Impresa in un giorno: debutta la comunicazione unica

Dopo l'anno di sperimentazione scatta la fase definitiva del progetto informatico anti-burocrazia

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Dal 1° ottobre meno documenti. E viaggeranno on-line

Al via la comunicazione unica d'impresa. Dopo più di un anno di sperimentazione (l'operazione è scattata ufficialmente il 19 febbraio dell'anno scorso), dal prossimo 1° ottobre le comunicazioni per l'avvio di un'impresa si ridurranno grazie alla tecnologia e a internet, con un taglio delle pratiche e la sostituzione dei documenti cartacei con i bit.

La formula magica è appunto la «Comunicazione Unica»: un progetto informatico che unifica i diversi adempimenti richiesti dalla legge per dare vita a un'impresa e che promette l'avvio di nuove attività in un solo giorno. La disciplina è tutta pronta: l'ultimo tassello che ancora mancava, a causa del quale è stata rimandata più volte la partenza in via definitiva (individuazione regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni) è arrivato con la pubblicazione del dpcm 6 maggio 2009 sulla gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio.

La fase sperimentale

Procedura facoltativa

Gli interessati possono (è facoltà) utilizzare la Comunicazione Unica per le denunce riguardanti i fatti (iscrizione, modifi che e cessazioni) relativi all’impresa

I servizi

Registro imprese = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell’attività economica)
Agenzia Entrate = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell’attività economica)
Inps = solo le comunicazioni di iscrizione per i titolari e/o soci di impresa commerciale e per i datori di lavoro non artigiani
Inail = solo le comunicazioni di iscrizione

Operatività

Limitata sul territorio nazionale (Le camere di commercio interessate, tra l’altro, sono quelle delle province di Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto)

La fase a regime

Entrata a regime

1° ottobre 2009

Fase obbligatoria

Gli interessati devono utilizzare la Comunicazione Unica per le denunce riguardanti i fatti (iscrizione, modifiche e cessazioni) relativi all’impresa

I servizi

Registro imprese = tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell’attività economica)
Agenzia Entrate = tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell’attività economica)
Inps = tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell’attività economica)
Inail = tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell’attività economica)

Operatività

Su tutto il territorio nazionale

Una sola denuncia

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva. È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. Il regolamento appena pubblicato sulla G.u (il dpcm 6 maggio 2009) prevede, tra l'altro, che le camere di commercio devono rendere disponibile gratuitamente nel sito internet informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimento alle modalità di presentazione della comunicazione unica.

La procedura

La comunicazione unica d'impresa va presentata all'ufficio del registro delle imprese, secondo il previsto modello (approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato sulla gu n. 296 del 21 dicembre 2007). Il modello è presentato in modalità telematica oppure mediante supporto informatico (si veda l' articolo in formato PDF allegato). Una volta pervenuta al registro imprese, la comunicazione viene sottoposta a una serie di controlli e, quindi, inviata dalla camera di commercio alle altre amministrazioni interessate (Inps, Inail, agenzia delle entrate, commissioni provinciali per l'artigianato o uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ministero del lavoro). La comunicazione rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati (dlgs n. 196/2003). La richiesta di codice fiscale e di partita Iva è inviata all'agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico, alla camera di commercio. I dati del codice fiscale e della partita Iva sono riportati nella ricevuta rilasciata all'impresa richiedente. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'Inps nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Chi riceve la comunicazione unica. Queste le amministrazioni destinatarie della comunicazione unica:

gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

l'Agenzia delle entrate;

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps);

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Relativamente alle imprese artigiane, il regolamento (dpcm 6 maggio 2009) prevede che, al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo (articolo 117 costituzione), le regole vanno definite di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle predette intese, le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.

La semplificazione

La comunicazione unica, come accennato, riduce gli adempimenti dovuti per l'avvio (ma non solo) di nuove attività di impresa. Tramite la nuova comunicazione, infatti, vengono assolti i seguenti adempimenti:

dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (articolo 35 del dpr n. 633/1972);

domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail;

domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Iinps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (articolo 44, comma 8, del dl n. 269/2003);

domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;

variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a:

1.

attività esercitata;

2.

cessazione attività;

3.

modifica denominazione impresa individuale;

4.

modifica ragione sociale;

5.

riattivazione attività;

6.

sospensione attività;

7.

modifica della sede legale;

8.

modifica della sede operativa;

domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;

domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

Obbligatoria la Pec

Nel modello di comunicazione unica va indicata la casella Pec (sta per posta elettronica certificata) corrispondente alla casella e-mail (quella certificata) dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo alla procedura. Qualora l'impresa non disponga di una casella Pec lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una propria casella di posta elettronica. Infatti, nel caso l'impresa non sia provvista di Pec, le camere di commercio provvedono immediatamente e in via automatica ad assegnarne una, ai fini della procedura della comunicazione unica, senza costi per l'impresa. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito. La casella dell'impresa viene poi iscritta al registro delle imprese.


Autore: Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 13 Luglio 2009

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