Il Ministero del Lavoro, facendo seguito alle modifiche disposte dal'art. 23 del Dl 25 giugno 2008 n. 112 (convertito nella legge 133/08), ha fornito con la circolare n. 27 del 10 novembre 2008, importanti chiarimenti di carattere operativo su alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla corretta applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante. Dopo la modifica disposta dal citato Dl 112/08 è venuta meno la condizione della durata minima, che era fissata in due anni dalla Riforma Biagi. Ne consegue che la contrattazione collettiva, nazionale o regionale, potrà fissare percorsi formativi inferiori a due anni e che l'apprendistato professionalizzante può essere utilizzato anche nell'ambito delle attività di carattere stagionale (attività che si esauriscono nel corso di una stagione), superando così il divieto che era stato disposto con la risposta all'interpello del 2 giugno 2006 e rendendo ufficiali le clausole contenute nei contratti collettivi che già prevedono l'assunzione di apprendisti da parte delle imprese in cicli stagionali. Non va dimenticato anche che la durata della formazione potrà quindi anche essere inferiore a 120 ore (limite minimo annuo attualmente previsto dal Dlgs 276/03). Il Ministero del Lavoro ha inoltre confermato la possibilità, senza alcun vincolo giuridico, di trasformare il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato in qualunque momento (quindi anche prima di terminare il percorso formativo inizialmente indicato nel contratto individuale) senza perdere il beneficio contributivo (possibilità di continuare a versare la contribuzione nella misura del 10%) previsto per i 12 mesi successivi la trasformazione del rapporto. Viene così confermato l'orientamento giurisprudenziale in materia (si veda la sentenza della Corte di Cassazione 845/1988) e l'interpretazione data dal Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello del 4 maggio 2006, prot. n. 3883. Il personale ispettivo avrà cura di vigilare sull'eventuale abuso di tale opportunità soprattutto se dalla data di assunzione alla data di trasformazione non sia stata effettuata alcuna attività formativa.
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