Proventi esclusi dal reddito di lavoro dipendente

Erogazioni liberali e sussidi

*

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, c. 2, lett. b del t.u.i.r.):

- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti per un importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23. Le erogazioni superiori a tale limite sono assoggettate a tassazione limitatamente all’eccedenza. Il suddetto limite non va ragguagliato ad anno nel caso di rapporto di lavoro inferiore ai 12 mesi.

L’espressione “festività o ricorrenze” deve intendersi nel senso più ampio possibile, e, quindi, comprensivo di tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento. Rientrano, pertanto, in questa previsione non soltanto le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività del dipendente e quelle dell’azienda, quali il cinquantenario dell’azienda, il raggiungimento di una particolare anzianità, l’apertura di una nuova sede, la fusione con un’altra società, i premi fedeltà ed anche il matrimonio o la nascita di un figlio, sempreché analogo comportamento il datore di lavoro assuma nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti che si trovano nella stessa situazione e, quindi, ad esempio, nei casi in cui il datore di lavoro è solito fare un regalo a tutti i dipendenti che si sposano o a tutti quelli ai quali nasce un figlio (circ. 23.12.1997, n. 326/E);
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Per “rilevanti” esigenze personali o familiari devono ritenersi quegli eventi che, in relazione alla situazione del soggetto o al fatto oggettivamente considerato, possono ritenersi importanti e, quindi, tali da indurre il datore di lavoro, spontaneamente o a seguito di richiesta del dipendente, a concedere un sussidio del tutto occasionale, il cui importo, pur non avendo un tetto massimo di esenzione imposto dalla legge, sia coerente con l’entità dell’evento e con le condizioni economiche dei soggetti interessati (datore e dipendente). A titolo di esempio, si può pensare che il datore di lavoro conceda un sussidio per far fronte alle spese sostenute in occasione di un lutto del dipendente, di una malattia del dipendente o di un familiare che richieda cure molto costose, a seguito della perdita della casa o di tutto il mobilio per un evento eccezionale naturale o meno (incendio, furto, alluvione o terremoto, ecc.), in funzione del sostenimento di considerevoli spese per la nascita di un figlio (circ. 23.12.1997, n. 326/E);
- i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della L. n. 108/1996 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n. 419/1991, convertito in L. n. 172/1992.

Generalità o categorie di dipendenti
Quando il legislatore richiede che determinati atti siano posti in essere nei confronti della generalità dei dipendenti o di categorie di essi, tale condizione viene soddisfatta quando il datore di lavoro prevede la possibilità di compiere tale atto (ad esempio l’erogazione liberale) in favore di tutti i dipendenti o di alcune categorie (distinti ad esempio per forme contrattuali, per diversa articolazione di orario di lavoro, per funzioni), a prescindere dal fatto che tutti i dipendenti potenzialmente beneficiari se ne avvalgano effettivamente.
Tale previsione vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi, o per categorie di essi, anche qualora l’erogazione sia prevista solo per costoro (circ. 6.7.2001, n. 67/E).


A cura di Novecento media - Agosto 2005


In partnership con Novecento

Risorse

Le notizie

Iva, cessioni gratuite

Ravvedimento per omessi versamenti IVA

Studi di settore, cause di esclusione

Uscita socio da Snc


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia