Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che presenta il contribuente che utilizza i servizi di assistenza del proprio datore di lavoro (sostituto d'imposta) o dei centri di assistenza fiscale. Possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che sono: | • | pensionati o lavoratori dipendenti; | | • | soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.); | | • | soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; | | • | sacerdoti della Chiesa cattolica; | | • | giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); | | • | soggetti impegnati in lavori socialmente utili. |
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il mod. 730: | • | al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell'anno di presentazione del 730; | | • | ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno d'imposta e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. |
Possono utilizzare il mod. 730, presentandolo esclusivamente ad un Caf-dipendenti, anche i soggetti che nell'anno d'imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir - definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa - almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dell'anno d'imposta e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. I produttori agricoli possono utilizzare il mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva. Tipologie di reddito Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito: | • | redditi di lavoro dipendente; | | • | redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; | | • | redditi dei terreni e dei fabbricati; | | • | redditi di capitale; | | • | redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; | | • | alcuni dei redditi diversi; | | • | alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. |
Non possono utilizzare il mod. 730 e devono pertanto presentare il mod. UNICO Persone fisiche, i contribuenti che possiedono: | • | redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione; | | • | redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; | | • | particolari redditi "diversi" (ad esempio proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende). |
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Non possono, inoltre, utilizzare il mod. 730 i contribuenti che: | • | devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato; | | • | non sono residenti in Italia nel periodo d'imposta considerato; | | • | devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti; | | • | percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio collaboratori familiari e altri addetti alla casa). | | • | hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nel periodo d'imposta considerato. |
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale fornita dal proprio sostituto d'imposta deve presentare il mod. 730 in unico esemplare debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla scheda relativa alla scelta per l'8 per mille (mod. 730/1) in busta chiusa, entro il termine del 30 aprile. Il contribuente che viceversa intende presentare il proprio mod. 730 ad un CAF dovrà presentare il modello in oggetto entro il termine del 31 maggio. Al sostituto d'imposta non va esibita alcuna documentazione attestante le situazioni dichiarate nel modello prodotto. Viceversa al CAF dovranno necessariamente essere esibiti i documenti necessari ad accertare la conformità dei dati dichiarati per quello che concerne ritenute ed oneri deducibili e detraibili. Il CAF in ogni caso non procederà ad alcun riscontro relativo ai dati reddituali dichiarati, salvo la verifica di eventuali errori materiali e/o di calcolo. Nel caso in cui il mod. 730 non venga consegnato precompilato il contribuente potrà richiedere l'assistenza alla compilazione da parte del CAF, mentre nessuna assistenza potrà essere richiesta a riguardo al datore di lavoro. Nessun compenso è dovuto al sostituto d'imposta o al CAF da parte del contribuente per la semplice presentazione a tali soggetti del mod. 730 già compilato. Per l'elaborazione e la trasmissione dei 730 i CAF e i sostituti d'imposta ottengono un compenso dall'Erario che viene stabilito con frequenza annuale dal Ministero dell'economia e finanze. Principali adempimenti del sostituto d'imposta e del centro di assistenza fiscale nel 2006|
15 marzo | Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite | 2 maggio | Rilascia ricevuta (Mod 730-2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del mod. 730-1 da parte del contribuente | 15 giugno | effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3; | mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre) | Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) si trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. | 20 ottobre | Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte | mese di novembre | Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre | 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione | Conserva copia delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione |
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15 giugno | Rilascia ricevuta (mod 730-2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del mod. 730-1 da parte del contribuente | 30 giugno | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione | 20 ottobre | Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte | 31 dicembre | Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative | 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione | Conserva copia delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione |
ConguagliIl sostituto d'imposta, tenuto conto del risultato contabile delle liquidazioni delle imposte come desumibile dal mod. 730-3 eventualmente elaborato o dal mod. 730-4 inviatogli dal CAF, deve nel caso di conguaglio a credito rimborsare l'imposta al contribuente recuperando il relativo importo sulle ritenute IRPEF del periodo e/o sull'importo delle addizionali regionali e/o comunali. In caso di conguaglio a debito il sostituto d'imposta deve procedere invece a trattenere quanto dovuto dal contribuente dall'importo degli emolumenti a questi spettanti ed in pagamento nel mese di luglio. In caso di rateizzazione si procederà ad effettuare le trattenute anche nei mesi successivi (non oltre il mese di novembre) e laddove dovuto si tratterrà l'importo del secondo o unico acconto su quanto in pagamento nel mese di novembre. A cura di Novecento media - Novembre 2006
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