Apprendisti più tutelati per malattia

Novità di calcolo introdotte dalla Finanziaria 2007

*
In questa pagina
La stessa tutela dei lavoratori dipendentiLa stessa tutela dei lavoratori dipendenti
La certificazione di malattiaLa certificazione di malattia
Quanto vale l'indennitàQuanto vale l'indennità

La malattia ora dà meno pena agli apprendisti. L'assenza dal lavoro, infatti, è pagata dall'Inps per la quota (almeno la metà) di retribuzione non versata dal datore di lavoro e che prima, invece, pesava sulle loro tasche. Ed è coperta anche ai fini pensionistici da una contribuzione figurativa.

La novità, voluta dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e illustrata dall'istituto previdenziale nella circolare n. 43/2007, vale soltanto per gli eventi morbosi insorti successivamente al 31 dicembre 2006 e per un massimo di 180 giorni nell'anno. Agli apprendisti si applica la stessa disciplina (certificazione, comunicazioni, visite fiscali) prevista per tutti i lavoratori dipendenti.

Ciò determina, peraltro, l'obbligo per i datori di lavoro di anticipare ai lavoratori l'indennità per conto dell'Inps.

La malattia degli apprendisti

La novità

La Finanziaria 2007 ha previsto l'estensione a favore degli apprendisti della tutela previdenziale (quella garantita dall'Inps) relativa alla malattia e operante per i lavoratori dipendenti

La disciplina

Trattandosi di un'estensione della disciplina generale a un ambito lavorativo (quello degli apprendisti) in precedenza sprovvisto di tutela previdenziale obbligatoria dell'evento malattia, agli apprendisti si applicano tutte le norme vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti

La decorrenza

La tutela Inps di malattia agli apprendisti trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007

La tutela

La malattia è indennizzabile dall'Inps nel limite massimo di 180 giorni per anno solare. Agli apprendisti, inoltre, è riconosciuta anche la contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati

La certificazione di malattia

In caso di malattia, gli apprendisti sono tenuti a presentare o inviare all'Inps e al datore di lavoro, nel termine perentorio di due giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l'attestato di malattia compilati dal medico curante

Le visite fiscali

L'apprendista ammalato deve essere reperibile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, per consentire ai medici di verificare la reale sussistenza dello stato morboso

La stessa tutela dei lavoratori dipendenti

L'estensione della tutela della malattia rientra nel quadro della miniriforma operata dalla Finanziaria di quest'anno alla disciplina dell'apprendistato che ha ritoccato le norme in materia di contribuzione e, appunto, le disposizioni in materia di malattia.

La legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 773), in particolare, ha stabilito l'estensione agli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, della tutela previdenziale relativa alla malattia già operante per i lavoratori dipendenti.

Nel dettare le istruzioni operative, l'Inps ha evidenziato che, trattandosi sostanzialmente di un'estensione sic et simpliciter della disciplina generale a un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto di tutela previdenziale obbligatoria dell'evento malattia, ai fini applicativi è possibile fare riferimento alle norme vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Quali apprendisti

L'estensione della tutela di malattia interessa tutti gli apprendisti, operanti in qualsiasi settore di attività, sia se assunti con contratto di lavoro regolato dal dlgs n. 276/2003 di riforma del lavoro (si ricorda che, in tal caso, sono tre i percorsi di apprendistato introdotti anche se è soltanto uno, quello professionalizzate, che è operativo) sia con contratto di lavoro disciplinato dalle norme previgenti la predetta riforma (legge n. 25/1955 e legge n. 196/1997).

Quale malattia

Per quanto riguarda la decorrenza, la nuova tutela come anticipato trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007. Ciò significa, dunque, che l'apprendista ammalatosi il 20 dicembre e ancora in malattia al 20 gennaio 2007 non ha diritto alla tutela Inps. Mentre ha diritto all'indennità Inps l'apprendista ammalatosi il 1° o il 2 gennaio.

La certificazione di malattia

La novità non determina solo benefici, ma comporta anche qualche onere. A partire sempre dal 1° gennaio 2007, agli apprendisti si applicano anche le disposizioni del dl n. 663/1979 (convertito nella legge n. 33/1980) e in particolare quelle che prevedono l'obbligo a carico dei lavoratori di provare la malattia presentando o inviando all'Inps e al datore di lavoro, entro il termine perentorio di due giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l'attestato di malattia compilati dal medico curante.

L'adempimento non è mera burocrazia: in caso di presentazione o di invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, infatti, trova applicazione la sanzione della perdita dell'intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio e apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dallo stesso lavoratore.

La visita fiscale

Oltre alla certificazione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli apprendisti sono soggetti alle norme del dl n. 463/1983 (convertito in legge n. 638/1983) in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. Ciò significa, pertanto, che l'Inps è abilitato a disporre, d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l'effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali finalizzate ad accertare la reale sussistenza dello stato di incapacità lavorativa dell'apprendista assentatosi per malattia.

Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, gli apprendisti sono tenuti a indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) e a comunicare tempestivamente, sia all'Inps che al datore di lavoro, un'eventuale variazione.

Questa operazione, comunemente detta «visita fiscale», obbliga il lavoratore a restare a casa durante la malattia. Ciò serve prima di tutto per accelerare la guarigione, ma soprattutto è necessaria perché il lavoratore deve lasciarsi a disposizione di eventuali controlli effettuati da medici dell'Inps (o dell'Asl) al fine di verificare, come detto, la reale sussistenza dello stato morboso. Due le fasce di reperibilità, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e festivi.

In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato. La perdita totale dell'indennità di malattia può avvenire per un massimo di dieci giorni; in caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia.Ma non mancano eccezioni; i motivi che giustificano l'assenza al controllo sono: la necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie; situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o a un familiare, per esempio: partecipazione a esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni, convocazione da parte di autorità pubbliche; necessità di effettuare accertamenti specialistici durante le fasce orarie.

Quanto vale l'indennità

Buone notizie per i lavoratori, inoltre, sull'indennizzabile della malattia. L'Inps, infatti, ha adottato un criterio largamente favorevole agli apprendisti. In considerazione che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento (ex articolo 2118 del codice civile), ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia ritiene che trovi integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare (come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti).

In considerazione, inoltre, che, come detto in precedenza, si tratta di un'estensione sic et simpliciter agli apprendisti della tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per gli eventi indennizzati a tale titolo sarà riconosciuta anche la contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati.

I compiti delle imprese

L'estensione della tutela di malattia agli apprendisti determina nuove incombenze a carico delle imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare l'importo dell'indennità di malattia a carico dell'Inps erogandola ai lavoratori, salvo portare a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti il relativo importo. A tal fine, vale la prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti (quadro «D», rigo 52 del dm 10/2).


Autore: Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 26 Marzo 2007

Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Oppure iscriviti al canale RSS: il nuovo modo di ricevere in diretta le informazioni via Internet.

Per ogni commento, suggerimento, osservazione o critica: contattaci. Ci aiuterai a offrire un servizio migliore.


In partnership con ItaliaOggi
**
In questo articolo
**

Risorse

Le notizie

Contratto del commercio

Contratto a termine

Autocertificazione del Durc

Riassunzioni piu' convenienti


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Microsoft per la privacy

Prodotti in promozione