XBRL: migliorare la fruibilità dell’informativa di bilancio

Il Registro delle Imprese, aspetti normativi per il formato elettronico

Il Registro delle Imprese italiano e l’informativa finanziaria in formato elettronico elaborabile

Dal 2005 il Registro delle Imprese ha avviato un gruppo di lavoro sull’XBRL per sviluppare un prototipo di tassonomia del bilancio d’esercizio costruito sulla base degli artt. 2424 e 2425 c.c. per il bilancio ordinario e art. 2435-bis c.c. per il bilancio in forma abbreviata. Sono, invece, in fase di sviluppo le tassonomie specifiche per settori quali quello bancario e assicurativo. L’uso del linguaggio permette, così, al Registro delle Imprese l’elaborazione automatica dei dati contenuti nel bilancio e la gestione del flusso informativo prodotto in azienda. Tutto il processo, dall’estrazione all’archiviazione, avviene automaticamente anche per le imprese e gli utenti privati.
Il deposito sperimentale del bilancio in formato XBRL è iniziato nel 2006 con alcune società di capitali e cooperative (40 imprese nelle province di Trento, Novara, Cremona con l’obbligo di redazione del bilancio secondo i principi contabili italiani in osservanza della IV Direttiva CEE). Esso è continuato nel corso del 2007 e 2008, coinvolgendo, rispettivamente, circa 1.000 e 9.200 imprese (a settembre 20081) che hanno predisposto i documenti di bilancio in formato pdf o tiff e l’istanza in XBRL del prospetto contabile (stato patrimoniale e conto economico, file.xbrl) con la tassonomia di riferimento ITTC (ITaliaCodiceCivile). Quest’ultima è attualmente disponibile per la sperimentazione sul sito web di Infocamere, che fornisce un software gratuito di creazione dell’istanza, la documentazione di supporto alla predisposizione dei documenti da depositare e un servizio web di validazione dell’istanza XBRL e di conversione in formato pdf (HTML)2. Dopo aver apposto la firma digitale su tutti i documenti è possibile visualizzare l’istanzaXBRL nel formato pdf o HTML, leggerla ed elaborarla da qualsiasi software gestionale.
I due anni (e qualche mese) di sperimentazione del formato e delle tassonomie per le imprese non quotate e con schema di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conti d’ordine per il bilancio di esercizio, consolidato, in forma abbreviata e in forma abbreviata semplificata) secondo i principi contabili nazionali hanno permesso l’approvazione delle medesime tassonomie candidandole a livello internazionale.

Aspetti normativi per il formato elettronico elaborabile

Con la Legge n. 248/2006 (Decreto Bersani, D.L. n. 223/2006, comma 21-bis, art. 373) è stata introdotta in Italia «la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese» in un formato elettronico elaborabile. Il decreto non specifica l’uso dell’XBRL come linguaggio, ma rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per le «specifiche tecniche del formato elettronico». Dopo uno slittamento iniziale di scadenze4 per l’attuazione della delega attraverso successive modificazioni (art. 4, comma 4-ter, Legge n. 17/20075), l’obbligo è stato fissato per il 31 marzo 2008. Questa data è stata stabilita dall’Associazione XBRL Italia, Confindustria e il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, tenendo presente che a inizio 2008 non vi era ancora l’approvazione del DPCM attuativo del Decreto Bersani. Ad oggi esso non è stato pubblicato, ma è atteso entro la fine del 2008 affinché le imprese che chiudono l’esercizio in corso d’anno possano adempiere agli obblighi normativi. Nel corso delle consultazioni per la preparazione del DPCM, è stata accettata la proposta di una data di entrata in vigore coerente con quella di emanazione del DPCM.
Alla data del 13 ottobre 2008 la Camera di Commercio di Milano dichiara che «si ritiene che l’obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL, successivamente al 31 marzo 2008, non debba considerarsi vincolante bensì ancora effettuato in via sperimentale6. Si ricorda, inoltre, che nelle specifiche dell’emanando decreto, si menziona la data del 31 marzo 2008, quale inizio ufficiale dell’obbligo di conversione del formato in XBRL, ma tale data è da intendersi riferita alla chiusura dell’esercizio, quindi le Società con una chiusura precedente non sono tenute per questo anno ad allegare il bilancio nel nuovo formato». In pratica, l’attuale regime transitorio, valido fino alla pubblicazione del DPCM e completamento (definizione e pubblicazione) delle tassonomie di tutti i documenti che formano il bilancio, prevede che l’invio in formato XBRL riguardi solo lo stato patrimoniale e il conto economico, da allegare al bilancio depositato secondo lo schema tradizionale, mantenendo lo stato di sperimentazione.
La data di entrata in vigore attesa con la pubblicazione del DPCM prevede l’adozione della modalità elettronica ed elaborabile per il deposito del bilancio di esercizio7 e consolidato (se redatto) nel registro delle imprese e degli altri atti relativi all’esercizio in corso alla data di decorrenza del vincolo normativo, redatto secondo le specifiche tecniche diffuse dall’Associazione XBRL Italia (sentito il parere dell’OIC) e chiuso dopo la diffusione delle tassonomie. Con il passaggio al regime definitivo, in alcuni casi8, sarà previsto l’invio del bilancio approvato in formato pdf a completamento di quello in linguaggio XBRL.
Occorre precisare che affinché le tassonomie siano disponibili alle imprese saranno necessari ancora alcuni passaggi. Dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativo del Decreto Bersani (sentito il parere dell’Organismo Italiano di Contabilità), saranno pubblicate sul sito web dell’«Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario» e i fruitori saranno avvisati con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si sottolinea che, con l’adempimento alla nuova normativa, cambierà solo l’architettura con cui è prodotto il bilancio, mentre il processo di deposito non subirà modifiche. Quindi, l’interessato predisporrà la pratica di deposito del bilancio e la firma digitale per sottoscrivere l’istanza generata, secondo le modalità previste dalla legge che approva la modulistica del Registro delle Imprese. Presenterà, poi, l’istanza telematica, cioè un file informatico contenente le informazioni del conto economico, dello stato patrimoniale e dei conti d’ordine redatti secondo le specifiche italiane del formato XBRL e vigenti dalla data di chiusura dell’esercizio delle società. La spedizione all’ufficio Registro Imprese di competenza completerà il processo. Nell’ottica di un approccio a basso impatto sui costi aziendali, il report XBRL spedito al registro delle Imprese potrà essere utilizzato nell’area del credito per comunicare con le banche che elaboreranno tempestivamente le pratiche elettroniche di fido (PEF)9. L’acquisizione automatica dei dati di bilancio nella PEF potrà alimentare il sistema di rating utilizzato per la valutazione del rischio di credito delle imprese.
L’adeguamento allo standard XBRL rappresenta, un’importante opportunità sia di innovazione per l’impresa sia di adeguamento alle necessità di maggior fruibilità dell’informativa societaria, piuttosto che un mero obbligo dettato da norme di legge.


Autore: Enzo Rocca e Chiara Cornalba - Deltas Gruppo bancario Credito Valtellinese
Fonte: Amministrazione & Finanza - Ipsoa Editore, n. 21/2008

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1Si veda Fumiani P., Il deposito dei bilanci in formato XBRL al Registro delle Imprese, XBRL il presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria, Atti del Convegno, Macerata, 26 settembre 2008.
2Si veda InfoCamere, http://webtelemaco.infocamere.it/.
3L’art. 37, comma 21-bis, Legge n. 248/2006 dichiara che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell’art. 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione».
4La redazione in XBRL doveva, inizialmente, coinvolgere i bilanci in corso al 31 marzo 2008 e cioè principalmente le imprese che chiudevano i bilanci a giugno 2008.
5L’art. 4, comma 4-ter, Legge n. 17/2007 dichiara che: «all’articolo 37, comma 21-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e le parole: «31 marzo 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
6Si veda Camera di Commercio di Milano, Bilancio in formato XBRL, http://www.mi.camcom.it.
7Il bilancio comprende i documenti a completamento di norme di settore o dei principi contabili internazionali.
8I casi previsti includono la mancanza di tassonomie o disponibilità insufficiente delle medesime, non soddisfacimento dei principi della chiarezza, correttezza e verità.
9Si veda Rocca E., XBRL, la sfida del linguaggio standard, in Il sole 24 Ore di giovedì 6 marzo 2008.

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