Dopo anni di lunghe discussioni circa la necessità di intervenire nell'impianto della legge fallimentare del 1942, divenuta inadeguata alle esigenze dell'economia e del trattamento delle crisi delle moderne imprese, si è finalmente giunti ad un parziale ma significativo intervento legislativo di restyling. La recente riforma organica della legge fallimentare, ad opera del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (1) e del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (2), può certo significare un grande risultato di modernizzazione. Una legge, quella modificata, assai vecchia, ma certamente consolidata, così come oramai consolidato poteva definirsi il rapporto tra la disciplina concorsuale e quella tributaria. Alla significativa riforma delle procedure concorsuali non ha fatto seguito alcuna modifica della disciplina fiscale, eccezione fatta per l'introduzione dell'art. 182-ter della legge fallimentare istitutivo della transazione fiscale. La nuova riforma fallimentare ha infatti prestato assai scarsa attenzione ai profili tributari della crisi d'impresa, contribuendo così ad aumentare l'incertezza e le difficoltà operative nell'interpretare ed applicare le disposizioni tributarie agli istituti del diritto della crisi d'impresa (3). I riflessi fiscali delle procedure concorsuali hanno nel tempo sollevato diversi problemi interpretativi, derivanti dal fatto che la normativa concorsuale e quella tributaria sono discipline di pari rango, speciali, la prima derogabile in favore dell'altra (o viceversa), in virtù di una espressa previsione contenuta nell'una o nell'altra normativa. In linea di principio, la disciplina tributaria è prevalente, ma nell'ambito delle procedure concorsuali non può mai applicarsi in lesione al principio della par condicio creditorum (4). Allo stato dell'arte, il difetto di coordinamento tra norme fiscali e norme concorsuali è destinato pertanto, non solo a permanere (giacché neppure il correttivo alla legge fallimentare vi ha posto rimedio), ma addirittura ad accrescersi per effetto proprio del nuovo imprinting che la riforma fallimentare lato sensu ha dato alle procedure concorsuali. Da un lato, infatti, i nuovi strumenti di rimozione dell'insolvenza introdotti dal decreto competitività - in particolare gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.) -, laddove prevedono forme di ristrutturazione del passivo che comportano per l'imprenditore in crisi un considerevole «costo fiscale», derivante dall'applicazione agli effetti di tali istituti - traslativi delle attività d'impresa e/o remissori dei debiti - della disciplina generale sulla determinazione del reddito d'impresa in tema di plusvalenze (da cessioni di beni) e sopravvenienze attive (da riduzioni di debiti). Dall'altra, l'accentuazione nel riformato «fallimento» del mantenimento e della salvaguardia delle strutture produttive in crisi, e quindi la tutela del going concern e della continuità dell'attività d'impresa, rischiano di «provocare» avventate ed incoerenti interpretazioni amministrative, tendenti ad estendere le ordinarie regole sostanziali e soprattutto procedurali (in termini di obblighi ed adempimenti strumentali) anche alle imprese sottoposte a tale procedura (5). __________
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