La vigente disciplina è stata introdotta, come ricordato, dal dlgs n. 276/2003 e distingue tre percorsi di apprendistato, anche cumulabili tra loro, con altrettante finalità. Il primo percorso è il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; il secondo è il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; il terzo e ultimo percorso è il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Per tutti e tre i casi l'operatività dei percorsi è subordinata ad appositi provvedimenti di attuazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva. Nelle more, continua ad applicarsi la vecchia normativa in materia, dettata fondamentalmente dalla legge n. 25/1955 (legge quadro sull'apprendistato). Il contratto di apprendistato professionalizzante è quello praticamente operativo e a maggior appeal presso le imprese. Con tale contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Gli incentivi contributivi. Che, in particolare, sancivano la possibilità a favore dei datori di lavoro di assolvere all'obbligazione contributiva dei lavoratori, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, attraverso il pagamento di un contributo settimanale, estremamente ridotto rispetto alla contribuzione ordinaria altrimenti dovuta in misura percentuale sulle retribuzioni e pari per il 2006 a euro 2,89 (escluso Inail) o euro 2,98 (con Inail). Dal 2007, agevolazioni ridotte. Dalla medesima decorrenza, inoltre, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. Alla nuova aliquota a carico del datore di lavoro, inoltre va ad aggiungersi la quota dovuta dall'apprendista che, per effetto dell'aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti (disposto dalla stessa legge finanziaria), si attesta nella misura del 5,84%. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota aziendale del 10% è ridotta, in ragione dell'anno di vigenza del contratto, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno. Per il calcolo della forza lavoro, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Per le assunzioni precedenti (operate entro il 31 dicembre 2006), ai fini della valutazione della consistenza aziendale, dovrà farsi riferimento alla media degli occupati dell'anno 2006.
| In questo articolo
|