Il ravvedimento per gli omessi versamenti IVA

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L’adempimento

Ravvedimento
Molto frequentemente i soggetti IVA effettuano versamenti tardivi dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche o alla dichiarazione annuale. Tale possibilità è comunque ammessa dalle attuali norme in materia di ravvedimento, sempreché vengano versati gli interessi legali ed una sanzione in misura ridotta.

Soggetti obbligati
Soggetti passivi IVA che effettuano tardività od omissioni nei versamenti IVA ed intendono regolarizzare la situazione tramite la procedura di ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13

Tra i numerosi obblighi previsti dalle norme IVA, particolarmente rilevanti risultano gli obblighi di versamento periodico dell’imposta.
I soggetti IVA sono infatti obbligati, in linea generale, ad effettuare i versamenti dell’imposta con cadenzamensile, anche se sono previste comunque ipotesi di versamento dell’imposta con cadenza trimestrale o annuale.
I versamenti IVA devono essere effettuati, come è noto, tramite il Mod. F24 e, in linea generale, per via telematica.
A seconda del periodo di versamento e della periodicità di liquidazione, sono quindi previsti specifici codici tributo (si vedano nella Tavola n. 1 quelli maggiormente utilizzati).

Tavola n. 1 - Codici tributo IVA più utilizzati
DescrizioneCodice tributoScadenza

IVA mensile gennaio

6001

16 febbraio

IVA mensile febbraio

6002

16 marzo

IVA mensile marzo

6003

16 aprile

IVA mensile aprile

6004

16 maggio

IVA mensile maggio

6005

16 giugno

IVA mensile giugno

6006

16 luglio

IVA mensile luglio

6007

16 agosto (sono molto frequenti proroghe dell’adempimento)

IVA mensile agosto

6008

16 settembre

IVA mensile settembre

6009

16 ottobre

IVA mensile ottobre

6010

16 novembre

IVA mensile novembre

6011

16 dicembre

IVA mensile dicembre

6012

16 gennaio dell’anno successivo

IVA mensile acconto

6013

27 dicembre

IVA soggetti trimestrali ordinari e particolari
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo)

6031

16 maggio

IVA soggetti trimestrali ordinari e particolari
2° trimestre (aprile-maggio-giugno)

6032

16 agosto (sono molto frequenti proroghe dell’adempimento)

IVA soggetti trimestrali ordinari e particolari
3° trimestre (luglio-agosto-settembre)

6033

16 novembre

IVA soggetti trimestrali particolari 4° trimestre
(ottobre-novembre-dicembre)

6034

16 febbraio dell’anno successivo

IVA soggetti trimestrali ordinari e particolari acconto

6035

27 dicembre

IVA saldo annuale e soggetti trimestrali ordinari
4° trimestre

6099

16 marzo dell’anno successivo

Le sanzioni per omesso versamento

L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede, in linea generale, che nel caso di mancato pagamento di un tributo a saldo o in acconto, ovvero nel caso di mancata effettuazione di un versamento periodico, sia applicabile una sanzione del 30%.
La circolare del 25 gennaio 1999 n. 23 ha evidenziato che tale sanzione è applicabile anche alle violazioni in materia di IVA ed anche nel caso di tardivo od insufficiente versamento. Ciò significa, che:

nel caso di tardivo versamento, è applicabile la sanzione piena del 30%, a meno che non si effettui ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, come si vedrà fra poco;

nel caso di insufficiente versamento, la violazione è equiparata ad un omesso versamento. Ciò significa che se il debito d’imposta era pari a 2.000,00 euro, ma risultano versati 1.300,00 euro, si considera un’omissione di versamento per 700,00 euro.

L’istituto del ravvedimento

L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevede la possibilità di sanare le violazioni compiute in ambito fiscale tramite il c.d. “ravvedimento”:
È possibile utilizzare il ravvedimento, così come stabilito dalla predetta norma, sempreché la violazione non sia stata già constatata ovvero non siano iniziate altre attività, come accessi e ispezioni, delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati ne abbiano già avuto formale conoscenza (sul punto si veda la circolare del 10 luglio 1998 n. 180 in commento al predetto articolo 13).
Affinché il ravvedimento sia valido, e la violazione non punibile, è necessario che, entro i termini previsti, venga pagata la sanzione ridotta, nonché versata l’imposta, se dovuta, ed i relativi interessi.

Il ravvedimento per gli omessi versamenti IVA

Per quello che riguarda le sanzioni dovute nel caso di omessi versamenti, sono due le norme dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 che si applicano, vale a dire:

il comma 1 lett. a), che stabilisce una riduzione della sanzione ad un dodicesimo nel caso di regolarizzazione entro trenta giorni (c.d. ravvedimento “breve”);

il comma 2 lett. b) che prevede una riduzione della sanzione ad un decimo nell’ipotesi di regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento “lungo”).

In relazione al ravvedimento per gli omessi versamenti IVA, è necessario evidenziare che questo è possibile non solo per quello che riguarda i versamenti periodici, in acconto o a saldo, ma anche per quello che concerne i versamenti rateali (circolare 23 luglio 1998, n. 192, par. 2.1.). Si deve ritenere che il ravvedimento sia applicabile, inoltre, anche per i versamenti dell’imposta relativi ai contratti di subfornitura (codici da 6720 a 6727), nonché per i versamenti IVA da effettuare con lo speciale Mod. “F24 versamenti con elementi identificativi” (codici da 6201 a 6212 e da 6231 a 6234).
Per quello che riguarda poi la misura delle sanzioni, è da evidenziare che queste sono state di recente ridotte dall’art. 16, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Su tali riduzioni, la circolare del 19 marzo 2009, n. 10 ha evidenziato che queste sono applicabili anche nel caso di ravvedimento per violazioni commesse prima dell’emanazione del D.L. n. 185/2008.
Sempre in relazione al calcolo delle sanzioni ridotte è, inoltre, da tenere presente che la circolare del 21 dicembre 2001, n. 106 ha chiarito (par. 2.5.) che nel caso di ravvedimento per omesso versamento, la sanzione ridotta deve essere calcolata tenendo conto dei decimali.

Il ravvedimento “breve”

Come evidenziato in precedenza, l’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 472/1997 prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti nel termine di trenta giorni dalla data di omissione. Ad esempio, considerando l’omissione nel versamento dell’IVA di febbraio, con scadenza il 16 di marzo, il ravvedimento breve va effettuato entro il 15 aprile (marzo, infatti, ha 31 giorni, per cui, contando 30 giorni dal 16 marzo, il termine per il ravvedimento è fissato al 15 aprile).
In questo caso vanno versati:

l’imposta, con il codice tributo previsto per il versamento originario;

gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, con il codice tributo 1991 – interessi sul ravvedimento IVA (risoluzione 22 maggio 2007 n. 109). Gli interessi legali sono fissati, a partire dal 1° gennaio 2008 al 3%;

la sanzione in misura ridotta, con il codice tributo 8904 - sanzione pecuniaria IVA per ravvedimento operoso. Considerato che la sanzione per l’omesso versamento è pari al 30%, la sanzione ridotta per il ravvedimento breve sarà pari al 2,5% dell’imposta.

Si veda l’Esempio n. 1.
Nel caso di ravvedimento per i versamenti trimestrali, i calcoli si effettuano nella stessa maniera, considerando, nell’imposta da versare, anche la maggiorazione dell’1% prevista dall’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

ESEMPIO n 1 - Ravvedimento breve

IVA da versare per il mese di febbraio 2009 ma non versata nei termini (il 16 marzo 2009) = 10.000,00 euro. Il ravvedimento breve è effettuabile entro trenta giorni dalla scadenza originaria, vale a dire il 15 aprile 2009. Se il ravvedimento verrà effettuato l’ultimo giorno utile si avranno, quindi, i seguenti dati:

imposta da versare = 10.000,00 euro codice tributo 6002 (IVA mese di febbraio);

interessi da versare per 30 giorni al saggio legale del 3% = 24,66 euro codice tributo 1991;

sanzione ridotta pari al 2,5% (1/12 della sanzione del 30%) sulla sola imposta = 250,00 euro codice tributo 8904.

Il Mod. F24 dovrà, quindi, essere compilato nella seguente maniera:

Esempio n 1 - Ravvedimento breve

Il ravvedimento “lungo”

Di gran lunga più ampi sono i termini per il ravvedimento previsti dall’art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997. Viene, infatti, previsto la possibilità di ravvedimento “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. Ciò significa, ad esempio, che per un versamento i cui termini scadevano nel 2008, il ravvedimento è possibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al medesimo anno, quindi entro il 30 settembre 2009; in senso analogo, per un versamento IVA i cui termini scadono (o sono scaduti) nel 2009, il ravvedimento sarà possibile fino al 30 settembre 2010.
Per l’effettuazione del ravvedimento vanno versati:

l’imposta, con il codice tributo previsto per il versamento originario;

gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, con il codice tributo 1991 – interessi sul ravvedimento IVA (risoluzione 22 maggio 2007 n. 109). Gli interessi legali sono fissati, a partire dal 1° gennaio 2008 al 3%;

la sanzione in misura ridotta, con il codice tributo 8904 - sanzione pecuniaria IVA per ravvedimento operoso. Considerato che la sanzione per l’omesso versamento è pari al 30%, la sanzione ridotta per il ravvedimento lungo sarà pari al 3% dell’imposta.

Si veda l’Esempio n. 2.
Per i versamenti trimestrali, anche nel caso di ravvedimento lungo, devono essere considerati, insieme all’imposta, gli interessi dell’1% previsti dall’articolo 7 del DPR 542/1999.

ESEMPIO n. 2 - Ravvedimento lungo

IVA da versare per il 1° trimestre 2008 ma non versata nei termini (16 maggio 2008) = 25.000,00 euro (comprensivi dell’interesse dell’1%).
Il ravvedimento lungo è effettuabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione, vale a dire il 30 settembre 2009.
Se il ravvedimento verrà effettuato in data 20 aprile 2009 si avranno quindi i seguenti dati:

imposta da versare = 25.000,00 euro codice tributo 6031 (IVA 1° trimestre);

interessi da versare per 339 giorni (dal 16 maggio 2008 al 20 aprile 2009) al saggio legale del 3% = 696,58 euro codice tributo 1991;

sanzione ridotta pari al 3% (1/10 della sanzione del 30%) sulla sola imposta = 750,00 euro codice tributo 8904.

Il Mod. F24 dovrà, quindi, essere compilato nella seguente maniera:

Esempio n 2 - Ravvedimento lungo


Autore: Ciro D’Ardia– Esperto tributario - Pubblicista
Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore, n. 34, Settembre 2009

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