Successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 68/2005 sono state emanate diverse norme di legge che hanno l’obbiettivo di diffondere l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che, finora, e` andato piuttosto a rilento. La prima norma di questo genere e` stata (assieme agli artt. 6 e 48 dello stesso Decreto, che esamineremo successivamente) l’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005, il «Codice dell’Amministrazione Digitale », che stabilisce che le comunicazioni di documenti fra le Pubbliche Amministrazioni di qualsiasi tipo debbono avvenire normalmente per mezzo della posta elettronica e che esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza (comma 1). Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni di posta elettronica sono valide se posseggono almeno una di queste caratteristiche:
Da questo discende l’obbligo di cui e` destinataria ogni Pubblica Amministrazione di istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale (di tipo normale, non certificata) ed una di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo che essa possiede (comma 3, lett. a). Anche le comunicazioni tra l’Amministrazione ed i propri dipendenti debbono essere fatte tramite la posta elettronica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (la c.d. privacy) e previa informativa agli interessati sul grado di riservatezza degli strumenti tecnici utilizzati per il trattamento di questi dati (comma 3, lettera b). L’attuazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 da parte delle Pubbliche Amministrazioni e` stata sottoposta al monitoraggio del CNIPA dai commi 589 e 590 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), i quali stabiliscono che il mancato adeguamento a tale disposizione in misura superiore al 50% della corrispondenza inviata, certificato dallo stesso CNIPA, avrebbe comportato, per le Amministrazioni destinatarie della norma, la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30% delle risorse stanziate nell’anno in corso per le spese di invio della corrispondenza cartacea. All’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 si affiancavano e si affiancano le norme degli artt. 6 e 48 dello stesso Decreto. L’art. 6 prevede che le Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali e locali utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (persone fisiche, persone giuridiche private ed Enti Pubblici, societa` di persone, associazioni non riconosciute e comitati che non sono persone giuridiche) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato ad esse il loro indirizzo di PEC, senza bisogno che l’interessato debba rinnovare questa disponibilita` per ogni procedimento amministrativo (almeno per quelli con la stessa Amministrazione), come previsto dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 68/2005. L’art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005 stabilisce che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna fra le Pubbliche Amministrazioni e fra queste ed i soggetti privati di cui al precedente capoverso deve avvenire (riteniamo, tutte le volte che cio` sia possibile) mediante la posta elettronica certificata e tale invio equivale, nei casi in cui questa ultima e` consentita dalla legge, alla notificazione di un atto su documento cartaceo per mezzo del servizio postale ordinario. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/ 2005 ed alle relative regole tecniche. Le ultime norme, in ordine di tempo, che perseguono l’obbiettivo della diffusione della posta elettronica certificata sono quelle contenute negli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 185/2008, il c.d. Decreto «anti-crisi», convertito nella legge n. 2/2009. L’art. 6 del Decreto citato prescrive che:
1 e 2 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/ 2005, riportati all’inizio di questo paragrafo, le comunicazioni fra le societa` , i professionisti iscritti in albi o elenchi e le Pubbliche Amministrazioni, che abbiano provveduto agli adempimenti previsti dai commi 6, 7 ed 8 dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008, possono essere inviate attraverso la PEC o posta elettronica equivalente senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita` ad accettarne l’invio (comma 9). La consultazione per via telematica dei soli indirizzi di PEC o di posta elettronica equivalente alla PEC nel Registro delle Imprese o in albi ed elenchi professionali avviene liberamente e senza oneri, ma l’estrazione da essi di elenchi di indirizzi di PEC o equivalenti e` consentita alle sole Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti amministrativi di loro competenza (comma 10). Inoltre, ai sensi del comma 5 dell’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, sempre per favorire la massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ed, in particolare, della PEC, ai cittadini, vale a dire le persone fisiche, che ne fanno richiesta deve essere attribuita una casella di PEC da parte della Pubblica Amministrazione, da utilizzare ai sensi degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005, che abbiamo esaminato precedentemente, cioe` per i rapporti fra il cittadino e le Pubbliche Amministrazioni. L’incentivo all’utilizzo della PEC e` nel fatto che le comunicazioni che transitano per questa casella di PEC sono senza oneri, vale a dire che non hanno costi di notifica (nei casi in cui questi sono previsti, ovviamente). Le modalita` di rilascio e di uso di questa casella di PEC ai cittadini saranno stabiliti con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). In particolare, infine, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad utilizzare unicamente la PEC per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti della stessa o di un’altra Amministrazione Pubblica (comma 6). Si ribadisce e si amplia, in tal modo, a tutti i dipendenti pubblici l’obbligo gia` previsto per le Amministrazioni dalla lett. b del comma 3, dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005, esaminato precedentemente.
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