Una riforma fallimentare a scarso «appeal» fiscale

Profili fiscali e effetti fiscali della riforma fallimentare

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Cessione dei crediti tributari nel fallimento e transazione fiscale nel concordato preventivoCessione dei crediti tributari nel fallimento e transazione fiscale nel concordato preventivo
Chiusura della procedura di liquidazione ed esdebitazioneChiusura della procedura di liquidazione ed esdebitazione

Cessione dei crediti tributari nel fallimento e transazione fiscale nel concordato preventivo

Ad onor del vero, la riforma fallimentare non si è mostrata totalmente «insensibile» alle problematiche tributarie delle procedure concorsuali, ponendo mano - almeno prima facie - a taluni aspetti del rapporto tra crisi d'impresa e fisco, ed in particolare:

nell'ambito del fallimento, alla possibilità di cessione, da parte del curatore, dei crediti tributari (art. 106 l.f.), nonché alla previsione della facoltà per il giudice delegato di assegnare in sede di riparto ai creditori consenzienti i crediti d'imposta del fallito non ancora rimborsati (art. 117 l.f.);

nell'ambito del concordato preventivo, alla possibilità di ricorrere all'istituto della transazione fiscale (art. 182-ter, l.f., che il decreto correttivo ha esteso - con decorrenza 1° gennaio 2008 - anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti).

Tuttavia, si tratta, a ben vedere, di interventi poco incisivi, che non innovano il rapporto tra procedure concorsuali e fisco, giacché:

(i) sul versante del fallimento, la cessione dei crediti fiscali recepisce una bena collaudata e consolidata prassi dei tribunali fallimentari e l'assegnazione dei crediti fiscali in sede di riparto fallimentare rappresenta una novità destinata a restare al palo, in quanto manca la disposizione tributaria che consenta all'assegnatario di utilizzare i crediti (ricevuti) in compensazione, e che quindi renda l'opzione attrattiva per il creditore concorsuale (solo il fisco potrebbe essere il creditore consenziente e interessato);
(ii) sul versante del concordato preventivo, la transazione fiscale appare come un istituto di difficile utilizzo, sia per la ritrosia mostrata dall'amministrazione finanziaria nelle «passate» edizioni di accordi transattivi a «disporre» dell'obbligazione tributaria in nome del salvataggio dell'impresa in crisi, sia per la complessità dell'iter procedurale dell'istituto, che mal si concilia e si coordina con le tempistiche e gli steps del novellato concordato preventivo. Solo grazie alle novità in tema di cram down (ovvero la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati) introdotte dal correttivo, infatti, si potrà assistere ad una rivalutazione, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dell'istituto della transazione fiscale.

Chiusura della procedura di liquidazione ed esdebitazione

Assai incisivo, invece, appare l'impatto tributario di taluni istituti e novità che il riformatore ha introdotto non curandosi minimamente del riverbero che essi avrebbero potuto avere sulla fiscalità dell'impresa in crisi.

È il caso, nell'ambito del fallimento, delle modifiche introdotte in tema di chiusura della procedura (invero mitigate con i ritocchi dell'ultima ora contenute nel correttivo), con la previsione ex art. 118 l.f. dell'onere per il curatore di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese delle società ad esito della liquidazione concorsuale, nonché dall'introduzione dell'esdebitazioneex artt. 142 ss. l.f., cioè della possibilità per il fallito persona fisica di ottenere la liberazione (dichiarazione di inesigibilità) dei debiti concorsuali che non sono stati completamente soddisfatti nell'ambito della liquidazione fallimentare.

Tale ultimo aspetto non è di poco conto, in quanto se l'esdebitazione si intende avvenuta senza effetti fiscali nulla quaestio, così pure se la si ottiene in sede di chiusura del fallimento. Viceversa se quest'ultima interviene dopo la chiusura del fallimento e l'effetto che deriva dalla esdebitazione, che è quello di rendere inesigibili i crediti non soddisfatti, diviene fiscalmente rilevante per l'amministrazione finanziaria in quanto ritenga che la inesigibilità ha prodotto il risultato di una sopravvenienza attiva per il fallito.

In tale circostanza, infatti, il fallito sdebitato si potrebbe trovare travolto da debiti fiscali di nuova natura e specie che, anziché agevolare il fresh start, rendono l'ex fallito disincentivato all'origine.

IL PROBLEMA APERTO

Effetti della riforma sulla fiscalità delle imprese in crisi
Alcune modifiche introdotte con la riforma fallimentare in tema di chiusura della procedura di liquidazione, mitigate con il correttivo, come la previsione dell'onere per il curatore di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese delle società ad esito della liquidazione concorsuale, e l'introduzione dell'esdebitazione, cioè della possibilità per il fallito persona fisica di ottenere la liberazione dei debiti concorsuali non completamente soddisfatti nell'ambito della liquidazione fallimentare, potrebbero avere un impatto incisivo sulla fiscalità delle imprese in crisi.


Autore: Marcello Pollio - Dottore commercialista in Genova e Milano, Studio Pollio e associati - Fondazione Luca Pacioli
Fonte: Corriere Tributario - Ipsoa Editore, n. 43, Novembre 2007

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