Telecamere, privacy tutelata

Periodo di conservazione

In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini o a festività o chiusura di uffici o esercizi. Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento (per esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso. Il sistema impiegato, aggiunge il garante, deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, ove tecnicamente possibile, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Tutto documentato

Il datore di lavoro deve produrre un documento da conservare presso di sé e presso il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso.

Luoghi di lavoro

Fermo il divieto di controllo a distanza dei lavoratori, il provvedimento del garante ritiene inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi). Il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa vale anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante il cosiddetto «web contact center». Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (trattativa sindacale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970; art. 2 dlgs n. 165/2001).

Le garanzie vanno osservate sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. Per esempio, le telecamere installate su autobus non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa degli addetti. È, come si è detto, inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (per es., bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull’attività giornalistica contenute nel codice, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l’osservanza del codice deontologico per l’attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

Niente consenso

I soggetti privati possono installare telecamere senza il consenso degli interessati (peraltro non facilmente acquisibile), sulla base delle prescrizioni indicate dal garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.


Autore: Antonio Ciccia
Lavoro Oggi, ItaliaOggi giugno 2004


In partnership con ITALIA OGGI

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