a fase istruttoria si conclude quando il responsabile del procedimento, nel momento in cui ritiene sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti, e rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale (art. 16). Il provvedimento finale dell'Autorità - che deve contenere l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere - viene comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento, e viene anche pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino dell'Autorità. L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista. In tali casi l'Autorità determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando la pratica commerciale è indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa, il professionista ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originaria pratica commerciale.
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