Lavoro intermittente, no all'intervallo minimo nella successione di contratti

La Federalberghi chiede se fra la cessazione di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e la riassunzione dello stesso lavoratore, alle stesse condizioni, debba intercorrere l'intervallo minimo previsto per la stipula dei contratti a termine.

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L'articolo 33 del Dlgs. 276/2003, di attuazione della legge delega n. 30/2003, definisce il contratto di lavoro intermittente come il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti fissati dalla stessa norma di legge.

Il contratto può assumere due, diverse, connotazioni a seconda che il lavoratore si obblighi o meno a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Solo nel primo caso, infatti al lavoratore deve essere riconosciuta l'indennità di disponibilità per i periodi di non-lavoro durante i quali si impegna a presentarsi in caso di chiamata al lavoro. Il contratto intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.

Con la circolare n. 4 del 2005 il ministero del Lavoro ha precisato che non è in tal caso applicabile la disciplina del decreto legislativo n. 368 del 2001, non espressamente richiamata dalle norme in esame. "Peraltro anche le ragioni che legittimano la stipulazione del contratto a termine sono, in questo caso, espressamente indicate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva per cui sarebbe inappropriato il richiamo all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 come condizione per la legittima stipulazione del contratto di lavoro intermittente".

Il concetto è ribadito dal ministero del Lavoro con la risposta del 12 ottobre 2009 all'interpello n.72, con cui la Federalberghi chiedeva se fra la cessazione di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e la riassunzione dello stesso lavoratore, alle stesse condizioni, debba intercorrere l'intervallo minimo di cui all'articolo 5, comma 3, del D.lgs.368/2001 e se un contratto intermittente a tempo determinato possa essere trasformato, senza soluzione di continuità in un contratto a termine.

Conferma il Ministero che il contratto di lavoro intermittente rappresenta una particolare tipologia di contratto di lavoro, alla quale le regole ordinarie si applicano solo in quanto compatibili.

E' indubbio che questa particolare tipologia contrattuale può essere utilizzata solo nei casi disciplinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva e che il c.d."causalone" previsto dall'articolo 1 del D.lgs.n.368/2001 per la stipula dei contratti a termine appare del tutto inappropriato nel caso del lavoro intermittente che, come noto, può essere in ogni caso stipulato relativamente a

prestazioni rese, in qualsivoglia settore, da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati;

periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (weekend, vacanze natalizie e pasquali, ferie estive).

Ulteriori periodi predeterminati possono inoltre esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Stante le diverse, specifiche discipline, non si rende pertanto applicabile al contratto di lavoro intermittente quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs.n. 368/2001, e nello specifico, il comma 3 di detto articolo che, in caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore impone l'osservanza di un intervallo minimo di 10 o 20 giorni, a seconda della durata del contratto scaduto, perché il secondo contratto non sia considerato a tempo indeterminato.

Nemmeno l'intervallo minimo dovrà essere osservato in caso di assunzione a termine di un lavoratore precedentemente impiegato con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Dovranno, in tal caso, sussistere le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l'apposizione del termine al contratto, essendo, invece, venuta meno l'esigenza di avvalersi in modo discontinuo del lavoratore, che caratterizzava il contratto di lavoro intermittente.

Novembre 2009

autori: Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore

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