La contribuzione previdenziale è calcolata, in misura generalmente percentuale, sulla «retribuzione imponibile» la cui determinazione è precisata nell'art. 12 della legge n. 153/1969.
Con effetto dal 1° gennaio 1998, in forza dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, il citato art. 12 è stato modificato in quanto, per quanto concerne la individuazione della base per il calcolo dei contributi previdenziali, rinvia all'art. 51 del Testo unico delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986) che stabilisce «costituiscono retribuzione imponibile tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Tale definizione comprende tutte le somme ed i valori (ad esempio valore equivalente dei beni in natura goduti dal lavoratore), a qualunque titolo percepiti, in relazione al rapporto di lavoro.
Sono previsti importi o valori totalmente o parzialmente esenti quali: indennità e rimborsi spese per trasferte e trasferimenti, assegni di sede, somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio Tfr, liberalità, assegni familiari, spese sostenute dal datore di lavoro per servizi sociali, vitto, trasporto, premi di risultato, ...).
Nel caso in esame, trattandosi di assenze non giustificate o permessi non retribuiti, in relazione a tali assenze nessuna retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro con conseguente mancanza del presupposto di applicazione dei contributi previdenziali stante la carenza di corresponsione di somme o valori. Novembre 2009 risposta a cura di: Giancarlo Esposti Fonte: Esperto Lavoro - Casi e Soluzioni - Ipsoa Editore TAG:
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