Le novità per le imprese dalla legge sulle liberalizzazioni

Le misure di liberalizzazione di alcune attività economiche

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La legge n. 40/2007 ha poi provveduto a liberalizzare anche alcune attività economiche, con il duplice scopo di garantire da un parte la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità fra gli operatori economici, e dall'altra il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, con beneficio per i consumatori, in termini di migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di beni e servizi.

Le attività liberalizzate riguardano quelle di parrucchiere, barbiere, estetista, pulizia, facchinaggio, guida turistica, autoscuola.

Nel caso di parrucchieri e barbieri (acconciatori), e di estetiste, è ora prevista la sola presenza dei requisiti di qualificazione professionale, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, mentre vengono a cadere i criteri della distanza minima, di parametri numerici prestabiliti (riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività ), e il rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

In definitiva i barbieri potranno essere aperti anche il lunedì, e potranno trovarsi uno accanto all'altro.

Le attività di pulizia, di disinfezione e di facchinaggio non sono più subordinate a particolari requisiti professionali, culturali, e di esperienza professionale. Restano necessari i requisiti di onorabilità, e per le prime due attività (pulizia e disinfezione) anche di capacità economico-finanziaria (mentre nel caso di imprese di facchinaggio non sono più necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria).

Le attività di pulizia e di disinfezione possono essere esercitate (ovviamente) solo nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro e della salute, oltre che della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

Le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici, e a requisiti di residenza.

Per fare la guida turistica o l'accompagnatore bisogna solo avere i requisiti professionali previsti dalle leggi regionali, ma in ogni caso ai laureati in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia (o titolo equipollente) l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante (o di altre prove selettive), salvo dimostrare la conoscenza linguistica e del territorio di riferimento.

Ai laureati (o possessori di diploma universitario) in materia turistica non può essere negato l'esercizio di attività di accompagnatore turistico, salvo dimostrare conoscenze specifiche qualora non siano state oggetto del corso di studi.

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le Regioni possono promuovere sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.

Nel caso delle autoscuole resta obbligatorio il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria, e degli standard tecnico-organizzativi già previsti.

Quindi tutti gli altri vincoli sono soppressi. Le autoscuole sono comunque soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.


Autore: Massimiliano Di Pace
Fonte: Pmi - Ipsoa Editore, n. 7, Luglio 2007

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