Ma il vero problema per le nuove procedure concorsuali è il nuovo approccio aziendalistico e privatistico che la riforma ha voluto dare a tutte le fasi e le procedure. Così la maggiore celerità e la nuova privatizzazione dell'insolvenza hanno richiesto di attribuire maggiore potere (e quindi maggiore responsabilità) al curatore ed agli organi. Il curatore si trova oggi subissato da impegni e gravami che continuano a moltiplicarsi e peggiorare anche in ambito fiscale. Si pensi alle sole nuove incombenze introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha incluso tra i sostituti d'imposta anche il curatore (ed il commissario liquidatore), con pronunce di prassi che hanno stretto la morsa attorno al «povero» curatore che si deve caricare di ogni incombenza futura e secondo l'amministrazione finanziaria anche passata. In ultimo, e per citarne solo il più recente esempio, anche gli elenchi clienti e fornitori sono tornati alla ribalta degli obblighi del curatore. Adempimenti tutti che non coinvolgono l'ente o il fallito ma ricadono a carico dell'organo di giustizia che viene colpito anche paradossalmente dalle sanzioni tributarie che non possono trovare alcun esimente (salvo i casi specifici) di ribaltamento al soggetto contribuente fallito. Orbene, se la riforma ha voluto privatizzare l'insolvenza e gli organi societari continuano a sopravvivere al fallimento, dato altresì che l'art. 2484 c.c. non contempla neppure più il fallimento tra le cause di scioglimento, parrebbe corretto rivedere le norme tributarie in tema di liquidazione concorsuale attribuendo al fallito (non latitante) tutti gli obblighi di legge, ovviamente rimettendo al curatore il controllo di legittimità e di asservimento delle somme dovute all'erario per imposte prededucibili del periodo fallimentare. In parole più semplici e sintetiche: è necessario che il legislatore fiscale metta mano alla normativa fallimentare coordinandola e modernizzandola alle nuove procedure concorsuali, sia per permettere l'attuazione dei propositi che hanno ispirato la nuova disciplina concorsuale, sia per evitare che si verifichino sperequazioni di carico strumentale ed erariale sulle procedure meritevoli di migliore attenzione. Tale esame e adeguamento della normativa deve però passare attraverso un tavolo di confronto tra il legislatore fiscale e gli operatori concorsuali (cioè le categorie professionali che possono svolgere incarichi di curatela ecc.), i quali possono dare supporto alla concreta introduzione di norme utili, chiare e sensate. Utili per il buon ottenimento del gettito fiscale, chiare per evitare distorsioni ed abusi, sensate per agevolare gli organi di giustizia e le soluzioni della crisi d'impresa, che altrimenti non può dare alcun effettivo slancio all'economia ed al riavvio delle imprese in default ma meritevoli di salvaguardia. Coordinamento e buon senso che sembra pure mancare per le procedure di maggiore interesse sociale, come le amministrazioni straordinarie che si trovano impossibilitate ed incagliate nel recupero di crediti fiscali maturati anche durante la procedura. E, come già accennato, le nuove disposizioni in tema di gestione dei crediti fiscali e di assegnazione non sembrano potere apportare alcun beneficio se non vengono introdotte le norme tributarie attrattive che permettono l'effettivo beneficio alle disposizioni fallimentari (come anche la transazione fiscale ex art. 182-ter l.f.).
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