Anche se ha perso appeal come assunzione agevolata, l'apprendistato resta il contratto preferito da aziende e lavoratori per il primo ingresso in azienda. La vigente disciplina è stata introdotta, come ricordato, dal dlgs n. 276/2003 e distingue tre percorsi di apprendistato, anche cumulabili tra loro, con altrettante finalità. Il primo percorso è il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; il secondo è il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; il terzo e ultimo percorso è il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Per tutti e tre i casi, l'operatività dei percorsi è subordinata ad appositi provvedimenti di attuazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva. Nelle more continua ad applicarsi la vecchia normativa in materia, dettata fondamentalmente dalla legge n. 25/1955 (legge quadro sull'apprendistato). Il contratto di apprendistato professionalizzante è quello praticamente operativo e a maggior appeal presso le imprese. Con tale contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
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