La formulazione della norma appare sufficientemente chiara nella descrizione di quello che si intende per agevolazione nonché ai requisiti temporali di possesso della partecipazione e dell'anzianità della società la cui partecipazione viene ceduta ovvero della società la cui partecipazione viene acquisita. La prima riflessione deve essere formulata alla luce del fatto che, con il dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2008, è stato fissato al 20 luglio il termine ultimo, per le persone fisiche che detengono partecipazioni (non quotate) al di fuori del regime di impresa, che consente la rideterminazione del costo della partecipazione stessa con pagamento di una imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento. È evidente che la rideterminazione in questione è finalizzata ad azzerare (ovvero a ridurre) la plusvalenza e, dunque, l'eventuale cessione di partecipazioni con plusvalenza sostanzialmente inesistente, elimina ovviamente sin dall'inizio qualunque possibilità di fruire dell'agevolazione. In relazione, invece, all'altro aspetto relativo all'entrata in vigore dal 1 gennaio 2009 delle nuove misure di concorrenza al reddito della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata, è evidente come la convenienza sarà maggiore in ragione del fatto che al reddito concorrerà il 49,72 per cento della plusvalenza stessa. Nulla cambia, invece, in relazione alle partecipazioni non qualificate per le quali la tassazione sulla plusvalenza è comunque fissata al 12,5 per cento. La disposizione dell'articolo 3 del decreto legge prevede, in pratica, una scansione temporale precisa entro la quale il contribuente che ha conseguito una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, deve reinvestire la plusvalenza stessa per non assoggettarla a tassazione. Il biennio previsto dalla norma è dunque un periodo di "sospensione" decorso il quale la plusvalenza non sarà definitivamente tassata ovvero dovrà scontare la tassazione ordinaria. Nella norma, peraltro, non viene previsto alcun meccanismo di salvaguardia in relazione all'ipotesi di un rapido smobilizzo della partecipazione acquisita nella nuova società mediante reinvestimento della plusvalenza derivante dalla prima cessione. A tale proposito, peraltro, è opportuno ricordare come le disposizioni di cui all'articolo 37 bis del dpr n. 600 del 1973 si rendono applicabili con riferimento alle partecipazioni a qualunque tipologia di contribuente e dunque anche alle persone fisiche. La esaminata sospensione del momento della tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione, potrebbe peraltro generare qualche problematica in capo ai soggetti diversi dal contribuente che operano sulle partecipazioni (esclusivamente non qualificate) e sono chiamati ad applicare l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento. Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 in base al quale i soggetti che operano in regime di risparmio amministrato o risparmio gestito operano in luogo del contribuente per il pagamento della predetta imposta sostitutiva. Dovrà dunque essere studiato un meccanismo di comunicazioni e di adempimenti che consenta anche ai contribuenti che detengono le partecipazioni in regimi alternativi rispetto al dichiarativo, di poter sfruttare l'agevolazione. Il nuovo comma 6 ter inserito nell'articolo 68 del Tuir disciplina un limite numerico per l'esenzione. In pratica l'ammontare dell'esenzione è ancorato al costo sostenuto dalla società la cui partecipazione è stata ceduta in investimenti diversi dagli immobili. Da un punto di vista matematico, se si ipotizza la plusvalenza di ammontare pari a 100 ed investimenti della società "ceduta" pari a 20, la stessa dovrebbe essere integralmente esente. Tale aspetto potrebbe generare una immediata rilevanza quantomeno di una parte della plusvalenza conseguita in sede di cessione. Infatti, al momento della cessione, potrà essere immediatamente determinato (in quanto dato conosciuto) l'ammontare degli investimenti effettuati dalla società la cui partecipazione è stata oggetto di cessione e, conseguentemente, il tetto massimo dell'agevolazione prevista. Una particolare attenzione deve essere posta agli investimenti di natura immobiliare. Da un certo punto di vista, infatti, sembrerebbe che il costo dell'investimento non rilevante sia solo quello in immobili che, da un punto di vista fiscale, sono definiti come immobili patrimonio. Se infatti si parla di beni materiali ammortizzabili, tra questi rientrano sicuramente gli immobili strumentali per natura e per destinazione. Di contro, potrebbe essere sostenuto che il rinvio al termine "immobili" escluda radicalmente dal computo dei costi sostenuti per gli investimenti (limitando così in modo conseguente l'esenzione della plusvalenza) in immobili indipendentemente dal relativo trattamento fiscale. Senza dimenticare, peraltro, che il reinvestimento deve avvenire in una società che svolge la medesima attività di quella la cui partecipazione è stata oggetto di cessione. Questa seconda lettura potrebbe essere privilegiata in ragione del fatto che, dopo aver fatto richiamo agli investimenti in beni materiali ammortizzabili, vi è un preciso richiamo alla esclusione da tali investimenti di quelli afferenti immobili, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano strumentali per natura o per destinazione e dunque soggetti ad ammortamento. Se così fosse, evidentemente, il richiamo alla medesima attività escluderebbe in fatto se non da un punto di vista soggettivo quelle dismissioni e quei reinvestimenti che riguardano le società immobiliari.
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