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Cessione dei crediti tributari nel fallimento e transazione fiscale nel concordato preventivoAd onor del vero, la riforma fallimentare non si è mostrata totalmente «insensibile» alle problematiche tributarie delle procedure concorsuali, ponendo mano - almeno prima facie - a taluni aspetti del rapporto tra crisi d'impresa e fisco, ed in particolare:
Tuttavia, si tratta, a ben vedere, di interventi poco incisivi, che non innovano il rapporto tra procedure concorsuali e fisco, giacché: (i) sul versante del fallimento, la cessione dei crediti fiscali recepisce una bena collaudata e consolidata prassi dei tribunali fallimentari e l'assegnazione dei crediti fiscali in sede di riparto fallimentare rappresenta una novità destinata a restare al palo, in quanto manca la disposizione tributaria che consenta all'assegnatario di utilizzare i crediti (ricevuti) in compensazione, e che quindi renda l'opzione attrattiva per il creditore concorsuale (solo il fisco potrebbe essere il creditore consenziente e interessato); Chiusura della procedura di liquidazione ed esdebitazioneAssai incisivo, invece, appare l'impatto tributario di taluni istituti e novità che il riformatore ha introdotto non curandosi minimamente del riverbero che essi avrebbero potuto avere sulla fiscalità dell'impresa in crisi. È il caso, nell'ambito del fallimento, delle modifiche introdotte in tema di chiusura della procedura (invero mitigate con i ritocchi dell'ultima ora contenute nel correttivo), con la previsione ex art. 118 l.f. dell'onere per il curatore di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese delle società ad esito della liquidazione concorsuale, nonché dall'introduzione dell'esdebitazioneex artt. 142 ss. l.f., cioè della possibilità per il fallito persona fisica di ottenere la liberazione (dichiarazione di inesigibilità) dei debiti concorsuali che non sono stati completamente soddisfatti nell'ambito della liquidazione fallimentare. Tale ultimo aspetto non è di poco conto, in quanto se l'esdebitazione si intende avvenuta senza effetti fiscali nulla quaestio, così pure se la si ottiene in sede di chiusura del fallimento. Viceversa se quest'ultima interviene dopo la chiusura del fallimento e l'effetto che deriva dalla esdebitazione, che è quello di rendere inesigibili i crediti non soddisfatti, diviene fiscalmente rilevante per l'amministrazione finanziaria in quanto ritenga che la inesigibilità ha prodotto il risultato di una sopravvenienza attiva per il fallito. In tale circostanza, infatti, il fallito sdebitato si potrebbe trovare travolto da debiti fiscali di nuova natura e specie che, anziché agevolare il fresh start, rendono l'ex fallito disincentivato all'origine.
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