Fatturazione elettronica: il punto sulla normativa europea ed italiana

Aspetti giuridici che afferiscono aspetti tecnici

Si evidenziano quei punti delle normative europee ed italiana che sono fonti di perplessità e disorientamento, in particolar modo presso i fornitori di servizi di e-invoicing dei vari paesi europei, nella speranza di aiutare a chiarire le idee e quindi di agevolare l’adozione della fatturazione elettronica. Si farà inoltre cenno allo «E-Invoicing Expert Group», un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea allo scopo di individuare quali sono gli ostacoli alla libera circolazione delle fatture elettroniche.

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PremessaPremessa
Direttiva 2006/112/CEDirettiva 2006/112/CE
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52
D.MEF. 23 gennaio 2004D.MEF. 23 gennaio 2004
Circolari Agenzia delle Entrate n. 45/2005 del e n. 36/2006Circolari Agenzia delle Entrate n. 45/2005 del e n. 36/2006
Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 161/2007 e n. 14/2008Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 161/2007 e n. 14/2008
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 260del 23 giugno 2008Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 260del 23 giugno 2008
Finanziaria 2008Finanziaria 2008

Premessa

La fatturazione elettronica presenta, come tutto quello che riguarda la digitalizzazione, aspetti sia giuridici sia tecnici e ambedue richiedono una approfondita disamina. Una particolare attenzione va data ai temi seguenti:

aspetti giuridici che afferiscono quelli tecnici;

modalità con cui le fatture elettroniche possono essere scambiate;

utilizzo della firma elettronica;

trasmissione di fatture mediante EDI – Electronic Data Interchange;

panoramica sulle attività di standardizzazione e di revisione della legislazione europea.

Sono quindi necessari più articoli per fare anche solo una descrizione sommaria di tutto questo, il presente è il primo.

Direttiva 2006/112/CE

La normativa italiana sulla fatturazione elettronica trae la sua base giuridica europea dalla che apportava alcune modifiche alla Direttiva 77/388/CEE1, ormai ingiallita dal tempo, per renderla tecnicamente attuale.
Nel frattempo, infatti, il mercato si era mosso autonomamente e si erano consolidati meccanismi di trasmissione delle fatture tramite il sistema EDI la cui gestazione era iniziata già dai primi anni ’70. Nel 1999, altro grande punto di svolta, era stata introdotta in Europa con la Direttiva 1999/93/CE2 la firma elettronica nelle sue varie forme di cui si è parlato in un precedente articolo.
Nel 2006 le due Direttive 2001/115/CE e 77/388/CEE furono unificate, riviste e revocate con la promulgazione della Direttiva attualmente in vigore: la 2006/112/CE. Si farà pertanto riferimento ad alcuni articoli di quest’ultima nella seguente disamina.

Art. 232

La fattura elettronica è trattata estesamente dalla Sezione 5 che comincia con l’art. 232. La versione inglese e quella italiana di questo articolo hanno una discrepanza non di poco conto, ma non è certo il primo caso né sarà l’ultimo nelle Direttive Europee.
La versione inglese, infatti, dice: «Invoices issued pursuant to Section 2 may be sent on paper or, subject to acceptance by the recipient, they may be sent or made available by electronic means». La versione italiana invece dice: «Le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica.»
La differenza risiede nel testo sottolineato. Esso è stato oggetto di lunghe discussioni anche in seno a un apposito Workshop del Comité Européen de Normalisation - CEN - che sta cercando di agevolare l’adozione della fattura elettronica e il suo interscambio, anche proponendo emendamenti alla Direttiva ove necessario, nel tentativo di porre rimedio alle diverse interpretazioni attuative da parte dei vari Paesi Membri dell’Unione Europea (EU Member States - EUMS). Di questo Workshop si parlerà più diffusamente in altro articolo.
Tornando alla differenza in questione, essa risiede nel fatto che, mentre il testo inglese sembrerebbe dare un ruolo di secondo piano al destinatario della fattura, dandogli solo la possibilità di accettare passivamente una fattura elettronica magari a cose fatte, il testo italiano è (a parere di chi scrive) sicuramente più preciso e adeguato. Infatti, secondo l’interpretazione del testo inglese data da giuristi non italiani e da equivalenti europei della nostra Agenzia delle Entrate, basta che un destinatario accetti di scaricare una fattura ed è lecito dire che ha accettato la fattura stessa. Se poi la paga pure, la presunzione della sua accettazione è ancora maggiore. È evidente quanto un’interpretazione del genere esponga un destinatario inesperto al rischio di «accettare » inconsapevolmente una fattura che forse non è in grado di gestire nel rispetto della normativa. Infatti se l’accettazione è data dal suo solo download, probabilmente il destinatario non ha avuto nemmeno modo di rendersi conto del suo contenuto prima di, appunto, scaricarla. Per portare come esempio un caso estremo si pensi a una fattura scritta in cinese o giapponese. Ma anche se il destinatario scarica una fattura elettronica che egli capisce, approva e, magari, paga, si può essere sicuri che egli poi sia in grado di trattarla come previsto dalla normativa in vigore? In Italia, per esempio, una fattura elettronica va conservata secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Economia e Finanze (D.MEF.) 23 gennaio 2004 e non è detto che ogni azienda sia in grado di farlo. In altri paesi vigono norme diverse, pertanto una media azienda che abbia sedi in più paesi può trovarsi a rischio nel dover rispettare le norme di ciascuno.
Si fa poi solo un accenno agli aspetti tecnici, quale il formato della fattura, su cui è ovvio che non possano non esserci accordi. Sui metodi per assicurare a una fattura elettronica integrità del contenuto e autenticità di origine basti citare il fatto che la Direttiva ne prevede almeno due: lo si vedrà subito appresso. Chi la riceve deve, almeno, sapere quale metodo è utilizzato.
Ne deriva che non si può prescindere da quello che nel mondo medico si chiama «consenso informato», cioè, in buona sostanza, dal «previo accordo» del testo italiano.
Altro aspetto, anch’esso interessante, dell’art. 232 è quello relativo a «Le fatture … possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica». In altre parole la fattura elettronica può non solo essere «trasmessa», per EDI, per e-mail, con sistemi peer-to-peer, ecc., ma essa può essere anche, semplicemente, «messa a disposizione» del destinatario. Gli abbonati Telecom, per fare un esempio, che abbiano scelto di non ricevere più le fatture su carta, ricevono già oggi nella loro casella di e-mail una comunicazione che li informa che la loro fattura è disponibile in un sito web al quale possono accedere soltanto loro, dietro identificazione con codice utente e password. Non si tratta di fatture elettroniche perché non rispondono ai requisiti che si vedranno più oltre, ma il meccanismo utilizzato è quello della «messa a disposizione».

Art. 233

L’art. 233 è quello clou. Esso dice:

«Le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l’autenticità della loro origine e l’integrità del loro contenuto siano garantite mediante uno dei metodi seguenti:

una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all’articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati qualora l’accordo per questa trasmissione preveda l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Le fatture possono tuttavia essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello o degli Stati membri interessati.

Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a) gli Stati membri possono inoltre esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell’articolo 2, punti 6) e 10), della direttiva 1999/93/CE.

[omissis]»

Dal primo comma deriva la perfetta equivalenza giuridica tra le fatture emesse con firma elettronica avanzata e quelle trasmesse per EDI. Va però fatta rilevare una differenza tecnica fondamentale tra I due meccanismi. La «firma elettronica» è intrinseca al documento, nel senso che una volta che la fattura è firmata essa è robusta di per sé e può costituire fonte di prova indipendente, ovviamente purché vengono rispettate le norme tecniche e/o giuridiche relative alla sua emissione e conservazione. Nel caso dello EDI invece il documento normalmente non ha di per sé alcuna affidabilità: gliela danno le modalità con cui esso, dopo essere stato creato, viene trasportato e, ovviamente, conservato. Ulteriori peculiarità dei due sistemi si vedranno nei prossimi articoli. Si anticipa fin da ora, però, che una specifica tecnica emessa dallo Internet Engineering Task Force - IETF, lo RFC 4130, prevede l’uso esteso della digital signature proprio per dare maggiore affidabilità al documento trasmesso, anche se la trasmissione avviene per EDI.
Il paragrafo finale del comma 1 ha poi fatto sì che vari paesi adottassero sistemi «proprietari» per la fattura elettronica.
Ma quello che, a parere dello scrivente, sembra essere una vera fonte di guai è il comma 2.La prima osservazione è di tipo linguistico: così come
esso è redatto, tale comma si presta a un’interpretazione (sia subito chiaro: arbitraria) che un EUMS possa richiedere sempre le ulteriori caratteristiche di sicurezza ivi indicate, cioè: non solo per le fatture emesse dall’interno di tale paese, ma per tutte quelle destinate a un contribuente in esso residente, anche se generate in altro paese europeo.
A questo si aggiungano le seguenti due considerazioni, che saranno trattate più in dettaglio quanto si parlerà delle misure tecniche. Viene data la possibilità agli stati membri dell’Unione di richiedere l’uso di un certificato qualificato. Perché un tale tipo di certificato possa essere accettato, all’interno del paese dove è stato emesso o in altri paesi, è necessario che chi ne deve verificare la validità possa accedere a informazioni affidabili sulla conformità alle relative norme da parte del certificatore che lo ha emesso. Analoga esigenza, ma tecnicamente più complessa, vige per il dispositivo di firma. Anche di questi aspetti si tratterà in altro articolo.
Una proposta di modifica a questo comma è stata inoltrata a vari organismi europei: al Workshop del CEN di cui si è parlato prima, allo Expert Group istituito dalla Commissione Europea con la Decisione 2007/717/EC3 del quale si parlerà più oltre, al Corporate Action for STandards - CAST - che si propone di «aumentare l’efficienza della Financial Value Chain facendo evolvere lo Straight Through Processing - STP - e l’interoperabilità degli Standard esistenti».

Art. 245

Il punto delicato di questo articolo si trova in ciò che è sottolineato nel secondo paragrafo del suo comma 2: «Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio l’archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l’archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.»
Stavolta il testo che lascia perplessi è quello della versione inglese: «when the storage is not by electronic means guaranteeing full on-line access to the data concerned».
Che cosa si intende per full on-line access? Accesso «immediato» laddove basterebbe invece «in tempo reale»4 O soltanto accesso all’intero parco delle fatture? È tutto da chiarire. Fatto sta che in alcuni EUMS la conservazione in formato elettronico al di fuori dei confini dello stato non è permessa, nemmeno in un altro stato europeo.

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52

Con questo decreto l’Italia recepiva nel proprio ordinamento la Direttiva del 2001, e, ovviamente, recepisce in modo automatico quella del 2006. Ci sono alcune peculiarità, certamente positive.

1.

«La fattura… contiene le seguenti indicazioni: h) annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.»
Non servono commenti: chi riceve una tale fattura non sobbalza sulla sedia nel vedersi arrivare una fattura emessa da uno sconosciuto a proprio carico.
Per inciso: questo requisito non è indicato nella Direttiva e stupisce i fornitori esteri di servizi di eInvoicing.

2.

Il «previo accordo con il destinatario». Se ne è parlato prima, forse anche troppo5.

3.

La scissione tra elettronico e cartaceo: «Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica.»
Questo è, sia concessa l’espressione, un colpo di genio. Questa disposizione consente alla grande azienda, che non può che emettere fatture elettroniche se vuole ridurre i costi, di fruirne senza costringere i destinatari a realizzare, o a utilizzare a pagamento, un sistema di conservazione delle fatture elettroniche che può avere complessità e costi per loro insostenibili. Solo l’Italia ha una tale disposizione. Negli altri paesi è perfino difficile farne comprendere l’utilità, ma forse dipende da differenti impostazioni mentali.

4.

«Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all’art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»

L’Italia non ha, a differenza di altri EUMS, gravami normativi inutili derivanti dalla confusione tra il significato dei termini «accesso in tempo reale» e «tempo di risposta uguale a prima di ieri», di cui si è già parlato.
Tutto bene? Fin qui sì, ma poi ci sono state alcune Circolari e Risoluzioni con alcuni punti quanto meno discutibili. Più oltre le si esamineranno.

D.MEF. 23 gennaio 2004

Si è già accennato a questo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (D.MEF.) del 23/1/2004.
Ci sarebbero da fare tante considerazioni, ma ci si limiterà a chiosare le indicazioni su come provvedere alla conservazione e su come adempiere al famoso requisito, quindicinale per le fatture e annuale per gli altri documenti fiscali, della trasmissione di quell’oggetto misterioso che qualcuno chiama «sigillo».
La prima cosa da rilevare è che, ancora prima dell’emanazione del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, CAD, questo dispositivo giuridico elevava a un rango più elevato la Deliberazione dell’allora AIPA6. N. 42 del 13 dicembre 2001 sulla conservazione sostitutiva, laddove recitava all’art. 1: «Ai fini del presente decreto, conformemente a quanto previsto … dalla deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001…», proseguendo poi con l’art. 2, comma 1: «Ai fini tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’emissione, la conservazione e l’esibizione di documenti, sotto forma di documenti informatici, nonché la conservazione digitale di documenti analogici avvengono in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, della deliberazione dell’AIPA del 13 dicembre 2001, n. 42 …».
La seconda è che con l’art. 3, comma 17 si è originata la convinzione, espressa anche su giornali e riviste autorevoli8 che solo la presenza della firma digitale possa dare validità legale alla fattura elettronica. Peraltro la stessa citata Circolare 45/2005 dall’Agenzia, con frasi apparentemente ben chiare in tal senso9, dava adito a questa interpretazione. In realtà non sarebbe stato possibile andare contro la Direttiva 2006/112/CE che prevede esplicitamente anche lo EDI, come visto prima, né sarebbe stato possibile scrivere cose contraddittorie in due dispositivi usciti a distanza di meno di un mese: il D.MEF. e il D.Lgs. 52/2004. Pertanto è obbligatorio utilizzare la firma digitale laddove non ci si avvalga dello EDI, pur essendo possibile, lo si è già detto, utilizzarle congiuntamente, come si vedrà parlando dello EDI.
È qui, però, necessario parlare bene di, nel senso di «elogiare», quanto prevede il medesimo articolo, al comma 210, integrato dall’art. 511.
Vivaddio, questo decreto anticipa il miglioramento che la Deliberazione CNIPA12 N. 11 del 19 febbraio 2004 avrebbe apportato dopo nemmeno un mese alla Deliberazione AIPA 42/2001 e cioè la possibilità di firmare non solo tutto l’insieme megalitico dei documenti conservati, ma il più agile insieme dei digest dei documenti stessi. Dei vantaggi di questo meccanismo si è parlato nell’articolo sulla Conservazione sostitutiva. Inoltre il D.MEF. pone un rimedio a quello che lo scrivente ritiene essere una carenza delle citate Deliberazioni: la mancata adozione della marca temporale. Purtroppo l’estensore è caduto in una papera («talvolta anche il Poeta dorme») laddove non ha chiarito che tale marca va apposta dopo aver messo la firma al «sigillo» e non prima, altrimenti non darebbe alcuna garanzia. Si rimanda all’articolo sulla firma digitale per i dettagli.
Purtroppo bisogna prendere atto di una grossa inadempienza dell’Agenzia nel confronti di questo DMEF. All’articolo 5, comma 2, esso stabilisce: «Con provvedimento le Agenzie fiscali indicano gli ulteriori dati ed elementi identificativi da comunicare unitamente a quelli del precedente comma.» Ebbene: sono passati quattro anni e mezzo dall’entratain vigore di questo D.MEF. e ancora il Provvedimento di cui al comma 2 non si vede. Girano voci che entro l’estate debba essere emanato. Chi vivrà vedrà.
In ogni modo chi scrive non cessa di esaltare in ambito internazionale quanto disposto da questo art. 5. Alcuni fornitori esteri di servizi di fatturazione elettronica storcono il naso in quanto solo l’Italia ha questa norma e quindi essi sono costretti a modificare i propri programmi informatici per adeguarvisi, ma nei fatti si tratta di un altro colpo di genio, peccato che ad esso non sia stato dato pronto seguito con il citato Provvedimento. Si è infatti descritto nell’articolo sulla firma digitale che cosa dovrebbe fare un contribuente, se non ci fosse questo comma, per assicurare «lunga vita» a quanto conservato: creare e gestire una catena di marche temporali, conservare per tutto il tempo le informazioni sullo stato del certificato raccolte subito dopo la firma, e non solo per quanto riguarda il certificato di firma del Responsabile della conservazione, ma anche per il certificato della Time Stamping Authority - TSA. Ebbene, con questo semplice disposto del DMEF tutto questo sovraccarico sparisce grazie al fatto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato, in pratica, alle proprie Agenzie il compito di attestare che al momento della ricezione dell’impronta di cui si sta parlando la sua firma digitale era risultata valida. La marca temporale costituisce, inoltre, un ulteriore meccanismo che serve alla Agenzia stessa per verificare la firma anche nel caso disgraziato che il certificato di firma sia stato revocato nelle more della consegna di questo «sigillo» («Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti…»).
Da purista della firma elettronica chi scrive non può non rilevare l’imprecisione dell’espressione «estendere la validità dei documenti informatici». In realtà non si «estende la validità», cosa che non ha senso tecnico, ma si agevola la verifica di tale validità. Ma si tratta di sofismi: la reale efficacia della misura resta.
Tornando alle critiche dei fornitori esteri di servizi di eInvoicing, sempre chi scrive ha dovuto riscontrare con disappunto che essi sono per lo più praticamente ignari di quanto riguarda la firma digitale, avendo essi operato sempre nell’area EDI, per cui la loro resistenza si può capire alla luce della loro carenza di informazioni sull’argomento specifico.

Circolari Agenzia delle Entrate n. 45/2005 del e n. 36/2006

Come si è anticipato alla fine del paragrafo in cui si parlava del D.Lgs. 52/2004, con queste due circolari è cominciata una mezza emicrania.
Al § 3.1.2 della Circolare 45/2005 si legge: «L’obbligo della conservazione omogenea per tipologie di documenti grava anche sul destinatario della fattura. Ciò comporta, ad esempio, che se quest’ultimo ha prestato il consenso per la ricezione elettronica delle fatture emesse da alcuni fornitori, dovrà conservare in formato elettronico tutte le fatture di acquisto, anche quelle ricevute in forma cartacea, secondo la procedura di conservazione di cui al menzionato art. 4 del D.M.»
Questa frase sembra chiara, sembra cioè che se qualcuno accetta di ricevere anche una sola fattura elettronica, debba conservare in formato elettronico tutte le fatture passive che riceve.
Fortunatamente la successiva C. M.n. 36/2006 della medesima Agenzia smentisce, pardon: chiarisce: «[omissis], per ogni singolo cliente o fornitore dovrà essere eseguita un’unica modalità di conservazione per l’intero periodo d’imposta, in modo che lefatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro.»
In altre parole: si può conservare su carta l’insieme delle fatture ricevute dal fornitore «A» e in modo elettronico quelle del fornitore «B».
Ma è proprio così?
Vi sono altre interpretazioni sempre dell’Agenzia che dicono che da uno stesso fornitore si possono accettare e conservare con modalità diverse fatture elettroniche e cartacee, purché relative a diversi rami di azienda dell’emittente. In altre parole: solo se sono diversi i partitari di chi emette, lo possono essere anche quelli di chi riceve.
Il fatto, poi, di dover iniziare obbligatoriamente la conservazione elettronica delle fatture con il 1 gennaio di un anno ha sconcertato non poco i fornitori di servizi di fatturazione elettronica di altri EUMS.
Tutto questo si è risolto il 23 giugno 2008 con la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 260, di cui si parlerà diffusamente più avanti. Si anticipa solo che essa ha fatto fare a tutti un sospiro di sollievo.

Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 161/2007 e n. 14/2008

La prima di queste Risoluzioni recita, a proposito delle fatture ricevute tramite e-mail, ma senza la qualità di «fatture elettroniche», per esempio uno spool di stampa:
«[omissis] per la conservazione di tali documenti è necessario procedere alla materializzazione su supporto fisico ed alla successiva acquisizione dell’immagine.»
Questa che così come è scritta è ribadita con la Risoluzione N. 14 del 2008:
«si ritiene che nella conservazione sostitutiva dei documenti analogici non si possa prescindere dalla fase di acquisizione dell’immagine del supporto cartaceo, al fine di garantire che le fatture scambiate tra le parti siano perfettamente identiche ai documenti conservati.»
Queste frasi possono aver significato solo ipotizzando che chi ha redatto l’Interpello (che quando è pubblicato diventa anonimo) abbia scritto il testo in maniera da far supporre che lo spool della fattura ricevuta non sia completo di tutte le informazioni necessarie. È facile, infatti, ipotizzare che lo spool di stampa possa essere predisposto in modo da essere stampato su un foglio prefincato che già contiene, per esempio, la partita IVA dell’emittente che pertanto non ha bisogno di essere replicata in digitale. In tal caso sicuramente lo spool ricevuto non può essere considerato valido di per sé. Ma nemmeno se lo si stampa senza aggiungervi quanto manca e si sottopone a scansione questa carta si ottiene quanto voluto. Sarebbe stato necessario chiarire questo aspetto.
Insomma: sembra si sia arrivati a un paradosso che si applica anche ai pdf ricevuti per e-mail. A questo riguardo si ricorda che la qualità attuale degli scanner è tale che la scansione di un documento cartaceo, giustappunto proveniente dalla stampa di un documento in pdf, può essere facilmente resa non distinguibile dal pdf di origine: ormai le funzioni dei prodotti che gestiscono questo tipo di file sono molto sofisticate.
Poi c’è un’ultima chicca, a tutto vantaggio dei redattori delle Risoluzioni di cui sopra: sono disponibili programmi che «sporcano» un pdf facendo in modo che se ne ricavi l’impressione che sia stato acquisito da scanner.
In altre parole: se si manda direttamente in conservazione sostitutiva, che autorizza la distruzione degli eventuali originali cartacei, un pdf ricevuto per e-mail e successivamente si asserisce di averlo stampato, scannerizzato e trasformato in pdf, è un po’ difficilottino dimostrare il contrario!
A proposito: il D.MEF. 23 gennaio 2004, di cui si parlerà in seguito, recita all’articolo 4, comma 1 «Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, secondo le modalità di cui all’art. 3, commi 1 e 2.».
Si è sottolineato «memorizzazione della relativa immagine» in quanto nulla è detto in questo Decreto sull’origine dell’immagine. In altre parole non viene fatta distinzione se quest’immagine è creata prima della stampa (caso del pdf inviato per e-mail) o dopo (caso della scannerizzazione).
Si ricorda però che tutte le disposizioni citate (Circolari e Risoluzioni) sono soltanto pareri dell’Agenzia che non hanno valore giuridico di per sé. Inoltre a volte sono applicabili solo al caso specifico per il quale sono state emanate.
Il D.MEF. è invece uno strumento giuridico con piena validità. Ben altro rango.

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 260del 23 giugno 2008

Per fortuna c’è questa Risoluzione a rincuorare I contribuenti. Essa, infatti, costituisce già di per sé una grande svolta: autorizza l’emissione delle fatture di un’azienda italiana mediante un sistema che prevede che un provider, residente in Olanda, raccolga i dati da inserire in fattura, li mandi a un secondo provider, residente in Belgio, che predispone le fatture e le manda a sua volta a un terzo provider residente in Francia il quale le firma, rendendole quindi eInvoices, e ne cura la conservazione sostitutiva. Oltre a questo aspetto, realmente importante perché autorizza de facto una parcellizzazione dei vari compiti necessari per l’emissione di una fattura elettronica come viene descritto nell’ultimo paragrafo di questo articolo, questa Risoluzione è una vera svolta per quanto riguarda i seguenti punti:

1.

viene autorizzata l’emissione, l’accettazione e la conservazione delle due diverse tipologie di fatture (analogiche e elettroniche): «anche nell’ipotesi di più attività gestite senza contabilità separata, le relative fatture destinate al medesimo cliente possano essere elettroniche per alcune linee di attività e analogiche per altre, purché individuate da una distinta serie numerica per ciascuna attività e annotate in un apposito registro sezionale ovvero in un distinto blocco sezionale dell’unico registro delle fatture emesse»;

2.

viene scardinato anche il principio visto sopra, parlando della Circolare 45/2005, che si possano conservare le fatture in modalità analogica oppure elettronica soltanto a partire dall’inizio di un periodo fiscale: «Inoltre, la necessità che per lo stesso cliente e per la stessa linea di attività sia adottata un’unica modalità di emissione e conservazione delle fatture potrà essere derogata quando, ad esempio, il consenso alla ricezione delle fatture elettroniche venga dato o revocato in corso d’anno.» Ancora: «il contribuente è tenuto all’adozione di un’unica modalità di conservazione per ciascuno cliente (o fornitore) quando ciò sia materialmente possibile e non comprometta le scelte operative e gestionali ovvero non comporti oneri eccessivi.»

Insomma, ormai le cose si stanno semplificando. Ormai, dopo oltre quattro anni dall’emanazione del D.Lgs. 52/2004, si può dire di avere un quadro abbastanzaesauriente delle varie caratteristiche della fatturazione elettronica. Si sono anche viste le conseguenze sul business di alcune disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, date sotto forma di Circolare o Risoluzione, al punto che alcune precedenti impostazioni con il tempo sono state migliorate e semplificate.
A questo punto il disorientato contribuente chiede a gran voce che vi sia un adeguamento formale della normativa giuridica.

Finanziaria 2008

Varie fonti hanno calcolato in diversi modi i benefici che l’azienda Italia ricaverebbe dalla fatturazione elettronica. Essi sono notevoli se si considera l’intero ciclo dall’ordine al pagamento delle fatture e alla riconciliazione. Le stime sull’entità del risparmio sono diverse e cambiano anche da paese a paese, con scostamenti ragguardevoli tra le varie stime (si va da 25 euro a 80 euro per ogni ciclo a seconda della complessità presso la singola azienda), ma tutte più o meno convergono sulla ripartizione dei benefici, che sono del 25 - 30% per chi emette le fatture e del 70 - 75 % per chi le riceve. Se si considera che in Italia nel 2006 si sono emesse 3 miliardi di fatture, è chiaro l’enorme ordine di grandezza del risparmio che se ne ricaverebbe in totale. Eppure in Italia meno dell’1% delle fatture è elettronico!13
Che cosa ha bloccato le aziende? Forse la scarsa chiarezza della normativa, si è visto che ancora vengono emesse Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate tendenti a chiarire vari punti, forse la incertezza sul come gestire il cosiddetto «sigillo» di cui si parlava prima la cui regolamentazione dopo oltre 4 anni non è ancora stata emanata, incertezza che però la Circolare 36/2006 ha tolto, forse tutto questo insieme. Speriamo che la Finanziaria 2008 riesca a sbloccare questo enorme fattore di risparmio. L’unico ostacolo a questa speranza è il punto 9 dell’art. 1, comma 213 14 che indica che: «la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica » sarà stabilita con il Decreto previsto dal medesimo comma. Nella Relazione Illustrativa allegata al D.MEF. 7 marzo 2008, con il quale si assegna alla Sogei il compito di essere il «braccio secolare »» dell’Agenzia delle Entrate per la gestione del sistema di interscambio previsto dalla Finanziaria, è riportata la Tavola 1 nella quale si fa una previsione.
Purtroppo si è già visto in passato quanto fossero, e siano tuttora, rispettate le date per la emissione dei decreti attuativi: lo stesso D.PCM. 8 febbraio 1999 avrebbe dovuto essere emanato entro il settembre 1998 stante quanto disponeva il D.P.R. 513/97. Stavolta la data entro cui tale decreto del Ministro dell’Economia delle Finanze deve essere emanato non è nemmeno indicata nel Decreto, ma solo in una sua relazione illustrativa.


Autore: Franco Ruggieri - Consulente per firma digitale, conservazione sostitutiva, PEC e fatturazione elettronica.
Fonte: Amministrazione & Finanza - Ipsoa Editore, n. 15-16/2008

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1Direttiva 2001/115/CE Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.
2Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
3Commission Decision of 31 October 2007 setting up an Expert Group on electronic invoicing (e-Invoicing)
4Si ricorda la distinzione tra «immediatamente» e «in tempo reale», quest’ultima locuzione significa semplicemente «in tempo utile per soddisfare le esigenze del caso». In altre parole: se, per esempio, un’ispezione fiscale dura tre giorni, è sufficiente che le fatture di cui si chiede l’esibizione siano disponibili entro poche ore. L’immediatezza, in questo caso, non è vitale.?
5Per togliere di mezzo ogni dubbio, la Circolare Agenzia delle entrate 45 del 19 ottobre 2005 dice: «Per trasmissione elettronica si intende l’invio della fattura mediante l’utilizzo di procedure informatizzate (quali il sistema di trasmissione EDI, la posta elettronica, il telefax, via modem) per le quali sia stato preventivamente acquisito il consenso del destinatario».
6Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
7«I documenti informatici rilevanti ai fini tributari: a) [omissis] b) sono emessi, al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;»,
8Se ne citano due: «Indispensabili data, orario e sottoscrizione elettronica», Il Sole 24 ore del 20 marzo 2006; «Fatturazione elettronica: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2005», IGED.IT n. 1-2006.,
9Un esempio di tali frasi si trova al § 2.6.1 ove si legge: «La trasmissione elettronica è la forma ordinaria di invio della fattura emessa in formato elettronico. In tal caso, l’integrità, l’immodificabilità, la provenienza e l’autenticità del contenuto della fattura, trasmessa per via elettronica, è garantita dall’esistenza del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata …»
10«Il processo di conservazione dei documenti informatici … termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale, sull’insieme dei predetti documenti ovvero su un’evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione di cui all’art. 5 della deliberazione dell’AIPA n. 42 del 2001. Il processo di conservazione è effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti.»
11«Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti Agenzie fiscali, l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.»
12Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
13Ricerca condotta nel 2007 dall’europeo e-Business W@tch
14«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite: a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; ld) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento degli obblighi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.»

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