Il testo di legge si compone di nove articoli e le linee di fondo della disciplina possono essere così riassunte: i) l'articolato normativo si apre con una serie di definizioni, fra le quali primeggia - ovviamente - quella di «contratto di affiliazione commerciale» (artt. 1 e 2); ii) il legislatore, in secondo luogo, impone per il contratto di affiliazione commerciale la forma scritta ad substantiam (art. 3); iii) segue l'imposizione di una durata e di un contenuto minimo del contratto (art. 3); iv) il testo di legge contempla, poi, una serie di obblighi informativi precontrattuali (alcuni a forma vincolata) posti a carico, a seconda dei casi, aspirante affiliante e/o affiliato (art. 4 e 6); v) la legge prevede, inoltre, un particolare obbligo di riservatezza a carico dell'affiliato (art. 5); vi) con particolare riferimento alle eventuali controversie che possono sorgere, il legislatore esprime un favor conciliationis (art. 7); vii) quanto ai rimedi, spicca nel testo di legge la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto nel caso in cui la controparte abbia fornito false informazioni; viene in ogni caso fatta la possibilità di chiedere il risarcimento del danno (art. 8); viii) infine, con riguardo ai contratti in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge è previsto un particolare obbligo di «adeguamento» (art. 9). Autore: Ezio Guerinoni - Università degli Studi di Milano - Studio Legale Guerinoni (Milano) Fonte: Pmi - Ipsoa Editore, n. 8, Agosto 2006
| |