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I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali (di seguito, "gli imprenditori") sono quelli previsti dalle disposizioni civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. cod. civ.; art. 14, D.P.R. n. 600/1973). Gli adempimenti contabili sono diversi per la generalità degli imprenditori, i quali ricadono nel regime contabile "ordinario" di seguito descritto, e per taluni soggetti che, in ragione della dimensione ridotta della loro attività, possono beneficiare di regimi contabili semplificati opzionali. I libri contabili possono essere conservati dall'imprenditore nei luoghi in cui viene esercitata l'attività (sede legale, amministrativa, filiali, stabilimenti ecc.), oppure presso altri soggetti che ne curano la tenuta o conservazione (i quali devono rilasciare al contribuente un'attestazione contenente la specificazione delle scritture in suo possesso, nonché la disponibilità all'esibizione su richiesta degli organi di controllo). Gli imprenditori che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse (art. 14, c. 4, D.P.R. n. 600/1973). Nel regime ordinario sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:
Tuttavia:
Fonti - Artt. 13 e 14, D.P.R. n. 600/1973 Libro giornaleIl libro giornale deve indicare, giorno per giorno e in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate dall'imprenditore (art. 2216 cod. civ.). Le registrazioni in tutti i registri cronologici devono essere effettuate entro sessanta giorni (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 600/1973; ovviamente, nel caso in cui il libro giornale sostituisca anche i registri IVA, le registrazioni dovranno essere effettuate nei minori termini previsti per gli adempimenti relativi a tale imposta). Il libro giornale può essere suddiviso tra più libri sezionali, sui quali vengono rilevate le operazioni appartenenti a diverse categorie ovvero a diversi rami d'azienda; peraltro, occorre comunque tenere un libro giornale riassuntivo sul quale, a determinate scadenze, devono essere effettuate le registrazioni complessive (ris. 27.5.1981, n. 9/875; ris. 31.10.2002, n. 341/E).
Fonti - Art. 14, D.P.R. n. 600/1973 Libro degli inventariL'inventario (trascritto nel libro degli inventari) deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. n. 600/1973). L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali (tra i quali la trascrizione del bilancio d'esercizio), deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e il loro valore, devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria i dati utilizzati per la compilazione dello stesso. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono, inoltre, essere dettagliatamente e separatamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa. Fonti - Artt. 14 e 15, D.P.R. n. 600/1973 Scritture contabili ausiliareNelle scritture ausiliarie (c.d. "conti di mastro") devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di individuare chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito. Scritture ausiliarie di magazzino - Le scritture ausiliarie di magazzino sono dirette a dare conto delle variazioni intervenute tra le consistenze di determinati beni-merce negli inventari annuali (art. 14, c. 1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973) e possono essere sostituite dalle altre scritture obbligatorie, purché contengano le medesime indicazioni (circ. 26.11.1981, n. 40/9/4056; ris. 17.12.1985, n. 9/942). In particolare, nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere rilevate le quantità entrate e uscite dei seguenti beni:
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate giornalmente oppure in forma riepilogativa, con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
Fonti - Art. 14, D.P.R. n. 600/1973 Libro dei beni ammortizzabiliIl registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. n. 600/1973) deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione con le seguenti indicazioni:
Nel registro vanno inoltre annotati, in voci separate a seconda dell'anno di formazione, i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non capitalizzati su beni specifici e deducibili nei periodi d'imposta successivi in quanto superiori all'importo massimo deducibile nell'esercizio. Per le società di distribuzione di energia che operano particolari ammortamenti, le indicazioni relative ai beni possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile (art. 1, c. 325, L. n. 266/2005 Legge Finanziaria 2006). Fonti - Artt. 14 e 16, D.P.R. n. 600/1973 Libri sociali obbligatoriSi tratta dei seguenti libri delle società di capitali: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Fonti - Art. 14, D.P.R. n. 600/1973; art. 2421 cod. civ.
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