Una detassazione del capital gain a condizione che venga effettuato il reinvestimento della plusvalenza: è questa, in estrema sintesi, la descrizione della disposizione introdotta dall'articolo 3 del decreto legge n. 112 del 25 giugno scorso e che è stata "identificata" come norma finalizzata allo start up. Che, peraltro, dovrà tenere conto nella sua concreta applicazione di altre disposizioni che riguardano le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni da parte di persone fisiche, vale a dire la rideterminazione del costo delle stesse (che in ogni caso riguarda i titoli non quotati) nonché la nuova percentuale di concorrenza al reddito della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate che, per effetto di quanto previsto dal decreto del 2 aprile scorso, concorreranno ma soltanto dal 1 gennaio 2009, nella misura del 49,72 per cento alla formazione del reddito ferma restando la concorrenza in misura del 40 per cento per gli atti di realizzo effettuati entro il 2008 e con percezione delle relative somme successivamente. Come si vede, dunque, un quadro estremamente composito nel quale, in primo luogo, deve essere ricordato il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione introdotta dal decreto legge che consiste, in concreto, nell'esame di una serie di passaggi previsti dalla disposizione di riferimento. La norma prevede, in estrema sintesi: | • | l'esenzione della plusvalenza di cessione delle partecipazioni qualificate e non, detenute da almeno tre anni in società di capitali e di persone commerciali che sono costituite da non più di sette anni; | | • | condizione per fruire della esenzione in questione è quella di procedere, entro il biennio successivo dal conseguimento della plusvalenza, al reinvestimento della stessa in società di capitali o di persone commerciali, che svolgano la medesima attività della società le cui partecipazioni sono state cedute ed a condizione che l'apporto riguardi società costituite da non più di tre anni; | | • | la norma pone un limite massimo all'ammontare della esenzione che consiste nel quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili nonché per spese di ricerca e sviluppo nei cinque anni antecedenti alla cessione. |
Va comunque ricordato che analoga agevolazione è prevista in relazione alla cessione di strumenti finanziari e di contratti indicati nelle lettere c) e c-bis) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir (per esempio i contratti di associazione in partecipazione). |
Anzianità della partecipazione ceduta | Possesso da parte del contribuente da non più di tre anni ed esistenza della società da non più di sette anni | Norma applicabile | In linea di principio, la tassazione sulla plusvalenza secondo il criterio di cassa in relazione al periodo di imposta in cui avviene l'incasso del corrispettivo | Condizioni per l'esenzione | La norma prevede che la plusvalenza non sia tassata a condizione che la stessa venga reinvestita | Anzianità della società nella quale viene effettuato il reinvestimento | Deve essere sottoscritto il capitale sociale ovvero acquistate le partecipazioni al capitale sociale di una società che è costituita da non più di tre anni | Condizione per l'esenzione | La società nella quale si effettua il reinvestimento deve svolgere la medesima attività della società la cui partecipazione è stata oggetto di cessione | Ulteriore condizione per l'agevolazione | L'importo dell'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono state oggetto di cessione nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili nonché per spese di ricerca e sviluppo |
 Autore: Duilio Liburdi Fonte: ItaliaOggi Sette - 14 Luglio 2008
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