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Il nuovo comma 5-ter dell'art. 49 del Dlgs 276/03 ha previsto, in materia di formazione, un canale parallelo a quello regionale, affidato interamente alla contrattazione collettiva, senza togliere in ogni caso la possibilità alle aziende di avvalersi dell'offerta formativa pubblica regolamentata dalle regioni. Ne consegue, continua il Ministero, che ai contratti collettivi di ogni livello è stata affidata la possibilità di stabilire cosa intendere per formazione esclusivamente aziendale. Inoltre agli stessi contratti collettivi è stata data la possibilità di determinare il monte ore della formazione formale per l'acquisizione delle competenze di base e tecnicoprofessionali, che può anche essere inferiore alle 120 ore annue previste dal Dlgs 276/03. Tale interpretazione è avvalorata da quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 50/2005, con cui ha deciso che la formazione aziendale non può essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali. La formazione aziendale può essere svolta, secondo la previsione contrattuale, anche "fisicamente" fuori dall'azienda, purché sia l'azienda a erogare, direttamente o indirettamente (esempio con l'aiuto degli enti bilaterali), la formazione con oneri interamente a proprio carico (nulla vieta che le regioni deliberino finanziamenti o agevolazioni da destinare alla citata formazione). Detta norma è immediatamente operativa anche con riferimento a quei contratti collettivi che hanno introdotto la nozione di formazione aziendale sulla scorta della preesistente normativa. La circolare 27/08 ha anche chiarito che la sanzione applicabile al datore di lavoro inadempiente in materia di obbligo formativo (ossia la restituzione dei benefici contributivi goduti maggiorati del 100%) deve essere interpretata nel senso che se la formazione non viene erogata dal datore di lavoro per carenza di offerta formativa pubblica (regionale), non trova applicazione la predetta sanzione in quanto la responsabilità non può essere addebitata all'azienda. Invece se la formazione non viene erogata e il datore di lavoro ha scelto il canale parallelo (formazione interamente aziendale), la sanzione trova piena applicazione. Sottoinquadramento dell'apprendistaIl Ministero ha chiarito che, in materia di retribuzione da riconoscere all'apprendista, risulta possibile combinare il sistema della percentualizzazione previsto dalla contrattazione collettiva per il vecchio apprendistato ex legge 25/55 con quello del sottoinquadramento (massimo due livelli) previsto dall'art. 53 del Dlgs 276/03. Ne consegue che il livello di sottoinquadramento potrà essere utilizzato sia come tetto o livello finale sia come soglia o livello iniziale della progressione percentuale, vale a dire che l'apprendista potrà ricevere nel corso del rapporto una retribuzione inferiore in percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento assegnato, alla condizione che tale livello sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.
Cumulabilità dell'apprendistato Viene confermata, con alcune integrazioni, la possibilità di cumulare più periodi di apprendistato svolti presso diversi datori di lavoro. In particolare la nota ministeriale ha fornito le seguenti precisazioni:
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