I regolamenti sulle pratiche commerciali scorrette

La fase preliminare e di avvio del procedimento

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In linea generale, ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 146/2007 le condotte ingannevoli o aggressive che:

siano contrarie alla diligenza professionale, intesa come il normale grado della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività del professionista, ovvero

che falsino o siano idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che esse raggiungono o al quale sono dirette.

Poiché il D.Lgs. n. 146/2007 ha riservato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il compito di accertare la sussistenza di una pratica commerciale scorretta e di irrogare le relative sanzioni, l'Autorità ha emanato in data 15 novembre 2007 il Regolamento n. 17589, il quale - parallelamente al Regolamento gemello n. 17590 in tema di pubblicità ingannevole - che disciplina le procedure istruttorie nella suddetta materia.

Analizziamo dunque le diverse fasi in cui si svolge la procedura di accertamento e di eventuale sanzione nei confronti dell'imprenditore o del professionista.

La procedura si può aprire con una segnalazione («richiesta di intervento») che può essere fatta all'Autorità da parte di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, il quale ritenga che una determinata pratica commerciale sia scorretta.

Tale richiesta deve contenere:

1.

nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;

2.

elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta nonché del professionista che l'ha posta in essere;

3.

ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità.

A fronte di una segnalazione regolare e completa, il Collegio, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento, decide se vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio; in caso contrario, archivia la richiesta dandone comunicazione al richiedente.

La procedura può iniziare anche d'ufficio; l'art. 4 del regolamento prevede infatti che il Responsabile del procedimento possa svolgere un'attività pre-istruttoria, tramite la quale egli può acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, richiedendo informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, anche al fine di individuare il professionista in capo al quale si ritiene possibile la violazione.

Se, invece, l'attività pre-istruttoria fa seguito a una richiesta di intervento da parte dei soggetti legittimati, le informazioni acquisite dal responsabile del procedimento costituiranno oggetto di valutazione ai fini di decidere l'archiviazione della segnalazione o l'avvio del procedimento.

A seguito dell'attività pre-istruttoria, viene prevista la possibilità di un singolare ravvedimento operoso da parte del professionista: qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che una pratica commerciale sia scorretta, e ad eccezione dei casi di particolare gravità (per i quali dovrà essere dato avvio in ogni caso all'attività istruttoria), il responsabile del procedimento, informato il Collegio, può infatti invitare il professionista a rimuovere i profili di possibile scorrettezza ritenuti sussistenti nelle sue pratiche commerciali.

Nel caso in cui il professionista si adegui all'invito del responsabile del procedimento, il procedimento stesso non verrà avviato e non vi sarà alcuna sanzione a carico del professionista; ovviamente, qualora quest'ultimo ritenga ingiustificato l'invito rivoltogli dal responsabile del procedimento, avrà la possibilità di non adeguarsi alle prescrizioni dell'Autorità e, nel caso in cui sia poi dato avvio al procedimento vero e proprio, potrà presentare le proprie difese.

L'avvio dell'istruttoria viene comunicato dal responsabile del procedimento al professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di intervento, nel caso in cui il Collegio non ritenga di dover archiviare la richiesta di intervento; la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Instaurato il procedimento, vi è anche la possibilità di un subprocedimento cautelare (art. 9), in base al quale l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pratica commerciale ritenuta scorretta.

Tale sospensione può seguire due strade.

Con la prima (procedura «ordinaria»), il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti; trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione sulla sospensione cautelare della pratica.

Con la seconda (procedura «urgente»), qualora ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento, il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria della pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti, a seguito della cui valutazione il Collegio può confermare o meno la sospensione provvisoria della pratica commerciale.

In entrambi i casi, la decisione dell'Autorità di sospensione della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista, il quale dovrà darne comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Va altresì sottolineato che, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, esiste ancora la possibilità di chiusura del procedimento stesso senza l'irrogazione di alcuna sanzione, a seguito di ravvedimento del professionista.

Quest'ultimo, infatti, può presentare all'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pratica commerciale.

La chiusura del procedimento non è però automatica, ma è subordinata ad una valutazione di idoneità degli impegni stessi operata dall'Autorità, la quale, nel caso di valutazione positiva, dispone che essi siano obbligatori per il professionista, mentre, nel caso li ritenga solo parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi.

Qualora gli impegni proposti vengano giudicati inidonei, e comunque nei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità delibera il rigetto degli impegni e il proseguimento dell'istruttoria.

L'Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del professionista.

Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, e quindi alla chiusura del procedimento, quest'ultimo potrà essere riaperto d'ufficio in tre casi: mancato rispetto degli impegni assunti da parte del professionista; cambiamento della situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si era fondata la decisione di accettazione degli impegni proposti; scoperta che la decisione di accettazione degli impegni si era fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti.


Autore: Ezio Guerinoni - Studio Legale Guerinoni - Milano
Fonte: Pmi - Ipsoa Editore, n. 7, Luglio 2008

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