La norma di maggiore impatto per le imprese è quella contenuta nell'art. 9, che riguarda la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. In sostanza si prevede che l'imprenditore (o chi per lui) debba effettuare un'unica comunicazione per segnalare l'inizio dell'attività di impresa, e che questa comunicazione debba essere inviata all'ufficio del registro delle imprese. Si evita dunque di doversi poi rivolgere all'Inps, all'Inail, e all'ufficio delle entrate, per l'apertura delle posizioni (es. la partita Iva). Naturalmente le amministrazioni pubbliche continueranno a svolgere i loro controlli sulle attività di impresa, ma questo non dovrebbe più ostacolare o ritardare l'avvio delle attività. L'invio della comunicazione unica può avvenire per via telematica, oppure via posta inviando un supporto informatico (es. cd). La novità, come spiegato al comma 2 dell'art. 9, è che questa comunicazione (unica) consente di assolvere tutti gli adempimenti previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, e vale dunque anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, incluso l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. I dettagli sono contenuti in due decreti interministeriali, attesi per fine maggio 2007 (dopo la consegna di questo articolo), uno promosso dal Ministero dello sviluppo economico, a cui spetta indicare il modello di comunicazione unica, e l'altro di competenza della presidenza del Consiglio, con il quale sono illustrate le regole tecniche e le modalità di presentazione della comunicazione. Per il momento è previsto, con il comma 3, che l'ufficio del registro delle imprese rilasci contestualmente una ricevuta, che consente l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (salvo la necessità di particolari autorizzazioni, come in caso di attività bancaria), e informi le altre amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. A sua volta, l'amministrazione fiscale, come specificato dal comma 4, deve comunicare subito all'imprenditore ed all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita Iva, mentre le altre amministrazioni devono effettuare le comunicazioni a loro spettanti (dati relativi alle posizioni registrate) entro i successivi 7 giorni. Il comma 5 estende poi la procedura sopra descritta anche alle modifiche o alla cessazione dell'attività di impresa. Tutti i documenti (comunicazione, ricevuta, atti amministrativi) devono essere in formato elettronico, come ribadito dal comma 6, e trasmessi per via telematica. L'entrata in vigore della nuova procedura è prevista entro il 3 giugno 2007, ma occorre comunque attendere l'emanazione dei decreti interministeriali sopra ricordati (che al momento di redigere questo articolo non erano ancora stati emanati). È comunque consentito agli imprenditori, nei primi 6 mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previdente, fermo restando che si prevede (comma 10) di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico attraverso una riduzione dell'imposta di bollo.
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