I libri e registri contabili erano, in generale, soggetti a obblighi di bollatura iniziale, numerazione e vidimazione annuale prima che fossero posti in uso, da parte dell'Ufficio del registro delle imprese (ora presso le camere di commercio), i notai o gli Uffici delle entrate (per i registri obbligatori ai fini fiscali). Peraltro, a seguito di successivi interventi normativi (art. 7-bis, D.L. n. 357/1994; L. n. 383/2001; circ. 22.10.2001, n. 92/E), gli obblighi di vidimazione e bollatura sono stati eliminati per la maggior parte delle scritture contabili e, pertanto, tali adempimenti sono divenuti facoltativi. I libri per i quali non è obbligatoria la bollatura e la vidimazione annuale sono i seguenti:
Continuano, invece, a essere soggetti all'obbligo di bollatura iniziale:
Numerazione - Le pagine delle scritture contabili devono essere numerate progressivamente per ciascun anno (a eccezione delle scritture ausiliarie e di magazzino), con l'indicazione in ciascuna pagina dell'anno di riferimento (nel caso di società con esercizio non coincidente con l'anno solare si deve indicare il primo dei due anni solari cui si riferisce la contabilità; per le scritture di rettifica registrate nell'anno successivo a quello di riferimento, si indica invece l'anno in cui è effettuata la rilevazione). La numerazione, progressiva nell'ambito di ciascun registro (anche sezionale o per blocchi di pagine), deve essere effettuata direttamente dall'imprenditore, anche non preventivamente ma via via che utilizza le pagine del registro. Nel caso l'imprenditore voglia (facoltativamente) fare bollare inizialmente o vidimare annualmente i libri, la numerazione delle pagine deve essere apposta prima della vidimazione con l'indicazione dell'anno di riferimento (in base ai criteri illustrati dalla circ. min. ind. 9.1.1997 n. 3407/C; per quanto concerne i particolari della modalità di numerazione: circ. 22.10.2001, n. 92/E, circ. 25.1.2002, n. 6/E; ris. 12.3.2002 n. 85/E, circ. 1.8.2002 n. 64/E, ris. 22.1.2003 n. 9/E; ris. DRE Veneto 11.3.2004, n. 907-2863).
Imposta di bollo e tassa di concessione governativa - Per il libro giornale e per il libro degli inventari (nonché per ogni altro registro bollato o vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 cod. civ.) è dovuta l'imposta di bollo nella misura di:
L'imposta di bollo dovuta per la numerazione deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso (ossia siano effettuate annotazioni sul medesimo) mediante marche da bollo o bollo a punzone da applicare sulla prima pagina numerata, ovvero versamento presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari della riscossione dei tributi (mod. F23); gli estremi della ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina del registro (circ. 22.10.2001, n. 92/E). Fonti - Art. 22, D.P.R. n. 600/1973
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