Il secondo caso di applicazione obbligatoria della firma digitale è quello della disciplina della documentazione informatica utilizzata per la tenuta delle scritture contabili. Il comma 12-bis dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto nel codice civile l'art. 2215-bis intitolato «documentazione informatica», successivo all'art. 2215 c.c. sulle modalità ordinarie di tenuta delle scritture contabili su documenti analogici cartacei. L'art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa (quindi, a quanto pare, sono escluse le organizzazioni non profit che non sono imprese) possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni tenute in questi documenti debbono essere rese consultabili a chi ha diritto di esaminarle in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge (comma 1 e 2). Gli obblighi di numerazione progressiva, bollatura o vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, compreso l'obbligo di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, nel caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a partire dalla messa in opera di questi documenti informatici, della marcatura temporale (l'informazione contenente la data e l'ora in cui viene apposta la firma digitale) e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato sui documenti che contengono le registrazioni relative ai tre mesi precedenti (comma 3). Logicamente, qualora l'impresa non sia di tipo individuale, ma abbia forma societaria, la firma digitale che va apposta non può che essere quella del rappresentante legale della società. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte nel momento in cui si opera sui documenti informatici una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al capoverso precedente (comma 4). L'obbligo di apposizione trimestrale della firma digitale e della marcatura temporale rappresenta però, per i libri contabili informatici, un onere amministrativo superiore a quello della numerazione, vidimazione o bollatura dei libri contabili analogici cartacei che si fa una sola volta prima di iniziare ad utilizzarli. Non si comprende perché non si sia trovata una soluzione equivalente anche per i libri contabili informatici. Infine, i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici con le modalità descritte, hanno l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., vale a dire che fanno prova contro l'imprenditore e fanno prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (comma 5).
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