Anf, al via la revisione annuale

Nuovi importi per nuclei orfanili e con inabili

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Via libera ai nuovi assegniVia libera ai nuovi assegni

Test di aggiornamento per l'assegno al nucleo familiare. Decorre dal 1° luglio, infatti, il periodo annuale per la riconferma del diritto alla prestazione spettante ai lavoratori dipendenti e che richiede agli stessi il compito di presentare apposita modulistica al proprio datore di lavoro.

Dopo la stop di un anno, quello del 2007, sospeso dalla legge n. 296/2006, la Finanziaria 2007 (messaggio Inps n. 16242/2007), riprende da quest'anno la consueta rivalutazione degli scaglioni di reddito utili alla determinazione dell'importo dell'assegno. Per i nuclei orfanili e per quelli con soggetti inabili, un apposito decreto ministeriale ha già provveduto ad aggiornare gli scaglioni di reddito di riferimento e le misure degli assegni, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Che cos'è. L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge. L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

A chi spetta. L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (elettrici, gas, autoferrotranvieri, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) e ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

La domanda al datore di lavoro. Nel caso di lavoratori dipendenti e/o pensionati, per ottenere la prestazione è necessario presentare apposita domanda, utilizzando il modulo a tal fine predisposto dall'Inps (modello SR-16). In particolare, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, ovvero alla sede Inps se il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc., cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.

Nel caso nel corso dello stesso anno il lavoratore cambi datore di lavoro, oppure che la competenza del pagamento dell'assegno passi dall'azienda all'Inps, è necessario presentare una nuova domanda con relativa documentazione.

Nel caso di lavoratore dipendente, la domanda è sufficiente ad avviare la procedura di pagamento dell'assegno. Il datore di lavoro, infatti, dietro richiesta diretta del lavoratore che dimostra di averne diritto, verifica i requisiti e le condizioni e procede all'erogazione del trattamento. In alcuni casi il datore di lavoro è tenuto a pagare l'assegno solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps.

Tutte le modifiche che comportano una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione vanno segnalate a chi eroga l'assegno (datore di lavoro o Inps). Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (per esempio nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'inabilità, cambiamento dello stato civile, ecc.).

Riprende la rivalutazione. La legge n. 296/2006, Finanziaria del passato 2007, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina in materia di assegno al nucleo familiare. In particolare, ha previsto la rimodulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, della maggior parte delle tabelle con reddito di riferimento (scaglioni) e con le misure dell'assegno vigenti, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l'altro e di aumentare l'importo della prestazione in esame:

1.

per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 11) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;

2.

per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell'assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;

3.

per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell'assegno sono stati rivalutati del 15%;

4.

le tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D) sono rimaste invariate.

La Finanziaria 2007, inoltre, ha stabilito che con apposito decreto possono essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli importi degli assegni, sia delle tabelle dei nuclei con figli sia di quelle dei nuclei senza figli. E che, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), rilevano, ai fini della determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti. Infine, la legge n. 296/2006 ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli reddituali indicati dalla legge n. 153/1988 e ha disposto, però, che essi troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008. Pertanto, dopo lo stop dello scorso anno, da quest'anno riprende la consueta operazione di verifica del diritto alla prestazione, in base ai nuovi redditi rivalutati.

Per i nuclei numerosi serve il placet dell'Inps. In merito alle agevolazioni per i nuclei numerosi (quelli con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), con la circolare n. 13/2007 l'Inps ha spiegato che per la loro individuazione è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati ex articolo 38 del dpr n. 818/57 presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Poiché a tal fine rileva il solo stato di figlio o equiparato. In presenza di tale presupposto, rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell'anf, anche i figli tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

Rientrano in tale categoria anche gli equiparati ai figli ai sensi del citato articolo 38 del dpr n. 818/57. Quanto all'accertamento della qualità di studente o della qualifica di apprendista, l'Inps ha precisato che nel primo caso (studente) deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di laurea o di formazione professionale.

Per quanto concerne la corresponsione dell'assegno, l'Inps ha poi stabilito una procedura ad hoc di tipo autorizzativo. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ha spiegato, le sedi territoriali dovranno accertare:

il soddisfacimento del requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;

il possesso della qualità di studente o della qualifica di apprendista.

Le autorizzazioni avranno validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o per il quale venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione. Per richiedere l'autorizzazione va utilizzato il modello Anf/42. Mentre le variazione, da comunicare tempestivamente alla sede competente Inps, vanno dichiarate sul modello Anf/Var. Il richiedente l'Anf può autocertificare la qualità di studente del figlio, mentre la qualifica di apprendista potrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dette dichiarazioni sostitutive, o la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica o copia del contratto apprendistato) vanno allegate al modello Anf 42.

Via libera ai nuovi assegni

Intanto è arrivato il via libera ai nuovi assegni per il nucleo familiare in cui sia presente un soggetto inabile o per i nuclei orfanili. Con un apposito decreto interministeriale (politiche per la famiglia, lavoro ed economia), pubblicato in G.U. del 7 giugno, sono state sostituite le tabelle (in vigore dal 1° gennaio 2007) contenenti sia i limiti di reddito che l'importo annuale, valori validi a partire dal 1° gennaio 2008.

Le nuove tabelle, sono due, riguardano rispettivamente il nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un figlio inabile, nonché nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella A) e il nucleo familiare con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile, nonché nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella B).

Tra l'altro, la prima tabella (A), che, come precisa il decreto interministeriale, sostituisce la precedente tabella n. 14 elaborata dall'Inps (circolare n. 88/2007) innalza da 22.279 euro a 22.300 euro il limite minimo di reddito annuo e porta l'ammontare mensile dell'assegno, riferito a un nucleo composto da tre persone, da 160,36 a 168,33 euro.

Nuclei


Autore: Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 23 Giugno 2008

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