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Rapporti con la p.a. solo con fatturazione elettronica. La regola vale non solo per le imprese ma anche per i professionisti e i privati. In effetti, la norma istitutiva dell'obbligo si riferisce a pagamenti certificati sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La data di entrata in vigore dell'obbligo non è al momento individuabile essendo rimessa all'emanazione di un regolamento da parte dei competenti ministri. Di certo c'è che a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, le amministrazioni e gli enti interessati non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. In ogni caso entro il 31 marzo 2008 il ministro dell'economia e delle finanze individuerà il gestore del sistema di interscambio dei documenti, una sorta di viatico entro il quale transiteranno i documenti dematerializzati. L'introduzione dello schema telematico per i pagamenti della pubblica amministrazione è stato previsto dall'art. 5 commi da 41 a 45 del disegno di legge alla finanziaria 2008 nello schema licenziato al senato. La regola generaleLa ragione di fondo che sorregge la norma, secondo le intenzioni palesate dal legislatore, è quella di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili che interessano le pubbliche amministrazioni. In seconda battuta l'erario centrale sarà in grado di monitorare in tempo reale i flussi della spesa pubblica. Da un punto di vista oggettivo le operazioni interessate sono l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Dall'ambito soggettivo rilevano le operazioni intercorse con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali. L'obbligo è quello di certificare le operazioni esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Modalità di realizzoLa trasmissione delle fatture elettroniche avverrà attraverso un sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Entro il 31 marzo 2008 attraverso un decreto del ministro dell'economia e delle finanze verrà individuato il gestore del sistema di interscambio e ne saranno definite le competenze e le attribuzioni, con particolare riguardo al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie e alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. TempisticaIn termini di attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione c'è una data finale certa. Rappresentata dal fatto che a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, le amministrazioni e gli enti pubblici individuati dall'obbligo normativo non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. Il regolamento quindi che dispone l'entrata in vigore della misura sarà varato con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione. In questo documento verranno definite le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio; le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; le eventuali deroghe agli obblighi, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi normativi; le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; la data, a decorrere dalla quale decorrono l'obbligo con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.
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