La legge 2 aprile 2007, n. 40, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, ha reso definitive le misure di liberalizzazione, che hanno costituito una delle principali iniziative del primo anno del Governo Prodi. In questo articolo si provvederà prima ad esaminare le misure di liberalizzazione relative ai servizi assicurativi e bancari, e poi ad illustrare le novità specifiche per le imprese, fermo restando che per queste ultime sarà necessario ritornarci, una volta che saranno emanati i decreti interministeriali attuativi. Sul fronte dei servizi assicurativi, la prima novità riguarda la circostanza che quando un assicurato sottoscrive un nuovo contratto Rc Auto per un suo ulteriore veicolo, della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), egli ha diritto all'assegnazione della stessa classe di merito, come risultante dalla polizza del veicolo di sua proprietà già assicurato. Questa misura è stata concepita per le persone fisiche, intestatarie del mezzo, come emerge chiaramente dal tenore letterale del comma 2 dell'art. 5, della legge n. 40/2007 (che integra l'art. 134 del D.Lgs. n. 209/2005, contenente il codice delle assicurazioni), per cui non risulta sicuramente applicabile alle autovetture intestate a persone giuridiche (Spa, Srl, cooperative), ma potrebbe in teoria risultare applicabile invece alle società di persone, in quanto, anche dal punto di vista fiscale, sono assimilate alle persone fisiche. Ovviamente, non vi deve essere dubbio alcuno sull'applicabilità della disposizione, se il mezzo, utilizzato dalla società, è intestato ad un socio. È invece applicabile a tutti gli assicurati alla Rca, quindi anche alle società, la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 5, secondo la quale l'attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell'uso del veicolo. Per cui, in caso di riduzione del numero di veicoli da parte dell'impresa, e suo successivo reintegro, si ha diritto, al momento della stipula della nuova polizza, di partire dalla stessa classe di merito che si aveva al momento della chiusura della polizza per la cessione del precedente veicolo. Secondo il tenore della legge, tale possibilità sembra utilizzabile solo fino al raggiungimento del numero massimo di vetture che si aveva assicurato presso la compagnia, e non per vetture ulteriori. Infatti la norma dispone letteralmente che «in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni». In definitiva, se ad un certo momento si avevano, ad esempio, 10 polizze assicurative, e poi, a seguito di cessione di 3 vetture, le polizze in corso erano diventate 7, successivamente si ha diritto al reintegro nella classe di merito per altre 3 vetture, ma l'eventuale quarta potrebbe ripartire da una diversa (e più elevata) classe di merito. È poi interessante un'altra disposizione, contenuta sempre nel comma 2 dell'art. 5, che prevede che in caso di sinistro l'impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all'assicurato la classe di merito, almeno fino a quando non sarà accertata l'effettiva responsabilità. Certamente la questione della responsabilità negli incidenti automobilistici è tutt'altro che definita, in virtù del principio generale, contenuto nell'art. 2055 del codice civile, che statuisce che le singole colpe si presumono uguali quando vi è un dubbio, ossia quando le parti non concordano in merito alla responsabilità dell'incidente (e quindi redigendo la modulistica relativa alla constatazione amichevole). D'altro canto l'art. 2055 afferma che la responsabilità deve essere solidale (tra i colpevoli) quando il fatto dannoso (es. l'incidente automobilistico) è imputabile a più persone. A proposito di responsabilità, la legge n. 40/2007 stabilisce (all'art. 5, comma 2) innanzitutto che va considerata tale solo quella principale, come emerge dalla liquidazione effettuata in relazione al danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale, al quale la compagnia dovrà necessariamente conformarsi. Invece, nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, quando viene effettuata in via provvisoria una liquidazione parziale (salvo conguaglio), allora la responsabilità deve essere computata pro quota, in relazione al numero dei conducenti coinvolti. Ne consegue che, ai fini della eventuale variazione di classe, è necessario effettuare più sinistri, fino a quando la somma della responsabilità supera il 100%. Almeno questa sembra essere la ragionevole interpretazione della norma, che recita letteralmente: «ove non sia possibile accertare la responsabilità principale ... si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri». D'altronde, se la norma dispone che l'avanzamento nella classe di merito (in senso peggiorativo) può avvenire solo in caso di responsabilità principale, se ne deduce che quando la responsabilità non è principale, allora la compagnia non può addebitare all'assicurato il sinistro (ai fini della determinazione della classe di merito). In ogni caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli assicurati, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità. Infine, sempre in tema di Rca, va segnalato che il Ministero per lo sviluppo economico si è impegnato, come annunciato dal comma 3 dell'art. 5, a predisporre, nell'ambito del proprio sito internet, un servizio on line per consentire la scelta della polizza Rc auto più conveniente, a seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti dalle varie compagnie per il singolo profilo individuale. Sempre in tema di assicurazioni, ma non più per la Rca, bensì per le polizze ramo danni (o meglio per i rami diversi dal ramo vita), il comma 4 dell'art. 5 (ovviamente sempre della legge n. 40/2007), introduce l'importante novità che le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo della durata decennale, come finora consentito dal codice civile (art. 1899). Più precisamente, il primo comma dell'art. 1899 c.c. viene sostituito dal seguente: «in caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni». In sostanza il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi, purché con un preavviso di 60 giorni. La norma stabilisce comunque che il contratto non potrà essere interrotto durante la sua durata annuale, ma solo alla data in cui il periodo annuale di copertura giunge a conclusione. L'utilità per gli assicurati è data dal fatto che, in caso di individuazione di polizze con condizioni più vantaggiose, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente, e quindi di scegliere liberamente fra varie offerte tutti gli anni, e non una volta ogni 10 anni. Rimane invece valido il secondo comma dell'art. 1899 c.c., che dispone che il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga non può avere una durata superiore a 2 anni, ferma restando, anche in questa ipotesi, la facoltà dell'assicurato di recedere annualmente. Per quanto riguarda i contratti in corso, la disciplina transitoria (contenuta sempre nel comma 4), prevede innanzitutto che le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dal 3 aprile 2007 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge n. 40/2007) in poi, ed anche a quei contratti di assicurazione che sono in vita da almeno tre anni. La facoltà di disdire si applica quindi a tutti i contratti in corso, ma a condizione che la polizza abbia superato la soglia di durata dei 3 anni. Infine, l'art. 5 si conclude con il comma 5, che precisa che le clausole in contrasto con le prescrizioni sopra descritte sono nulle, ma che esse (o meglio la loro nullità) non comportano la nullità della polizza. A questo proposito è opportuno rammentare che l'art. 1419 del codice civile prescrive invece che la nullità di singole clausole comportano la nullità dell'intero contratto, solo a condizione che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole (circostanza però da provare). Questa regola del codice presenta però un'importante eccezione, che si applica proprio alle novità sopra illustrate, ossia che il contratto non diventa nullo, per la nullità delle clausole, quando queste sono sostituite di diritto da norme imperative (come appunto è il caso di quelle introdotte dalla legge n. 40/2007). Al tempo stesso la legge concede 60 giorni di tempo (dall'entrata in vigore della legge n. 40/2007) alle compagnie assicurative per adeguare le polizze Rca e 180 giorni per adeguare le polizze danni.
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