Costituzione di una Società in nome Collettivo (SnC)

La Società in nome Collettivo è una società di persone tra le più diffuse in quanto permette l'esercizio di ogni tipo d'attività. La disciplina legislativa è contenuta negli artt. 2291 e 2312, ma vi è il rinvio alle norme dell'art. 2293.

La Società in nome Collettivo

La responsabilità dei soci nella Società in nome Collettivo è illimitata e solidale, ed è il tratto che più di altri distingue questo tipo di società.

L'atto costitutivo

Per quanto concerne l'atto costitutivo il legislatore ha previsto una libertà di forma per la costituzione della società in nome collettivo.

Le principali norme che disciplinano la pubblicità delle SnC sono rappresentati dai seguenti articoli del codice civile:
Art. 2296: obbligo degli amministratori (o del notaio se la stipula avviene ...
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Società in nome Collettivo irregolare

Si può parlare di Società in nome collettivo irregolare nel caso in cui tale società con la forma di S.n.C. non ha osservato le prescrizioni previste ex art. 2296 c.c. relative agli adempimenti pubblicitari, quali l'assenza di iscrizione nel Registro delle Imprese.

La rappresentanza della società fa si che la società in nome collettivo si presenti come un gruppo unitario, in cui sia presente, ai sensi tutti dell'art. 2298 c.c.:
1. una autonoma volontà e un proprio patrimonio;
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A cura di Fabio Bianchi - Studio Legale Pasqualini Salsa - fabio.bianchi@studiolegale-pasqualinisalsa.com
Fonte: Pmi - Ipsoa Editore, n. 3, Marzo 2008

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