L'introduzione della fattura elettronica nella normativa sull'Iva si deve alla direttiva del consiglio europeo 2001/115/Ce, che ha aggiornato le disposizioni sugli obblighi dei contribuenti contenute nella famosa sesta direttiva Iva, con l'obiettivo di modernizzare, razionalizzare e semplificare gli adempimenti delle imprese, accrescendone la competitività. Successivamente è stato emanato, in Italia, il dlgs n. 52 del 20/2/2004, che ha trasfuso i contenuti della direttiva 115 all'interno delle disposizioni del dpr n. 633/72, in particolare sostituendo integralmente il testo dell'art. 21 (fatturazione) e modificando l'art. 39 (tenuta e conservazione dei documenti). Per singolare coincidenza, qualche giorno prima del dlgs n. 52/2004 era stato emanato, dopo un'attesa durata dieci anni, il decreto ministeriale 23/1/2004, contenente norme in materia di assolvimento degli obblighi fiscali mediante documenti informatici. Nello stesso periodo, inoltre, il Cnipa, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ha emanato la deliberazione 19 febbraio 2004, concernente le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, ai sensi dell'art. 6 del dpr n. 445/2000. Questo susseguirsi di provvedimenti riguardanti, seppure sotto profili diversi, la stessa materia, e contenenti norme non coordinate, ha creato un po' di confusione, facendo sorgere l'esigenza di un'opera di sintesi definitiva, si sperava, di pronta attuazione, attraverso un'apposita circolare ministeriale. Il che, purtroppo, non è ancora avvenuto, per cui a oltre un anno e mezzo dall'allestimento della base normativa, i dubbi degli operatori sono ancora tanti, soprattutto sulle disposizioni contenute nel citato decreto 23/1/2004, per cui la «dematerializzazione» dei documenti fiscali stenta a levare l'ancora. Tornando alla fattura elettronica, è opportuno innanzitutto ricordare che essa è cosa completamente diversa dalla trasmissione elettronica di una fattura tradizionale: mentre quest'ultima consiste, infatti, nell'invio, attraverso mezzi elettronici (es. fax, o anche e-mail), della rappresentazione digitale del documento cartaceo originale, la prima nasce esclusivamente come documento elettronico, per cui può anche non avere una versione cartacea. Le novità introdotte dal dlgs n. 52/2004 riguardano, quindi, il documento elettronico e non la trasmissione elettronica del documento cartaceo, che attiene semplicemente alle modalità di recapito della fattura al destinatario. È noto, al riguardo, che l'amministrazione finanziaria ha dato già molto tempo fa il proprio consenso all'invio della fattura con mezzi elettronici, ovviamente a condizione che si provveda alla stampa e conservazione del cartaceo. Le nuove disposizioni, in teoria, non dovrebbero avere alcun impatto con le modalità di invio della fattura cartacea, non essendo questa, appunto, un documento elettronico. Anche su questo punto, comunque, si attendono conferme ufficiali. Ma vediamo cosa prevedono le modifiche apportate al dpr 633/72. Il nuovo testo dell'art. 21 contempla espressamente, accanto alla fattura cartacea, quella elettronica, per la quale precisa che essa si considera emessa all'atto della sua trasmissione per via elettronica. La trasmissione elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita solo con il previo accordo del destinatario; l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture emesse nei confronti del medesimo destinatario, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente, oppure mediante sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità. A questo proposito, occorre rilevare però che il dm 23/1/2004, contenente, come si è detto, disposizioni sulla «dematerializzazione» dei documenti fiscali, richiede, a garanzia dell'autenticità e integrità del documento, l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica, mentre non accenna affatto, diversamente dall'art. 21, all'alternativo sistema Edi. Questo è un altro degli aspetti problematici sui quali dovrà fare chiarezza la circolare esplicativa, che secondo alcune voci sarebbe oramai in dirittura d'arrivo. Per quanto riguarda, poi, la conservazione della fattura elettronica, il terzo comma dell'art. 39 del dpr 633/72, anch'esso sostituito dal dlgs n. 52/2004, stabilisce che «le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica». In sostanza, le modalità di conservazione non dipendono dalla veste della fattura, ma dalle modalità di trasmissione al destinatario: infatti, se la fattura elettronica è trasmessa elettronicamente vi è l'obbligo di archiviarla nella stessa forma, mentre se è trasmessa in forma cartacea (per esempio, perché il cliente non è in grado di gestire la modalità elettronica), potrà essere archiviata nell'una o nell'altra modalità.
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