Più conveniente lavorare oltre orario. Sulla retribuzione relativa agli straordinari, infatti, i lavoratori scontano una minore imposta Irpef, pari al 10%. Ma fino a 3 mila euro e soltanto i lavoratori che nel 2007 non hanno superato i 30 mila euro di reddito da lavoro dipendente. Il bonus si applicherà alle prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre prossimo, anche da parte di lavoratori assunti a part-time e, in tal caso, anche per il lavoro supplementare e per le clausole elastiche. Il bonus fiscale, infine, spetterà sugli incrementi di retribuzione legati alla produttività. Fatti i conti, il bonus porterà in tasca ai lavoratori un maggior reddito variabile dal 12 al 30% (dal 15 al 33% se si aggiunge l'effetto delle addizionali Irpef). Ciò significa che, considerando il limite dei 3 mila euro, ciascun lavoratore potrà al massimo beneficiare (cioè sui 3 mila euro) di un bonus (equivalente a una minore tassazione) variabile tra 360 e 900 euro. Come procedere Si ipotizzi una paga per ore di straordinario pari a 1.000 euro. Per capire quale sconto ricava il lavoratore, è sufficiente applicare a questa paga il coefficiente indicato in tabella. Il coefficiente da considerare, tra i cinque riportati, è quello corrispondente alla fascia di reddito entro cui cade la retribuzione 2008 del lavoratore. Lo sconto potrà essere di 118 euro (1.000 x 11,81%) ovvero di 154 euro (1.000 x 15,44%) ovvero di 254 euro (1.000 x 25,43%) ovvero di 281 euro (1.000 x 28,15%) ovvero di 299 euro (1.000 x 29,97%) |
Retribuzione annua 2008 | 13 mila euro | 30 mila euro | 60 mila euro | Straordinario orario | 50,00 euro | 50,00 euro | 50,00 euro | Irpef oggi | 10,44 euro | 17,25 euro | 18,61 euro | Irpef agevolata (10%) | 4,54 euro | 4,54 euro | 4,54 euro | Lo sconto | 5,90 euro (50 euro x 11,81%) | 12,71 euro (50 euro x 25,43%) | 14,07 euro (50 euro x 28,15%) |
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Reddito complessivo anno 2007 | Euro 35 mila | Reddito lavoro dipendente anno 2007 | Euro 30 mila | Diritto all'agevolazione | Sì | Stipendio lordo anno 2008 | Euro 31.500 mila su 14 mensilità | Limite di ore di straordinario | 200 ore annue | Retribuzione da straordinario | Euro 3.392 (maggiorazione del 15%) | Ritenuta Inps | Euro 312 (aliquota del 9,19%) | Imponibile fiscale (straordinari) | Euro 3.080 | Tassazione ordinaria | | Imposta Irpef ordinaria | Euro 1.170 (aliquota del 38%) | Netto busta paga (straordinario) | Euro 1.910 | Tassazione con bonus fiscale | | Imposta sostitutiva | Euro 300 (aliquota del 10% fino a 3 mila euro) | Imposta Irpef ordinaria | Euro 30 (aliquota 38% su euro 80) | Netto busta paga (straordinario) | Euro 2.750 | Bonus retributivo | + Euro 840 |
Sei mesi di sconti La misura comporta che, a partire dal 1° luglio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, alcune retribuzioni erogate a livello aziendale sono soggette a un'imposta sostitutiva di misura pari al 10% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali regionali e comunali. Ciò determinerà, evidentemente, un incremento del netto in busta paga ai lavoratori, dovuti al minore prelievo fiscale. L'agevolazione fiscale opera in via automatica, ma è comunque previsto che il lavoratore vi possa rinunciare, in tal caso espressamente e in forma scritta. Per esempio, al lavoratore che per effetto di carichi di famiglia oppure per l'esiguo reddito percepito già sia esentato dall'Irpef, non converrà fruire dell'agevolazione, perché ciò vorrebbe dire pagare una tassa del 10%. L'agevolazione opera entro un limite di retribuzione fissato in complessivi 3 mila euro, importo da considerare lordo. Le somme (ossia le retribuzioni, ma non solo; poiché la norma fa riferimento a «somme», infatti, è lecito intendersi per esse anche qualsiasi altro «valore») soggette al minor prelievo fiscale sono quelle che vengano erogate: 1. | per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel suddetto periodo agevolato; | 2. | per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel suddetto periodo agevolato e con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento agevolativo; | 3. | in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. |
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Per prestazioni di lavoro straordinario | Le prestazioni agevolabili sono esclusivamente quelle effettuate nel periodo agevolato, ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 | Per prestazioni di lavoro supplementare in part-time | Le prestazioni agevolabili sono esclusivamente: | • | quelle effettuate nel periodo agevolato, ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 | | • | da parte di lavoratori titolari di contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento che disciplina l'agevolazione (il dl fiscale) |
| Per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche nel part-time | Le prestazioni agevolabili sono esclusivamente: | • | quelle effettuate nel periodo agevolato, ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 | | • | da parte di lavoratori titolari di contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento che disciplina l'agevolazione (il dl fiscale) |
| Per incrementi di produttività | Le somme devono essere legate alla redditività e all'andamento economico dell'impresa |
Autore: Daniele Cirioli Fonte: ItaliaOggi Sette - 26 Maggio 2008
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