La Legge Finanziaria 2008 ha previsto l'attribuzione di un beneficio fiscale, sotto forma di credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con assunzioni a tempo indeterminato realizzate nelle Regioni individuate dall'art. 87 paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e cioè: | • | Regioni Calabria, | | • | Campania, Puglia, | | • | Sicilia, | | • | Basilicata, | | • | Sardegna, | | • | Abruzzo, | | • | Molise. |
I beneficiari delle agevolazioni sono individuati in: | • | gli esercenti arti e professioni, | | • | gli imprenditori (agricoli e commerciali), | | • | le società di persone e soggetti ad esse equiparate, | | • | le società di capitali, | | • | le società cooperative e di mutua assicurazione, | | • | gli Enti Pubblici o privati, commerciali e non, | | • | le società ed Enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, | | • | i soggetti non residenti purchè dotati di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano, | | • | i condomini, | | • | gli altri datori di lavoro non rientranti nella qualifica di sostituti di imposta. |
Non sono ammessi, invece, al beneficio in esame le Amministrazioni dello Stato (comprese quelle ad ordinamento autonomo) anche se dotate di personalità giuridica, gli Enti Locali, i consorzi tra Enti Locali, le associazioni e gli Enti gestori del demanio collettivo, nonché le Comunità montane. Determinazione del bonus e procedure per l'ottenimento Come già anticipato, il credito d'imposta è ottenibile in relazione ad ogni unità lavorativa incrementativa, risultante cioè come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Il credito d'imposta, che spetta per ciascun lavoratore nuovo assunto nel 2008 e può essere utilizzato negli esercizi 2008, 2009 e 2010. In particolare, il bonus spetta nella misura di 333 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato da computare per ciascun mese, a partire da quello in cui è avvenuta l'assunzione. Tale importo viene incrementato a 416 euro mensili nel caso in cui venisse assunta una lavoratrice donna rientrante nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui al Regolamento UE n. 2204/2002 previsto dalla vigente normativa comunitaria. Per quanto concerne i dipendenti assunti con contratto part-time, il bonus viene determinato proporzionalmente al numero di ore effettive di lavoro. E' evidente che il numero di nuovi assunti deve essere depurato dal numero delle assunzioni cessate per licenziamento o altro. L'incremento, pertanto, deve essere rettificato dalle eventuali diminuzioni di personale verificatesi nel periodo. In merito, invece, agli obblighi stabiliti per i datori di lavoro, vige la regola che prevede la permanenza per almeno due anni dei nuovi dipendenti assunti, che diventano tre nel caso di grandi imprese.
Quali condizioni di base, necessarie per l'accesso alla misura agevolativa in esame, il comma 543 dell' art. 2 della Legge Finanziaria, prevede che il credito d'imposta spetti a condizione che: | • | i lavoratori neo-assunti a incremento della base occupazionale non abbiano mai lavorato prima, oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere un impiego precedente (con eccezione del caso di assunti portatori di handicap) o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato"; | | • | siano rispettate le prescrizioni previste dai CCNL per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta, anche per quelle che non danno diritto al credito d'imposta; | | • | siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; | | • | il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l'anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti. |
Il diritto a fruire del bonus, invece, viene meno, così come previsto all'articolo 2 , comma 545, nel caso in cui: | • | su base annuale il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato, indeterminato o con tipologie formative, risulta inferiore o pari a quello mediamente occupato nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007; | | • | i posti di lavoro non siano conservati per almeno 3 anni o 2, se si tratta di piccole e medie imprese; | | • | vengano rilevate violazioni non formali (con irrogazione di sanzioni non inferiori a 5.000 euro alla normativa fiscale e contributiva sul lavoro dipendente), ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro, commesse nel periodo 2007-2010, o vi sia stata una condanna per condotta antisindacale (ex art. 28 della Legge n. 300/1970). |
Procedure per l'ottenimento A differenza dell'impostazione iniziale di accesso al bonus, che prevedeva un meccanismo automatico di fruizione, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 del 10 aprile 2008, ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio, prevedendo l'obbligo per i soggetti interessati di presentare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di attribuzione del credito d'imposta, a partire dal mese successivo a quello in cui si sono verificati gli incrementi occupazionali. In attuazione alle citate disposizioni è stato emanato il Provvedimento di approvazione del "Modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate" (Mod. IAL), con le relative istruzioni. Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il Provvedimento ha rinviato ad un prodotto di gestione denominato "credito assunzioni" che è disponibile gratuitamente sul sito dall'Agenzia delle Entrate. Il termine iniziale di presentazione delle istanze, redatte sul modello indicato, è stabilito al 15 luglio 2008, attesi i tempi tecnici connessi alla trasmissione telematica delle predette istanze. Per ottenere il riconoscimento del beneficio, le imprese interessate devono inoltrare al Centro operativo di Pescara, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'incremento occupazionale e non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica. Per ogni successivo incremento, sarà necessario presentare successive istanze telematiche. L'Agenzia delle Entrate, una volta verificati i contenuti delle domande inoltrate, nel rispetto dei limiti delle risorse annuali stanziate (il budget totale fissato dalla Finanziaria è di 200 milioni l'anno per 2008, 2009 e 2010), comunica l'accoglimento alle imprese che ne hanno fatto richiesta. I soggetti che ottengono il riconoscimento dell' istanza inviano all'Agenzia, a partire dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno, una comunicazione che attesta il rispetto della clausola, secondo la quale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo determinato, indeterminato e in formazione lavoro), su base annua, non risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nel 2007. Con la stessa comunicazione dovrà essere indicato anche l'eventuale minore importo di credito spettante in relazione all'anno precedente, ovvero all'anno in corso. Tale comunicazione costituisce il presupposto per fruire della quota di credito già prenotata, relativa all'anno nel quale la comunicazione stessa è presentata. I soggetti che, invece, non otterranno l'accoglimento dell'istanza a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, potranno presentare una nuova istanza dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è stato concesso e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n. 241. Esso non concorrerà alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Luglio 2008 a cura di Ipsoa, Redazione Internet. Tratto da: "Credito d'imposta per gli incrementi occupazionali" di Rossella Salerno Fonte: Finanziamenti su misura News - Rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie - Ipsoa Editore TAG:
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