I regolamenti sulle pratiche commerciali scorrette

La fase istruttoria

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L'istruttoria vera e propria si fonda su un contemperamento dei poteri istruttori e decisori conferiti all'Autorità con la tutela del diritto di difesa delle parti.

In particolare, il responsabile del procedimento può acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, in particolare richiedendo informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato; può inoltre disporre, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento; quanto al Collegio, può autorizzare perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti; può autorizzare le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria, precisando l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché per il caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri; nel corso delle ispezioni, i funzionari a ciò delegati dall'Autorità possono accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione (con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine), controllare e prendere copia dei documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria, richiedere informazioni e spiegazioni orali.

Il diritto di difesa del professionista si esplicita attraverso le seguenti facoltà:

diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti pratiche commerciali; diritto di chiedere che alcuni documenti o parti di documenti siano sottratti all'accesso, in considerazione della riservatezza o segretezza delle informazioni ivi contenute (art. 11);

diritto di essere sentito dall'Autorità in apposite audizioni e nel rispetto del principio del contraddittorio (art. 12);

nel caso in cui l'Autorità abbia autorizzato perizie o analisi statistiche ed economiche, il professionista ha diritto di esserne avvertito e di nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un proprio consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dei risultati della perizia o consulenza, proprie osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (art. 13);

qualora l'Autorità abbia autorizzato ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria, il professionista ha la facoltà di farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione (art. 14).

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, ed è a loro permesso di accedere agli atti del procedimento, pur con qualche limitazione concernente informazioni riservate e segreti commerciali, nonché di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri (art. 10).


Autore: Ezio Guerinoni - Studio Legale Guerinoni - Milano
Fonte: Pmi - Ipsoa Editore, n. 7, Luglio 2008

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