L'istituto previdenziale della ricongiunzione è stato introdotto dal legislatore, inizialmente per i lavoratori dipendenti successivamente anche per i professionisti, per consentire al lavoratore di raccogliere presso una unica gestione previdenziale diversi periodi contributivi accreditati presso casse e/o gestioni differenti.
La ricongiunzione si effettua essenzialmente a titolo oneroso, salvo i casi previsti dal legislatore a titolo gratuito.
Proprio in considerazione dell'onere gravante sul lavoratore e dell'impossibilità a volte di sostenerlo, il legislatore ha introdotto la facoltà della "totalizzazione" dei contributi senza la necessità di versamento di alcun onere a carico dell'assicurato.
Tale differenza ha permesso la "cumulabilità" dei contributi sparsi in differenti casse e/o gestione al fine di consentire la maturazione del diritto alla pensione, altrimenti preclusa mantenendo i parziali accrediti presso le diverse casse e/o gestioni.
Altra sostanziale differenza si evidenzia dal fatto che la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, con la conseguenza che i contributi trasferiti sono assimilati completamente a quelli della cassa di destinazione e pertanto saranno utilizzati per il diritto ed il calcolo pensionistico secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti.
Diversamente, utilizzando l'istituto della totalizzazione i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto determinano singole quote di pensione calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione: la sommatoria delle differenti quote determinerà l'ammontare finale e complessivo del trattamento pensionistico. Novembre 2009 risposta a cura di: Giancarlo Esposti Fonte: Esperto Lavoro - Casi e Soluzioni - Ipsoa Editore TAG:
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