Posta elettronica certificata - PEC

Premessa

La Posta Elettronica Certificata costituisce l’analogo elettronico della posta raccomandata con Avviso di Ricezione, avendo in più la valenza di notifica a mezzo posta. Essa costituisce pertanto un basilare elemento integrativo alla digitalizzazione legalmente valida dei documenti.

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Una prima doverosa premessa, visto che si è nel contesto della fatturazione elettronica, è che la PEC non è indispensabile per inviare una fattura elettronica, così come non lo è inviare una fattura cartacea per posta raccomandata, ancor meno se con Avviso di Ricezione. È sufficiente una e-mail normale. Però se chi la emette dispone di una casella di PEC tanto vale che la usi: non gli costa nulla e dà un’attendibilità in più per dimostrare che una certa fattura è stata spedita a un certo indirizzo in una certa data. Questa attendibilità diventa certezza se il destinatario è anch’esso titolare di una casella di PEC.

Quando il CNIPA (1) adeguerà le norme tecniche, oggi definite nell’Allegato tecnico al Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, a quanto si sta facendo in ETSI (2), tale attendibilità sarà completa anche nel caso in cui il destinatario sia privo di casella PEC, purché sia eliminata la debolezza a cui si è fatto cenno nel paragrafo «L’importanza del tempo» del precedente articolo sulla firma digitale di questa serie (3).

La spedizione per posta elettronica è in ogni caso il modo più semplice per inviare un documento elettronico, a cominciare dalle fatture. Va chiarito, comunque, che per queste ultime sono possibili altri meccanismi, quali l’invio tramite una connessione peer-topeer, oppure la pubblicazione su un sito web dal quale il destinatario ne faccia autonomamente il download. Se ne parlerà negli articoli successivi. La stessa Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45 del 19 ottobre 2005 cita espressamente l’art 48 del CAD al paragrafo 2.6.1.

È innegabile però che, così come una raccomandata con ricevuta di ritorno dà a chi spedisce qualsiasi documento, inclusa una fattura di carta, la sicurezza dell’avvenuto recapito, avere a disposizione un sistema che fornisca analoghe garanzie anche nel caso di posta elettronica è di grande utilità.

Fu proprio allo scopo di fornire una tale garanzia che, dopo tre anni di sperimentazione, fu emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 dell’11 febbraio 2005, al quale l’art. 48 del successivo D.lgs. 82/2005 - CAD (4) ha dato una valenza ben chiara:«1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.»

Note:
(1) Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
(2) European Telecommunications Standards Institute, uno dei due enti di standardizzazione europei che si occupano anche di quanto afferisce la firma digitale.
(3) Cfr. «Guida teorico pratica alla firma digitale» in Amministrazione & Finanza 12/2008.
(4) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.


Autore: Franco Ruggieri - Consulente per firma digitale, conservazione sostitutiva, PEC e fatturazione elettronica.
Fonte: Amministrazione & Finanza - Ipsoa Editore, n. 14/2008

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