivo) gli sconti condizionati (di fine periodo o anno), nei quali è previsto un obiettivo di fatturato o volume di vendita, quelli logistici, legati a consegne a depositi centralizzati quelli finanziari, legati a determinate condizioni o modalità di pagamento.

Un tertium genus sarebbe poi costituito dai cosiddetti servizi di centrale resi, al di fuori del rapporto esistente tra impresa produttrice e impresa distributrice, dalle centrali/gruppi d'acquisto alle imprese produttrici di beni e a quelle distributrici dei medesimi beni, relativamente all'attività commerciale, organizzativa e amministrativa. Il principio generale per la corretta qualificazione come sconto o prestazione di servizi è stato fissato con la risoluzione 17 settembre 2004, n. 120. Più precisamente, con la risoluzione in oggetto, si è chiarito che il «bonus» che la società riconosce contrattualmente ai venditori, può essere:

(I) «quantitativo» se è legato al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite
ovvero
(II) «qualitativo» quando è erogato a fronte di un'attività specifica (attività di marketing) svolta in aggiunta rispetto a quella principale, ovvero di compravendita.

Ora mentre i bonus quantitativi, corrisposti a seguito dell'incremento del numero delle vendite, sono sostanzialmente uno sconto sui prezzi originariamente praticati dalla società all'atto della cessione dei prodotti e sono dunque equiparati ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente ai sensi dell'art. 26, comma 2, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, i bonus qualitativi, erogati per lo svolgimento di obbligazioni che hanno origine nell'accordo contrattuale, si qualificano come corrispettivo per prestazioni di servizi ex art. 3 del dpr 633/72. I dubbi sulla corretta qualificazione fiscale nascono generalmente dalla mancanza di accordi contrattuali precisi. Le linee guida fornite dall'Agenzia sono quindi finalizzate a facilitare il corretto inquadramento di tali attività tra le prestazioni di servizi ovvero tra gli sconti.

Con riguardo al compenso per i servizi promozionali che l'impresa fornitrice dovrà corrispondere all'impresa cliente la risoluzione precisa come questo debba essere congruo vale a dire «determinato opportunamente rispetto alla prassi commerciale e fatturato adeguatamente in relazione ai servizi resi».

In caso contrario il compenso potrebbe configurarsi come contributo o liberalità che l'impresa produttrice corrisponde a quella distributrice con conseguente indeducibilità per l'impresa produttrice.

Tale compenso può essere determinato anche in misura percentuale sull'ammontare dei beni acquistati rendendosi in tal caso «opportuno specificare nell'accordo commerciale l'impegno ad acquistare/erogare servizi promozionali per un importo complessivo che, dovendosi commisurare a un importo (percentuale del fatturato) non ancora noto, potrà essere indicato facendo riferimento a un numero minimo di eventi/attività da realizzare, rimandando, per ulteriori dettagli, a quanto contenuto nel calendario promozionale o in eventuali accordi integrativi periferici». I corrispettivi pagati sono soggetti ad Iva ordinaria.

Per quanto riguarda gli sconto/premio di fine periodo che si caratterizzano per l'assenza di un'ulteriore obbligazione del cliente rispetto a quella legata al contratto di compravendita, ai fini fiscali costituiscono delle riduzioni di prezzo da cui deriva la variazione dell'importo fatturato dal cedente del bene.

Si dovranno quindi esporre direttamente in fattura gli sconti immediatamente applicabili (cosiddetti sconti logistici) mentre qualora le condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di sconti/abbuoni, si verifichino successivamente all'emissione della fattura, l'Agenzia ha chiarito che il cedente deve emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del «cliente fattura». La nota di credito può essere emessa anche dal cliente (cessionario o committente) su incarico del cedente o prestatore per suo conto.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette - 25 Febbraio 2008

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